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Convenzione intercantonale del 20 febbraio 1989 sulla competenza delle Casse per assegni familiari
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Convenzione intercantonale del 20 febbraio 1989 sulla competenza delle Casse per assegni familiari Il Consiglio di Stato del Cantone di San Gallo ed il Governo del Cantone dei Grigioni, visto l’art. 45 della legge sugli assegni familiari del Cantone di San Gallo del 20 giugno 1975 e l’art. 18 della legge sugli assegni familiari del Cantone dei Grigioni del 26 ottobre 1958 1) emanano quale convenzione:
Art. 1
Un datore di lavoro, la cui impresa ha la sua sede principale in un Cantone Autorizzazione convenzionato, può venire autorizzato a trasmettere i conteggi dei propri a) Principio dipendenti impiegati nell’altro Cantone alla Cassa per assegni familiari competente per la sede principale.
Art. 2
Il Cantone convenzionato nel quale sono impiegati i dipendenti interes- b) Competenza sati dalla trasmissione del conteggio, rilascia l’autorizzazione.
L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione è:
nel Cantone di San Gallo il Dipartimento dell'interno;
nel Cantone dei Grigioni la direzione della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.
Art. 3
L’autorizzazione viene rilasciata se: c) Presupposti
le prestazioni nel Cantone convenzionato della sede principale corrispondono almeno alle prestazioni prescritte dal Cantone convenzionato competente per il rilascio dell'autorizzazione;
la Cassa per assegni familiari competente per la sede principale dà il suo consenso;
non vengono né lesi in modo importante gli interessi di un’altra Cassa per assegni familiari coinvolta né violate convenzioni collettive di diritto del lavoro.
Art. 4
L’autorizzazione viene revocata se i presupposti secondo l’articolo 3 della d) Revoca presente convenzione non sono più soddisfatti.
1) CSC 548.100
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Art. 5
e) Rinuncia 1 Il datore di lavoro può rinunciare all’autorizzazione.
Egli deve comunicare la rinuncia all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione almeno sei mesi prima della fine dell’anno civile.
Art. 6
Disdetta I Cantoni convenzionati possono disdire la presente convenzione per la fine di un anno civile, osservando un termine di sei mesi.
Art. 7
Esecuzione La presente convenzione viene applicata dopo la ratifica da parte dei Cantoni convenzionati.
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