427.510

Ordinanza relativa alla legge sulla Scuola universitaria per la tecnica e l'economia

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Ordinanza relativa alla legge sulla Scuola universitaria per la tecnica e l'economia

emanata dal Governo il 20 dicembre 2005

visto l'art. 19 della legge sulla Scuola universitaria per la tecnica e l'economia (LUTE) dell'8 dicembre 2004 1)

I. Gestione aziendale e contabilità

Art. 1

Le disposizioni e le decisioni relative al diritto sul personale ai sensi Preparazione di dell'articolo 63 dell'ordinanza sul rapporto di lavoro dei collaboratori del decisioni inerenti il diritto sul Cantone dei Grigioni 2) vengono preparate dalla Scuola universitaria. personale

Art. 2

La Scuola universitaria gestisce le finanze e la contabilità secondo prin- Contabilità cipi commerciali riconosciuti. Il conto annuale deve fornire un'immagine della situazione patrimoniale, finanziaria e di reddito corrispondente alle condizioni effettive. Il conto annuale è composto dal bilancio, dal conto economico e dall'appendice. Esso contiene i dati relativi all'anno precedente e al preventivo.

Tiene un conto dei costi.

Art. 3

L'ammortamento dei beni materiali si conforma alle disposizioni della Ammortamenti e legislazione cantonale sulla gestione finanziaria concernenti l'ammorta- iscrizioni all'attivo mento dei beni amministrativi.

... 3)

4) Iscrizioni all'attivo sono ammesse solo per spese d'investimento e solo nei limiti del preventivo autorizzato. Uscite per investimenti per investi- 1) CSC 427.500 2) Ora art. 59 e 65 della legge sul personale, CSC 170.400 3) Abrogazione giusta ordinanza sull'adeguamento di ordinanze governative in relazione all'introduzione del MCA2; posta in vigore il 1° dicembre 2012 con DG del 25 settembre 2012 4) Testo giusta ordinanza sull'adeguamento di ordinanze governative in relazione 1.12.2012 1 427.510 O relativa alla legge sulla Scuola universitaria per la tecnica e l'economia menti materiali inferiori ai 200 000 franchi per unità non devono essere iscritte all'attivo.

Art. 4

Accantonamenti 1 Per coprire perdite incombenti devono essere creati accantonamenti.

Non è permessa la costituzione di puri accantonamenti per costi.

Art. 5

Riserve vincolate Se fondi preventivati per acquisti o progetti non vengono utilizzati entro il periodo contabile, possono essere costituite riserve vincolate.

Art. 6

Riserve generali 1 Gli utili annuali devono essere attribuiti alle riserve generali a copertura di perdite future.

Nell'insieme le riserve non possono superare il dieci percento della spesa lorda. Se le riserve raggiungono il valore massimo, deve essere restituito il sussidio cantonale eccedente versato.

Art. 7

Utilizzo e 1 Gli accantonamenti e le riserve vincolate devono essere dichiarati singodichiarazione di accantonamenti e larmente in modo chiaro, essere utilizzati conformemente alla loro riserve destinazione e sciolti non appena sono venuti meno i presupposti.

La costituzione e lo scioglimento di accantonamenti, nonché di riserve vincolate e generali devono essere dichiarati singolarmente in appendice al conto annuale.

Art. 8

Valutazione 1 1)La sostanza circolante viene valutata secondo principi commerciali. Le liquidità, i crediti e le delimitazioni contabili attive vengono valutate al valore nominale, i titoli al valore di borsa della data di chiusura del bilancio, i titoli senza valore di borsa al valore d'acquisto.

La sostanza fissa deve essere iscritta a bilancio al massimo al suo valore d'acquisto o al costo di produzione, deducendo gli ammortamenti necessari.

Il capitale di terzi viene valutato al valore nominale.

1) Testo giusta ordinanza sull'adeguamento di ordinanze governative in relazione

1.12.2012 O relativa alla legge sulla Scuola universitaria per la tecnica e l'economia 427.510

Art. 9

1) La gestione degli investimenti e dei debiti deve avvenire secondo cri- Assunzione e investimento di teri economici e orientati ai rischi. fondi in prestito

2) Per l'investimento di fondi e per l'assunzione di fondi di terzi, la Scuola universitaria deve rispettare le prescrizioni del Governo per la gestione della tesoreria del Cantone.

