544.010

Ordinanza d'esecuzione della legge d'introduzione alle leggi federali sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e sull'assicurazione per l'invalidità

del 28.05.1993 (stato 01.01.2015)

emanata dal Gran Consiglio il 28 maggio 19932

in base all'art. 15 cpv. 3 della Costituzione cantonale3 e all'art. 18 della legge d'introduzione4 alle leggi federali sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti5 e sull'assicurazione invalidità6 (LI alle LAVS/LAI)

1. Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni

Art. 1 Compiti

All'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni vengono assegnati dal Cantone i seguenti ulteriori compiti

  1. Esecuzione della legge mediante le prestazioni cantonali complementari dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell'assicurazione per l'invalidità,7

  2. Gestione della Cassa di compensazione per gli assegni familiari del Cantone dei Grigioni,

  3. Controllo dell'osservanza dell'obbligo assicurativo e informazione dei datori di lavoro.

Art. 2 Regolamento

Il Governo emana il regolamento sull'organizzazione del l'Istituto delle assicurazioni sociali, per quanto non debbano essere rispettate le prescrizioni della Confederazione.

Art. 3

Art. 4 2. Decisione

Nel caso di consultazione orale la decisione viene presa di regola mediante votazione libera. Su richiesta di almeno un membro si vota segretamente.

Per prendere decisioni devono essere presenti cinque membri della commissione amministrativa. Affinché una decisione sia valida occorre l'approvazione della maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti decide il presidente.

Le decisioni possono essere prese anche mediante votazione scritta, se un membro non richiede la consultazione orale. Le prescrizioni della consultazione orale fanno stato per analogia.

Art. 5 Personale

All'atto di classificare e creare posti deve essere ascoltato l'Ufficio del personale e dell'organizzazione. Nel caso di collaboratori dell'Ufficio AI deve essere richiesta l'approvazione dell'autorità federale competente.

Le decisioni e le normative concernenti il diritto del personale devono essere preparate dall'Ufficio del personale e dell'organizzazione.

Art. 6 Agenzie

Su riserva dell'approvazione da parte della direzione il comune nomina il capo-agenzia e il rispettivo sostituto.

Dove esiste una cancelleria comunale, la stessa dovrà essere designata possibilmente come agenzia. In ogni caso devono sussistere i presupposti necessari per un adempimento regolare dei compiti.

Il capo della Cassa di compensazione è autorizzato a impartire istruzioni alle agenzie comunali nei limiti delle disposizioni legali.

Art. 7 Capi-agenzia inadempienti

Se un capo-agenzia non adempie del tutto o non debitamente ai compiti a lui affidati, la commissione amministrativa può richiederne la sua sospensione.

Art. 8 Sussidi

Per la gestione delle agenzie si versano ai comuni dei sussidi. Il diritto a sussidio sussiste, se l'agenzia viene gestita in modo razionale e regolare.

La commissione amministrativa fissa ogni anno l'ammontare dei sussidi a seconda delle necessità.

2. Disposizioni varie

Art. 9 Ufficio di controllo

Per il controllo delle agenzie e dei datori di lavoro viene creato un ufficio interno di controllo.

Si possono incaricare anche organi esterni del controllo dei datori di lavoro.

Art. 10 Pubblicazioni

Le comunicazioni, le disposizioni e istruzioni dell'Istituto delle assicurazioni sociali e delle agenzie devono essere pubblicate sul Foglio Ufficiale Cantonale e in altro modo adeguato. Con la loro pubblicazione esse diventano vincolanti per ognuno.

Art. 11 Condono dei contributi

Le domande di condono dei contributi devono essere presentate all'agenzia del luogo di domicilio. Il comune deve trasmettere immediatamente alla Cassa di compensazione la domanda unitamente alla sua presa di posizione.

Art. 11a Utilizzo del numero d'assicurato

Per adempiere ai compiti imposti loro dalla legge, i servizi dell'Amministrazione cantonale e l'Assicurazione fabbricati dei Grigioni sono autorizzati alla tenuta sistematica del numero d'assicurato.

3. Disposizioni finali

Art. 12 Modifiche di atti legislativi8

Art. 13 Abrogazione di atti legislativi

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza vengono abrogate tutte le disposizioni in contraddizione con essa, segnatamente

  1. l'ordinanza di attuazione della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 26 novembre 19479

  2. ordinanza di attuazione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 21 novembre 195910

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore11 unitamente alla legge d'introduzione alle leggi federali sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e sull'assicurazione per l'invalidità.

-