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Ordinanza sul riconoscimento statale dei titoli di studio universitari e sul versamento di sussidi alla Facoltà di teologia di Coira
del 19.02.1976 (stato 01.01.2003)
emanata dal Gran Consiglio il 19 febbraio 1976
ai sensi dell'art. 15 cpv. 4 e art. 41 cpv. 1 della Costituzione cantonale
Art. 1 Scopo
Il Governo può accordare il riconoscimento statale ai titoli di studio universitari della Facoltà di teologia di Coira.
Il Cantone può sostenere la Facoltà mediante sussidi.
Art. 2 Sussidi
In linea di principio, i sussidi vengono concessi sulla base di forfettarie orientate alla prestazione e versati nei limiti dei crediti approvati.
Per la determinazione dei sussidi il Dipartimento conclude un accordo di prestazioni con la Facoltà.
Art. 3 Conseguenza giuridica
I titoli di studio della Facoltà di teologia di Coira, riconosciuti dallo Stato, sono equiparati nel Cantone dei Grigioni ai corrispondenti titoli di studio di altre scuole superiori di teologia o facoltà universitarie di teologia.
Art. 4 Presupposti
Il riconoscimento statale e la concessione di sussidi presuppongono:
una forma giuridica dell'organizzatore responsabile, che garantisca alla lunga l'assolvimento del compito;
la prova della necessità di gestire un tale istituto a livello universitario,
la garanzia che l'insegnamento impartito risponda alle esigenze di una università.
Art. 5 Revoca del riconoscimento
Se uno o più presupposti dell'articolo 4 non sono più riconosciuti, il Governo può revocare il riconoscimento statale.
Art. 6 Esecuzione
Il Governo regola l'esecuzione della presente ordinanza.
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 1976.
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