420.500

Legge sulle scuole dell'infanzia del Cantone dei Grigioni

420.500

Legge sulle scuole dell'infanzia del Cantone dei Grigioni (Legge sulle scuole dell'infanzia)

accettata dal Popolo il 17 maggio 1992 1)

I. Disposizioni generali

Art. 1

La scuola dell'infanzia coadiuva e completa l'educazione domestica del Scopo della bambino. Essa promuove le sue capacità creative e il suo sviluppo fisico, scuola spirituale e sociale, ne arricchisce il bagaglio empirico e sperimentale e coltiva la sua capacità di esprimersi.

La scuola dell'infanzia si adopera in modo particolare anche a favore dell'integrazione dei bambini menomati e dell'assimilazione di quelli di altra lingua.

Essa prepara il bambino alla scuola dell'obbligo, senza anticiparne il programma d'insegnamento.

Art. 2

Sono considerate scuole dell'infanzia riconosciute dal Cantone quelle Scuole che vengono gestite dai comuni oppure su incarico degli stessi da dell'infanzia riconosciute istituzioni di diritto privato che perseguono scopi di utilità pubblica ai sensi dell'articolo 26 capoverso. 2 della presente legge.

Le disposizioni della presente legge fanno stato per le scuole dell'infanzia riconosciute con ente responsabile di diritto pubblico o privato.

Art. 3

Ogni bambino ha il diritto di frequentare una scuola dell'infanzia almeno Frequenza della durante l'anno precedente l'obbligo scolastico. scuola Si devono tenere in debito conto gli interessi e le necessità dei bambini a) Diritto di altra lingua e dei menomati.

2) La Commissione per la scuola dell'infanzia decide le eccezioni riguardanti l'ammissione di bambini menomati alla scuola dell'infanzia dopo aver ascoltato i genitori, l'insegnante di scuola dell'infanzia e l'ispettrice delle scuole dell'infanzia.

1) M 10 set. 1991, 259; PGC 1991/92, 614 1.1.2010 1

Art. 4

b) Frequenza 1 La frequenza della scuola dell'infanzia è facoltativa. facoltativa 2 L'ingresso di regola deve avvenire all'inizio dell'anno di scuola dell'infanzia e la frequenza dovrebbe essere quanto mai regolare.

Art. 5

c) Gratuità La frequenza della scuola dell'infanzia è gratuita.

Art. 6

Servizio medico/ 1 Il servizio medico scolastico e dentistico deve essere garantito sia nelle servizio scuole dell'infanzia riconosciute che in quelle non riconosciute. Le ordidentistico nelle scuole nanze sul servizio medico 1) e sul servizio dentistico 2) nella scuola popolare fanno stato per analogia.

Le visite di controllo sono obbligatorie per tutti quei bambini che nell'anno del loro ingresso non sono già stati visitati da un medico privato.

Art. 7

Servizio 1 3)Con il consenso dei genitori, le insegnanti di scuola dell'infanzia psicologico oppure le autorità preposte alla scuola dell'infanzia possono valersi del scolastico Servizio psicologico scolastico per accertamenti e consulenze.

L'ordinanza sul servizio psicologico scolastico 4) fa stato a senso per la scuola dell'infanzia.

Art. 8

Durata annua e 1 La durata annua della scuola dell'infanzia corrisponde di regola alla dusettimanale della rata della scuola elementare del relativo comune. scuola dell'infanzia 2 L'orario settimanale della scuola dell'infanzia comporta almeno 8 e al massimo 20 ore.

Il Dipartimento dell'educazione decide le eccezioni.

L'ente responsabile decide l'orario e la durata della scuola dell'infanzia ai sensi dei capoversi 1 e 2.

Art. 9

Numero dei 1 Una sezione di scuola dell'infanzia non può essere gestita con meno di 5 bambini e permanentemente con più di 25 bambini. Se nella scuola dell'infanzia vengono accolti uno o più bambini di altra lingua, menomati o bisognosi 1) CSC 421.800 2) CSC 421.850 4) CSC 421.050

1.1.2010 di altra intensa assistenza, il numero massimo deve essere adeguatamente ridotto.

Il Dipartimento dell'educazione decide le eccezioni.

