820.215

Disposizioni esecutive sui requisiti energetici per edifici e impianti tecnico-abitativi

820.215

Disposizioni esecutive sui requisiti energetici per edifici e impianti tecnico-abitativi (DER)

emanate dal Governo il 3 aprile 2001

in virtù degli art. 15, 16 e 18 dell'ordinanza sull'energia del Cantone dei Grigioni del 1° ottobre 1992

I. Situazione tecnica aggiornata

Art. 1

Le seguenti norme specifiche definiscono lo stato più recente della tecni- Norme specifiche ca:

  1. 1)Norma SIA 2) 180 "Isolamento termico e protezione dall'umidità negli edifici", edizione 1999,

  2. 3)Norma SIA 382/1 "Impianti di aerazione e di climatizzazione - basi e requisiti generali", edizione 2007,

  3. 4)Raccomandazione SIA V382/1 "Requisiti tecnici per impianti di tecnica di ventilazione", edizione 1992,

  4. 5)Norma SIA 384/1 "riscaldamenti centrali", edizione 1991,

  5. 6)Norma SIA 384.201 "Sistemi di riscaldamento negli edifici - Metodo di calcolo della dispersione calorica di base (SN EN 12831:2003)", edizione 2005,

  6. 7)Foglio d'istruzione SIA 2024 "Condizioni di utilizzo standard per l'energia e le installazioni dell'edificio", edizione 2007,

  7. 8)Norma SIA 380/1 "Energia termica negli edifici", edizione 2007,

  8. 9)Norma SIA 416/1 "Indicatori per le installazioni degli edifici", edizione 2007 2 Per quanto le seguenti disposizioni si discostino da dette norme specifiche, le prime hanno la priorità sulle seconde.

1) Testo giusta DG dell'11 dic. 2007; entra in vigore il 1°gen. 2008 2) Società svizzera degli ingegneri e degli architetti SIA 3) Testo giusta DG dell'11 dic. 2007; entra in vigore il 1° gen. 2008 4) Testo giusta DG dell'11 dic. 2007; entra in vigore il 1° gen. 2008 5) Testo giusta DG dell'11 dic. 2007; entra in vigore il 1° gen. 2008 6) Testo giusta DG dell'11 dic. 2007; entra in vigore il 1° gen. 2008 7) Testo giusta DG dell'11 dic. 2007; entra in vigore il 1° gen. 2008 8) Testo giusta DG dell'11 dic. 2007; entra in vigore il 1° gen. 2008 9) Introduzione giusta DG dell'11 dic. 2007; entra in vigore il 1° gen. 2008 1.1.2008 1 II. Metodo di verifica

Art. 2

1) Metodo di Il metodo per verificare i requisiti dell'edificio si conforma alla norma verifica SIA 380/1 "Energia termica negli edifici", edizione 2007.

Le stazioni climatologiche da utilizzare nella verifica per i singoli comuni sono definite nell'appendice 1. I comuni con notevoli differenze climatiche sul proprio territorio possono decidere che venga impiegata la stazione climatologica che si confà alle condizioni della zona in questione.

Gli altri metodi di verifica si conformano alle relative norme specifiche giusta l'articolo 1.

III. Requisiti per l'isolamento termico di edifici

Art. 3

2) Principio I requisiti per l'isolamento termico di edifici si conformano ai valori limite previsti dalla norma SIA 380/1 "Energia termica negli edifici", edizione 2007.

Restano riservati l'articolo 6 (locali frigorifero) e l'articolo 7 (serre).

I cambiamenti d'uso vanno trattati alla pari di trasformazioni sostanziali.

Aggiunte e trasformazioni sotto forma di neoedificazioni, quali sostituzioni della sostanza edile e simili, sono considerati edifici nuovi e devono soddisfare i requisiti per edifici nuovi.

Art. 4

Procedura Il Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste può semplificare singole verifiche, se i requisiti minimi delle norme specifihe pertinenti sono comunque adempiuti.

Art. 5

Esonero Sono esonerati dall'osservanza dei requisiti per l'isolamento termico di edifici:

  1. costruzioni riscaldate attivamente a meno di 10°C;

  2. costruzioni la cui licenza edilizia è limitata ad un massimo di tre anni (costruzioni provvisorie);

  3. cambiamenti d'uso se non implicano alcun aumento delle temperature ambiente interne.

2) Testo giusta DG dell'11 dic. 2007; entra in vigore il 1° gen. 2008

1.1.2008

Art. 6

Nel caso di locali frigorifero e congelatori raffreddati a meno di 8 °C Locali frigorifero l'afflusso medio di calore attraverso le componenti edili circostanti non deve superare i 5 W/m2. Per il relativo calcolo si deve partire dalla temperatura di dimensionamento del locale frigorifero da un lato e dalle seguenti temperature ambientali dall'altro:

  1. in locali riscaldati: temp. di dimensionamento per il riscaldam.

  2. verso l'esterno: 20°C

  3. verso il suolo o locali non riscaldati: 10°C 2 Per i locali frigorifero e congelatori con meno di 30 m3 di volume utile i requisiti sono da considerarsi adempiuti anche se le componenti edili circostanti mantengono un valore U medio di U ≤ 0.15 W/m2K.

Art. 7

Per le serre artigianali o agricole, nelle quali per la coltura, la produzione Serre o la commercializzazione di piante si devono mantenere condizioni di crescita prestabilite, fanno stato i requisiti della conferenza dei servizi cantonali specialistici in campo energetico.

