320.035
Concordato sull'esecuzione delle sentenze in materia civile
320.035
Concordato sull'esecuzione delle sentenze in materia civile
conchiuso il 10 marzo 1977
approvato dal Consiglio federale il 20 giugno 1977
Capitolo I Condizioni dell'esecuzione
Art. 1
Il concordato regola l'esecuzione, in un Cantone concordatario, delle Campo sentenze in materia civile pronunciate in un altro Cantone concordatario. d'applicazione
Sono in particolare parificate alle sentenze, la desistenza, il riconoscimento dell'azione e la transazione giudiziale, così come sentenze di tribunali arbitrali, provvedimenti d'urgenza e decisioni d'autorità penali in merito a istanze di diritto civile.
Art. 2
Il concordato non è applicabile all'esecuzione forzata di sentenze che con- Deroga dannano una parte al pagamento di una somma di denaro oppure alla prestazione d'una garanzia pecuniaria.
Art. 3
Le sentenze di cui è richiesta l'esecuzione devono essere munite di un Clausola attestato certificante il loro carattere esecutorio a partire dalla data alla esecutoria quale è stato apposto.
L'attestato deve essere rilasciato dalle autorità competenti secondo il diritto cantonale.
Capitolo II Disposizioni sull'esecuzione
Art 4
L'esecuzione forzata di una sentenza compete all'autorità del luogo nel Competenza e quale la stessa deve avvenire. diritto applicabile
L'autorità è indicata in un elenco annesso al concordato.
Tale autorità applica il proprio diritto processuale con riserva delle disposizioni che seguono.
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Art. 5
Domanda 1 L'esecuzione può essere richiesta da ogni avente diritto. Il giudice comd'esecuzione petente può ugualmente richiedere l'esecuzione di provvedimenti d'urgenza.
L'istante deve inoltrare la conclusione come anche la sentenza che deve essere eseguita.
In casi urgenti, l'autorità preposta all'esecuzione può adottare misure cautelative già prima del deposito di tali documenti.
Art. 6
Eccezioni La parte contro la quale è diretta la domanda d'esecuzione può sollevare eccezioni contro la stessa,
ove non sia stata regolarmente citata o legalmente rappresentata;
ove la decisione sia stata pronunciata da un giudice territorialmente incompetente;
ove la parte provi con documenti che dopo la sentenza o dopo il giorno a partire dal quale l'autorità giudicante non abbia più avuto la possibilità di tener conto di fatti nuovi, siano intervenute circostanze che escludono o sospendono completamente o in parte l'esercizio delle pretese;
ove la parte, in seguito a sentenza contumaciale, abbia richiesto un procedimento di revisione e alla sua istanza sia stato accordato effetto sospensivo.
Art. 7
Opposizione di Terzi possono sollevare opposizione contro l'esecuzione o se siano stati terzi lesi loro diritti.
Art. 8
Procedura L'autorità che procede all'esecuzione decide con procedura sommaria. La stessa può ordinare misure cautelative. Ove sia prestata cauzione, essa può sospendere l'esecuzione.
Art. 9
Verbale L'autorità che procede all'esecuzione stende o fa stendere processo verbale sull'esecuzione della sentenza.
Art. 10
Spese L'autorità che procede all'esecuzione decide delle spese. Essa può chiedere che l'istante versi un anticipo.
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Capitolo III Disposizioni finali
Art. 11
Ogni Cantone può aderire al concordato. Le dichiarazioni, come pure gli Adesione e avvisi concernenti l'elenco delle autorità annesso al concordato, sono denuncia trasmessi al Dipartimento federale di giustizia e polizia, a destinazione del Consiglio federale.
Il Cantone che intende denunciare il concordato, deve farne dichiarazione al Dipartimento federale di giustizia e polizia, a destinazione del Consiglio federale. La denuncia ha effetto allo spirare dell'anno civile successivo a quello in cui è stata notificata.
Art. 12
Il concordato entra in vigore, per i Cantoni contraenti, con la pubbli- Entrata in vigore cazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e, per i Cantoni che vi aderiscono successivamente, con la pubblicazione della loro adesione nella Raccolta suddetta.
Il disposto di cui al capoverso 1 di questo articolo vale per l'elenco delle autorità cantonali e per i pertinenti complementi e modificazioni.
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