420.150
Ordinanza sulla registrazione di istituti di formazione del Cantone dei Grigioni
del 17.12.2002 (stato 01.01.2003)
emanata dal Governo il 17 dicembre 2002
in base all'art. 41 cpv. 1 della Costituzione cantonale
Art. 1 Possibilità di registrazione
Su richiesta, gli istituti di formazione con sede nel Cantone dei Grigioni possono essere registrati.
Art. 2 Competenza
La domanda deve essere inoltrata al Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente il quale tiene un rispettivo elenco.
Art. 3 Effetto
La registrazione non ha come conseguenza né una partecipazione finanziaria da parte del Cantone né un riconoscimento ai sensi di una garanzia della qualità.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.
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