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Ordinanza sul riconoscimento statale dei titoli di studio universitari e sul versamento di sussidi alla Facoltà di teologia di Coira

del 19.02.1976 (stato 01.01.2003)

emanata dal Gran Consiglio il 19 febbraio 1976

ai sensi dell'art. 15 cpv. 4 e art. 41 cpv. 1 della Costituzione cantonale

Art. 1 Scopo

Il Governo può accordare il riconoscimento statale ai titoli di studio universitari della Facoltà di teologia di Coira.

Il Cantone può sostenere la Facoltà mediante sussidi.

Art. 2 Sussidi

In linea di principio, i sussidi vengono concessi sulla base di forfettarie orientate alla prestazione e versati nei limiti dei crediti approvati.

Per la determinazione dei sussidi il Dipartimento conclude un accordo di prestazioni con la Facoltà.

Art. 3 Conseguenza giuridica

I titoli di studio della Facoltà di teologia di Coira, riconosciuti dallo Stato, sono equiparati nel Cantone dei Grigioni ai corrispondenti titoli di studio di altre scuole superiori di teologia o facoltà universitarie di teologia.

Art. 4 Presupposti

Il riconoscimento statale e la concessione di sussidi presuppongono:

  1. una forma giuridica dell'organizzatore responsabile, che garantisca alla lunga l'assolvimento del compito;

  2. la prova della necessità di gestire un tale istituto a livello universitario,

  3. la garanzia che l'insegnamento impartito risponda alle esigenze di una università.

Art. 5 Revoca del riconoscimento

Se uno o più presupposti dell'articolo 4 non sono più riconosciuti, il Governo può revocare il riconoscimento statale.

Art. 6 Esecuzione

Il Governo regola l'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 1976.

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