Il Cantone può concedere alla Scuola universitaria mutui per il finanziamento di beni materiali. I mutui devono essere soggetti a interessi secondo le condizioni di mercato ed essere rimborsati tenendo conto degli ammortamenti dei beni materiali.

II. Procedura di allestimento del preventivo

Art. 10

Il preventivo deve essere allestito secondo le direttive formali e sostan- Direttive per ziali del Dipartimento. La documentazione relativa al preventivo deve l'allestimento preventivo del essere completata con tutti i dati relativi alle prestazioni, alle finanze e agli indicatori, che soddisfano i requisiti posti al controllo dei sussidi ai sensi della legge sulla gestione finanziaria 3).

In riferimento all'impiego di personale e di mezzi materiali, le direttive per l'Amministrazione cantonale fanno stato esclusivamente per analogia.

Art. 11

Su proposta del Governo il Gran Consiglio stabilisce il sussidio globale e Approvazione del gli altri sussidi alla Scuola universitaria, nei limiti del preventivo canto- preventivo e contratto annuale nale.

La stipulazione del contratto annuale e l'approvazione del preventivo della Scuola universitaria avvengono subito dopo la sessione di dicembre, sulla base del preventivo cantonale approvato dal Gran Consiglio.

1) Testo giusta ordinanza sull'adeguamento di ordinanze governative in relazione 2) Testo giusta ordinanza sull'adeguamento di ordinanze governative in relazione 3) CSC 710.100 1.12.2012 3 427.510 O relativa alla legge sulla Scuola universitaria per la tecnica e l'economia III. Sussidio cantonale e conto annuale

Art. 12

Tipo e calcolo dei 1 Il Cantone versa alla Scuola universitaria un sussidio globale per il setsussidi tore di scuola universitaria professionale.

I sussidi per le altre prestazioni formative si conformano alle disposizioni della legislazione cantonale e federale in materia di formazione professionale.

Il calcolo dei sussidi cantonali viene effettuato dall'Ufficio entro metà aprile dell'anno seguente.

Art. 13

Versamento dei 1 Il Cantone versa il sussidio globale nell'anno in corso in misura del 100 sussidi percento.

Esso versa alla Scuola universitaria rate che, per quanto possibile, devono essere conformi alle esigenze di liquidità della Scuola universitaria.

Art. 14

Rapporto e conto 1 Il rapporto annuale e il conto annuale riveduto devono essere sottoposti annuale per approvazione al Governo entro metà maggio dell'anno seguente. Nel rapporto annuale devono essere inseriti i principali dati relativi alle prestazioni, alle finanze e agli indicatori del controllo dei sussidi ai sensi della legge sulla gestione finanziaria 1).

Essi vengono portati a conoscenza del Gran Consiglio nella sessione di giugno dell'anno seguente.

IV. Regolamentazione degli stipendi

Art. 15 2)

Stipendi massimi Per la regolamentazione degli stipendi fanno stato le disposizioni relative computabili alle scuole universitarie conformemente all'appendice all'ordinanza sul finanziamento del disavanzo delle istituzioni della formazione professionale e delle offerte di formazione continua 3).

1) CSC 710.100 2) Testo giusta art. 15 dell'ordinanza sul finanziamento del disavanzo delle istituzioni della formazione professionale e delle offerte di formazione continua; CSC 430.300; entrato in vigore il 1° gen. 2008 3) CSC 430.300

1.12.2012 O relativa alla legge sulla Scuola universitaria per la tecnica e l'economia 427.510 V. Sussidi edilizi, affitto

Art. 16

La concessione di sussidi edilizi e alle spese di affitto avviene conforme- Sussidi edilizie e mente alle disposizioni della legislazione cantonale e federale in materia alle spese di affitto di formazione professionale.

VI. Disposizioni finali

Art. 17

I seguenti atti normativi vengono modificati come segue: Modifiche del diritto previgente 1. Ordinanza sul sovvenzionamento di istituzioni della formazione professionale nel Cantone dei Grigioni del 19 dicembre 1995 1)

Art. 1 cpv. 3 seconda frase

Abrogata 2. Appendice 3 concernente l'ordinanza sul sovvenzionamento di istituzioni della formazione professionale nel Cantone dei Grigioni (accordo di prestazione e preventivo globale per le scuole universitarie professionali) dell'11 dicembre 2001 Abrogata

Art. 18

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006. Entrata in vigore disavanzo delle istituzioni della formazione professionale e delle offerte di formazione continua, CSC 430.300 1.12.2012 5