420.150

Ordinanza sulla registrazione di istituti di formazione del Cantone dei Grigioni

del 17.12.2002 (stato 01.01.2003)

emanata dal Governo il 17 dicembre 2002

in base all'art. 41 cpv. 1 della Costituzione cantonale

Art. 1 Possibilità di registrazione

Su richiesta, gli istituti di formazione con sede nel Cantone dei Grigioni possono essere registrati.

Art. 2 Competenza

La domanda deve essere inoltrata al Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente il quale tiene un rispettivo elenco.

Art. 3 Effetto

La registrazione non ha come conseguenza né una partecipazione finanziaria da parte del Cantone né un riconoscimento ai sensi di una garanzia della qualità.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

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