Art. 10

I bambini di regola frequentano la scuola dell'infanzia del comune nel Luogo della quale essi con il consenso del rappresentante legale dimorano permanen- scuola temente.

Su domanda del rappresentante legale e con il consenso del comune di domicilio un bambino può essere accolto nella scuola dell'infanzia di un comune vicino, se la frequenza viene notevolmente agevolata grazie a un percorso più breve oppure meno disagevole o pericoloso. I comuni interessati accordano tra di loro un'eventuale retta scolastica, da versare dal comune di domicilio. In caso di controversie il Dipartimento dell'educazione decide l'assegnazione e la retta.

II. 1)Insegnanti di scuola dell'infanzia

Art. 11 2)

Può essere assunto come insegnante chi è in possesso di un diploma Requisiti di grigionese, di un diploma riconosciuto a livello nazionale o di un per- assunzione messo d'insegnamento rilasciato dall'Ufficio..

... 3)

Art. 12 4)

5)Il Dipartimento può revocare l'autorizzazione all'insegnamento e Formazione delle annotare la revoca nel diploma di insegnante, se manca l'idoneità insegnanti scuola di all'insegnamento. In caso di sostanziali modifiche della situazione, il dell'infanzia Dipartimento può annullare la revoca e rilasciare alla persona interessata un diploma di insegnante senza annotazione.

2) Testo giusta art. 26 della legge sull'Alta scuola pedagogica; CSC 427.200; entra in vigore il 1° gen. 2006 3) Abrogazione giusta art. 26 della legge sull'Alta scuola pedagogica; CSC 427.200; entra in vigore il 1° gen. 2006 5) Testo giusta art. 1 della legge sull'adeguamento di atti normativi all'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 25 aprile 2006, AGS 2006, FUC 2006_1804; entrato in vigore il 1° gen. 2007 1.1.2010 3

1) Il Dipartimento può rendere note alle autorità scolastiche cantonali di assunzione la revoca e la nuova concessione dell'autorizzazione all'insegnamento e le notifica all'ufficio incaricato della gestione di una lista nazionale degli insegnanti ai quali è stata ritirata l'autorizzazione all'insegnamento.

… 2)

Art. 13 3)

Scuole Al fine di garantire l'insegnamento nella materia «pratica nella scuola dell'infanzia di dell'infanzia», obbligatoria per la formazione delle insegnanti di scuola pratica dell'infanzia, il Governo può stipulare convenzioni con gli enti responsabili e versare agli stessi sussidi nei limiti di quanto stabilito nel preventivo.

Art. 14 4)

Nomina, L'insegnante di scuola dell'infanzia è impiegata dell'ente responsabile procedura della scuola dell'infanzia. L'assunzione si conforma alle disposizioni sul diritto del personale dell'ente responsabile.

Art. 15 5)

Obblighi L'insegnante di scuola dell'infanzia gestisce la scuola dell'infanzia in conformità agli obiettivi definiti nell'articolo 1 e d'intesa con l'ispettrice di scuola dell'infanzia competente nonché con l'ente responsabile.

1) Testo giusta art. 1 della legge sull'adeguamento di atti normativi all'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 25 aprile 2006, AGS 2006, FUC 2006_1804; entrato in vigore il 1° gen. 2007 2) Abrogazione giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA);

AGS 2006, FUC 3407; entrato in vigore il 1° gen. 2007 5) Testo giusta DGC del 21 ott. 2004; M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005,

1.1.2010

Art. 16 1)

L'ente responsabile della scuola dell'infanzia può autorizzare la doppia Doppia occupazione di posti di insegnante di scuola dell'infanzia. Una tale assun- occupazione posti di di zione non può comportare per il Cantone maggiori oneri di quelli di insegnante di un'occupazione indivisa del posto. scuola

Art. 17 2)

L'insegnante di scuola dell'infanzia viene rimunerata dall'ente responsa- Rimunerazione bile in base alle lezioni annue impartite.

3) Il Gran Consiglio fissa lo stipendio minimo nell'ordinanza sullo stipendio degli insegnanti di scuola popolare e di scuola dell'infanzia nel Cantone dei Grigioni (OSIns). Lo stipendio minimo annuo senza la tredicesima mensilità va fissato tra i 50 000 ed i 78 000 franchi. Questi importi corrispondono allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 102,4 punti (indice base dicembre 2005).

