421.210

Ordinanza sulle scuole secondarie di valle con possibile preistruzione liceale

421.210

Ordinanza sulle scuole secondarie di valle con possibile preistruzione liceale 1)

emanata dal Gran Consiglio il 3 ottobre 1969 2)

ai sensi degli art. 40 e 76 cifra 17 della legge scolastica 3)

Art. 1

La scuola secondaria di valle serve a incrementare la cultura popolare in Scopo genere e prepara le allieve e gli allievi alla frequenza di scuole superiori, specialmente della scuola media. Oltre al normale programma della scuola secondaria essa offre l'insegnamento in materie necessarie per il passaggio a una scuola media o a una scuola specializzata.

Art. 2

La scuola secondaria di valle viene organizzata da un comune, da una Organizzatore unione di comuni o da un circolo.

Art. 3

La scuola secondaria di valle può comprendere al massimo quattro classi Struttura basate sulla sesta classe elementare. Vi possono essere insegnate materie speciali a norma dell'articolo 1.

4) Presso la scuola secondaria di valle la terza classe può essere gestita secondo le disposizioni della Confederazione per le scuole di maturità.

Art. 4 5)

Il Governo riconosce quale scuola secondaria di valle una scuola Condizioni secondaria esistente o costituenda, se ne è provata la necessità specialmente con un numero sufficiente di allieve ed allievi, se la gestione come scuola secondaria di valle è garantita per un periodo di tempo abbastanza lungo e se le allieve e gli allievi non hanno la possibilità di frequentare una scuola media mantenendo la residenza nel loro comune.

1) Titolo riveduto giusta DGC del 24 gen. 2000; M del 4 ott. 1999, 345; PGC 1999/2000, 678 2) M 9 giu. 1969, 73; PGC 1969, 235, 240, 254, 296 3) Ora art. 31 e 54 della legge scolastica, CSC 421.000 4) Testo giusta DGC del 24 gen. 2000; vedi la nota al titolo 5) Testo giusta DGC del 24 gen. 2000; vedi la nota al titolo 1.1.2009 1 421.210 Scuole secondarie di valle

Il riconoscimento avviene su proposta scritta motivata dell'ente scolastico e dopo aver udito i consigli scolastici di altri comuni interessati della valle.

Il Governo rilascia e ritira alla scuola secondaria di valle l'autorizzazione alla gestione della terza classe secondo le disposizioni della Confederazione per le scuole di maturità.

Art. 5 1)

Art. 6 2)

Art. 7

Programma 1 Fanno stato in linea di principio il programma d'insegnamento e l'orario d'insegnamento della scuola secondaria. Le divergenze condizionate dall'insegnamento delle materie speciali devono essere rappresentate in un concetto e richiedono l'approvazione del Dipartimento.

Le allieve e gli allievi che seguono l'insegnamento di materie speciali, possono venir dispensati dalla frequenza di singole materie del regolare programma d'insegnamento della scuola secondaria, qualora l'aggravio delle lezioni superi le 36 lezioni settimanali senza dispensa.

Se la terza classe viene gestita secondo le disposizioni della Confederazione per le scuole di maturità, viene applicato conformemente il programma d'insegnamento e l'orario della Scuola cantonale.

Art. 8 3)

Art. 9

Vigilanza, Se una classe viene gestita secondo le disposizioni della Confederazione controllo della per le scuole di maturità, il Dipartimento si occupa della vigilanza e del qualità controllo della qualità.

Art. 9a 4)

Misure per Se una classe viene gestita secondo le disposizioni della Confederazione garantire la per le scuole di maturità, devono essere adempite le seguenti condizioni qualità per garantire la qualità della formazione:

a) gli insegnanti frequentano corsi di perfezionamento per insegnanti grigioni di liceo alle medesime condizioni degli insegnanti delle scuole medie private;

1) Abrogazione giusta DGC del 24 gen. 2000; vedi la nota al titolo 2) Abrogazione giusta DGC del 24 gen. 2000; vedi la nota al titolo 3) Abrogazione giusta DGC del 24 gen. 2000; vedi la nota al titolo 4) Testo giusta DGC del 24 gen. 2000; vedi la nota al titolo

1.1.2009 Scuole secondarie di valle 421.210

  1. le allieve e gli allievi idonei a una formazione liceale devono essere preparati in modo che, alla fine della terza classe, possano di regola accedere senza ripetizione di un anno scolastico a una scuola di maturità gestita secondo le disposizioni della Confederazione;

  2. coloro che hanno assolto la terza classe devono frequentare di regola un corso intensivo di tedesco, da stabilirsi da parte del Dipartimento, prima di accedere alla quarta classe di un liceo grigione. Il Cantone si assume i costi del corso.

Art. 10 1)

La scuola secondaria di valle riceve ogni anno un sussidio forfettario di Sussidi per 2o850 franchi per ogni lezione specifica computabile. Il Dipartimento offerte supplementari nel fissa, su proposta del Consiglio scolastico, il numero delle lezioni programma della computabili prima dell'inizio dell'anno scolastico. scuola secondaria

Sono computabili esclusivamente le lezioni necessarie ed effettivamente impartite per la preparazione alle scuole superiori. Quale massimo fa stato:

  1. per una prima classe otto lezioni, per due classi parallele 12 lezioni;

  2. per una seconda classe dieci lezioni, per due classi parallele 14 lezioni;

  3. per una terza classe 15 lezioni, per due classi parallele 20 lezioni.

Il Dipartimento adegua periodicamente l'aliquota di sussidio allo sviluppo del rincaro giusta il capoverso 1.

Art. 10a 2)

Se una terza classe viene gestita secondo le disposizioni della Sussidi per la Confederazione per le scuole di maturità oppure viene gestita una quarta classe liceale classe, la scuola secondaria di valle riceve ogni anno un sussidio forfettario di 11o500 franchi per allieva o allievo con domicilio nel Cantone.

Il Dipartimento adegua periodicamente l'aliquota di sussidio allo sviluppo del rincaro giusta il capoverso 1.

1) Testo giusta DGC del 24 gen. 2000; vedi la nota al titolo 2) Testo giusta DGC del 24 gen. 2000; vedi la nota al titolo 1.1.2009 3 421.210 Scuole secondarie di valle

Art. 11 1)

Art. 12 2)

Art. 13

Diritto Le disposizioni della legge scolastica 3) e dell'ordinanza d'esecuzione 4) complementare fanno stato per analogia.

Art. 14

Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore con effetto retroattivo il 1o settembre 1969.