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Accordo tra il Cantone dei Grigioni e il Cantone di San Gallo sulla cattura di riproduttori nel tratto di confine segnato dal Reno
del 16 luglio e 20 agosto 1943 1)
1.
Per la cattura di riproduttori con reti a strascico, al Cantone dei Grigioni è riservato il tratto prima del ponte della ferrovia Ragaz- Maienfeld, al Cantone di San Gallo il tratto dopo questo ponte. Il Cantone dei Grigioni può inoltre autorizzare la posa di una nassa con una dimensione delle maglie conforme nella foce del Mühlebach a Maienfeld e il Cantone di San Gallo la posa di una nassa nella foce della Tamina.
2.
La cattura di riproduttori comincia il secondo lunedì di ottobre e termina il 15 dicembre (ultimo recupero delle nasse: il 15 dicembre). Domenica e mercoledì sono considerati giorni di protezione per la pesca con le reti. In questi giorni di protezione le nasse devono essere controllate e svuotate prima delle ore 08.00.
3.
Per la cattura di riproduttori sono ammessi in ogni Cantone (secondo le relative prescrizioni) un tramaglio e una nassa ed inoltre un guadino a mano.
4.
Un organo di vigilanza sulla pesca del Cantone, che ha rilasciato l'autorizzazione, deve essere presente quando vengono ritirate le reti e le nasse.
5.
I pesci la cui messa in commercio è stata autorizzata dall'organo di vigilanza devono essere perforati sull'opercolo branchiale.
6.
Tutti i pesci sotto misura nonché tutte le femmine di trota di lago di peso inferiore a un chilo con uova non mature devono essere subito rigettate in acqua, le femmine di trota fario sane subito dopo il prelievo delle uova. Le uova devono essere prelevate, fecondate e incubate con la massima cautela. Non devono essere prelevate uova da pesci malati o altrimenti anormali. Sono vietate ibridazioni di trote fario e di lago.
7.
Il Cantone che rilascia l'autorizzazione stabilisce dove devono essere incubate le uova ottenute. Il rilascio degli avannotti così ottenuti deve avvenire se possibile in acque idonee il più vicino possibile alla zona dove sono stati catturati i riproduttori.
8.
Entro il 10 gennaio il pescatore e il guardapesca devono riferire sull'esito della cattura dei riproduttori utilizzando l'apposito modulo.
1) Approvato dal Dipartimento federale dell'interno il 15 nov. 1944
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Cattura di riproduttori nel tratto di confine segnato dal Reno
Quest'ultimo deve fornire informazioni su: la data della cattura, il numero e il peso (separati per specie e sesso), in caso di femmine di trota di lago con uova anche lo stato di maturità. 9. Questioni amministrative: I due Cantoni si informano reciprocamente sull'autorizzazione rilasciata, tramite consegna della copia (dati personali del titolare dell'autorizzazione, condizioni, ecc.), e sui risultati della cattura dei riproduttori (copia del rapporto sulla cattura dei riproduttori). Si accordano su eventuali consegne di uova nonché sull'utilizzo degli avannotti ottenuti (rilascio in acque torrentizie, dove e quando, oppure allevamento di estivali). 10. Sono fatte salve direttive di autorità militari. In caso di conflitti i titolari dell'autorizzazione grigionese si rivolgono al Dipartimento di giustizia e polizia del Cantone dei Grigioni a Coira e i titolari dell'autorizzazione sangallese all'Ufficio forestale cantonale a San Gallo. 11. 1)L'accordo viene prolungato fino al 30 settembre 1949. Esso si protrae di volta in volta per altri cinque anni se non viene denunciato tre mesi prima della scadenza della durata contrattuale.
1) Numero 11 aggiunto in seguito all'accordo dell'8 set. e 6 ott. 1944