Art. 18

4) Per le insegnanti di scuola dell'infanzia che interrompono la propria Supplenza attività per oltre una settimana, devono essere impiegate possibilmente delle supplenti.

Spetta all'ente responsabile indennizzare la titolare e la supplente.

5) Per supplenze che sono in relazione alla formazione professionale perpermanente della titolare, il Cantone può versare sussidi per una durata massima da esso fissata, all'insegnante di scuola dell'infanzia supplita e alla sua supplente per un ammontare del 10-50 percento delle spese computabili.

3) Testo giusta DGC del 9 dicembre 2008; M del 1° ottobre 2008, preventivo 2009, A96; PGC 2008/2009, 400; posto in vigore per l'inizio dell'anno di scuola dell'infanzia 2009/2010 con DG del 20 aprile 2009 5) Testo giusta DGC del 21 ott. 2004; M del 22 giu. 2004, 935; PGC 2004/2005, 1.1.2010 5

Art. 19

1) Formazione Il Cantone può promuovere la formazione permanente delle insegnanti permanente di scuola dell'infanzia segnatamente organizzando corsi e versando sussidi. Esso può dichiarare obbligatoria la frequenza di manifestazioni di formazione permanente.

Il Gran Consiglio stanzia l'apposito credito nel preventivo.

Il Governo regola i particolari.

III. Conduzione della scuola dell'infanzia, vigilanza e consulenza

Art. 20

Organi di La vigilanza sulle scuole dell'infanzia viene esercitata: vigilanza 1. dalle commissioni per le scuole dell'infanzia 2. dalle ispettrici delle scuole dell'infanzia 3. dalla sezione scuola popolare/scuola dell'infanzia 4. dal Dipartimento dell'educazione 5. dal Governo.

Art. 21

Commissione per Ogni ente responsabile designa una commissione per la scuola dell'infanla scuola zia composta almeno di 3 membri, responsabile della conduzione e vigidell'infanzia lanza della scuola dell'infanzia. Anche al consiglio scolastico del comune possono essere affidati i compiti della commissione per la scuola dell'infanzia.

Art. 22

2) Ispettrice della Per la consulenza delle insegnanti di scuola dell'infanzia e degli enti scuola responsabili nonché per la sorveglianza delle scuole dell'infanzia il Godell'infanzia verno nomina delle ispettrici delle scuole dell'infanzia.

3) Per la consulenza delle insegnanti di scuola dell'infanzia in speciali problemi di conduzione e rapporti personali che richiedono un aiuto di carattere pedagogico-curativo o psicologico, si può far capo al Servizio

1.1.2010 psicologico scolastico oppure, d'intesa con la competente ispettrice di scuola dell'infanzia, in casi motivati ad altre autorità specifiche.

Il Governo stabilisce i particolari in una speciale ordinanza.

Art. 23

La sezione scuola popolare/scuola dell'infanzia sbriga tutti i compiti del Sezione scuola Cantone nel settore delle scuole dell'infanzia, per quanto essi non siano popolare/scuola affidati ad altri organi.

Art. 24

Il Governo esercita l'alta vigilanza. Governo, Dipartimento

Il Dipartimento dell'educazione funge da dipartimento competente. Esso dell'educazione prende le decisioni e disposizioni che gli spettano in base alla presente legge.

Art. 25 1)

Le decisioni della commissione per la scuola dell'infanzia concernenti Vie legali questioni relative alla scuola dell'infanzia possono essere impugnate entro

giorni dalla comunicazione dal direttamente colpito presso l'autorità da designarsi da parte del comune.

Decisioni concernenti la scuola dell'infanzia possono essere impugnate entro 30 giorni presso il Dipartimento.

IV. Obblighi degli enti responsabili, finanziamento delle scuole dell'infanzia

Art. 26

Il comune di domicilio deve far in modo che ogni bambino possa fre- Obblighi e quentare la scuola dell'infanzia almeno durante un anno prima dell'obbligo prestazioni comuni dei scolastico.

I comuni che non gestiscono una scuola dell'infanzia propria e non sono affiliati a una corporazione di comuni per la gestione di una scuola dell'infanzia, garantiscono la frequenza di tale scuola ai propri bambini su base contrattuale.

I comuni mettono a disposizione a proprie spese i locali e le attrezzature necessari per la conduzione di una scuola dell'infanzia. Al riguardo essi si attengono alle istruzioni emanate dal Dipartimento dell'educazione per la costruzione e l'attrezzatura delle scuole dell'infanzia.

1) Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3408; entrato in vigore il 1° gen. 2007 1.1.2010 7 Se la situazione lo esige, i comuni provvedono al trasporto dei bambini fino alla scuola dell'infanzia.

I giochi e il materiale per i lavori manuali necessari alla conduzione di una scuola dell'infanzia devono essere messi a disposizione gratuitamente dall'ente responsabile. Il Dipartimento dell'educazione emana apposite direttive.

L'ente responsabile deve stipulare a proprie spese le seguenti assicurazioni: 1. assicurazione dei bambini contro gli infortuni nella scuola dell'infanzia, sul tragitto alla e dalla stessa e durante le manifestazioni organizzate dalla scuola dell'infanzia; 2. 1)responsabilità civile delle insegnanti di scuola dell'infanzia e dei bambini durante l'esercizio della scuola dell'infanzia.

Il Governo fissa i minimali delle assicurazioni.

Art. 27

Prestazioni del 1 Il Cantone versa ai comuni assegnati ai gruppi di capacità finanziaria 4 e Cantone 5, sussidi alla nuova costruzione, alla trasformazione globale e all'ama) Sussidi edilizi pliamento delle scuole dell'infanzia nonché ad attrezzature e mobili acquistati in relazione a un tale progetto di costruzione. Il tasso di sussidio ammonta al 40 percento dei costi computabili.

Hanno diritto a sussidio gli edifici di scuole dell'infanzia che vengono costruiti da un ente responsabile riconosciuto dal Cantone, giusta la capacità finanziaria del comune di ubicazione.

Vengono sussidiate soltanto le costruzioni eseguite a regola d'arte. Il Governo fissa il sussidio caso per caso.

In casi motivati possono essere sussidiate dal Cantone anche le pigioni, se il loro importo è notevolmente inferiore ai costi di una nuova costruzione o di un ampliamento. È determinante il tasso di sussidio per gli edifici.

Il Governo regola i particolari in un'ordinanza.

1.1.2010

Art. 28

2) A seconda della capacità finanziaria del comune, il Cantone versa b) Sussidi allo sussidi dal 10 fino al 50 percento dell'importo forfettario fissato dal Gran stipendio di insegnanti di Consiglio nell'OSIns allo stipendio di insegnanti di scuola dell'infanzia. scuola 1) L'importo forfettario va fissato tra i 59'000 ed i 76'000 franchi. Questi dell'infanzia importi corrispondono allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 102,4 punti (indice base dicembre 2005).

L'aliquota dei sussidi allo stipendio per le scuole dell'infanzia che vengono frequentate da bambini provenienti da diversi comuni, viene fissata dal Dipartimento dell'educazione.

Art. 29

In casi motivati il Cantone nei limiti del preventivo versa sussidi alle c) Sussidi alla scuole dell'infanzia ammontanti al 30 percento dei costi computabili: rimunerazione di ausiliari

  1. per l'adduzione di ausiliari allo scopo di incrementare i bambini di altra lingua e per l'assistenza di quelli menomati,

  2. per la consulenza da parte di altre autorità specifiche ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2.

Art. 30

Le prestazioni di sussidio del Cantone vengono versate ai costi della d) Sussidi in caso scuola dell'infanzia, risultanti in caso di una frequenza della scuola dell'in- di due anni di frequenza della fanzia di regola al massimo per due anni. scuola V. Disposizioni finali

Art. 31

Il Governo emana le necessarie prescrizioni esecutive. Esecuzione 2) Testo giusta DGC del 9 dicembre 2008; M del 1° ottobre 2008, preventivo 2009, A96; PGC 2008/2009, 400; posto in vigore per l'inizio dell'anno di scuola dell'infanzia 2009/2010 con DG del 20 aprile 2009 1.1.2010 9

Art. 32

Entrata in vigore 1 Il Governo stabilisce la data d'entrata in vigore 1) della presente revisione.

A tal data è abrogata la legge del 19 giugno 1983 sulle scuole materne del Cantone dei Grigioni (legge sulle scuole materne) 2).