IV. Requisiti per impianti di tecnica abitativa

Art. 8

Per quanto riguarda l'isolamento termico globale gli scaldaacqua nonché Scaldaacqua ed gli accumulatori di acqua calda e di calore, per i quali il diritto federale accumulatori calore di non prevede alcun requisito, non devono presentare valori inferiori al grado di efficacia isolante giusta l'appendice 2.

Gli scaldaacqua vanno regolati per una temperatura d'esercizio di 60°C al massimo. Ne sono eccettuati gli scaldaacqua la cui temperatura dev'essere superiore per motivi di funzionamento o d'igiene.

Art. 9

Le temperature di entrata per sistemi di emanazione di calore nuovi o Distribuzione rimpiazzati devono ammontare, in presenza della temperatura di dimen- termica ed emanazione di sionamento determinante, al massimo a 50°C. Ne sono eccettuati i riscal- calore damenti per capannoni corredati di nastri radianti nonché i sistemi di riscaldamento per serre e simili, per quanto necessitino, dietro comprova, di una temperatura di entrata più elevata.

Le seguenti installazioni nuove o rifatte nel quadro di una trasformazione incluse le armature e le pompe devono essere costantemente protette da perdite di calore perlomeno con gradi di efficacia isolante giusta l'appendice 3:

a) condotte di distribuzione del riscaldamento in locali non riscaldati;

1.1.2008 3

  1. condotte per l'acqua calda in locali non riscaldati, eccettuate le derivazioni rigide senza riscaldamenti accompagnatori per singoli punti di erogazione;

  2. condotte per l'acqua calda di sistemi di circolazione o condotte per l'acqua calda con riscaldamenti accompagnatori in locali riscaldati;

  3. condotte per l'acqua calda dall‘accumulatore fino al distributore (distributore incluso).

In casi motivati come nel caso di incroci, intersezioni con pareti e con la soletta, in presenza di temperature di entrata massime di 30°C e nel caso di armature, pompe ecc., i gradi di efficacia isolante possono essere ridotti. I gradi di efficacia isolante indicati valgono per temperature d'esercizio fino a 90°C, per temperature d‘esercizio superiori i gradi di efficacia isolante vanno debitamente incrementati.

Nel caso di condotte interrate non devono essere superati i valori UR giusta l'appendice 4.

All'atto di sostituire il generatore di calore le condotte liberamente accessibili devono essere adeguate ai requisiti giusta il capoverso 2, per quanto lo consentano le condizioni di spazio.

Art. 10

Impianti di 1 Gli impianti di tecnica di ventilazione con aria esterna e aria estratta detecnica di vono essere equipaggiati con un sistema di recupero di calore. ventilazione

Gli impianti meccanici di evacuazione dell'aria di locali riscaldati devono essere equipaggiati o con un'alimentazione controllata di aria di rimpiazzo e con un sistema di recupero di calore o con un sistema di sfruttamento del calore dell'aria di scarico, per quanto il volume del flusso di aria di scarico sia superiore ai 2 500 m3/h e la durata di funzionamento oltrepassi i 500 h/a.

Le velocità dell'aria nelle apparecchiature non devono superare i 2 m/s in relazione alla superficie utile e nella linea determinante dei canali i seguenti valori: Sono ammesse velocità dell'aria superiori se, con un calcolo del consumo energetico operato a regola d'arte, si comprova che non vi è aumento di consumo energetico, anche nel caso di meno di 1 000 ore annue di funzionamento, e se tali velocità non possono essere evitate a causa di singoli ostacoli nello spazio.

In impianti di tecnica di ventilazione per locali o gruppi di locali con sfruttamenti o tempi di funzionamento sostanzialmente divergenti gli im-

1.1.2008 pianti devono essere installati in maniera tale da permettere un loro esercizio individuale.

V. Conteggio individuale delle spese di riscaldamento e dell'acqua calda

Art. 11

Per i conteggi individuali delle spese di riscaldamento e dell'acqua calda Conteggio è ammesso unicamente l'utilizzo di apparecchi autorizzati dall'Ufficio federale di metrologia.

I principi formulati dall'Ufficio federale dell'energia nel modello di conteggio devono essere rispettati.

Art. 12

Sono esonerati dall'obbligo di equipaggiamento e di conteggio le costru- Esonero zioni e i gruppi di edifici:

  1. in cui il rendimento del generatore di calore installato (acqua calda inclusa) è inferiore a 30 W/m2 di superficie riferimento energetico;

  2. con una quota di almeno il 50 percento di energia rinnovabile sul fabbisogno energetico per il riscaldamento e l'acqua calda;

  3. che rispettano lo standard MINERGIA;

  4. che in prevalenza non sono abitati in maniera permanente (abitazioni secondarie e di vacanza).

VI. Disposizioni transitorie e finali

Art. 13 1)

Per progetti inoltrati entro la fine del 2007 la procedura di verifica Disposizione concernente i requisiti per edifici e impianti tecnico-abitativi può avvenire transitoria a scelta secondo il diritto precedente o secondo il nuovo diritto.

La procedura di calcolo giusta la norma SIA 380/1 "Energia termica negli edifici", edizione 2001, continua ad essere applicata fino al termine del 2007.

Art. 14

L'ordinanza sui requisiti energetici per edifici e impianti (OrE) del 14 set- Abrogazione del diritto previgente tembre 1993 2) è abrogata.

1.1.2008 5

Art. 15

Entrata in vigore Queste disposizioni esecutive entrano in vigore il 1° luglio 2001.

1.1.2008 Appendice 1 Le stazioni climatologiche dei singoli comuni da utilizzare per la verifica dell'isolamento termico (base: raccomandazione SIA 381/2, edizione 1988) Stazione climatologica di Coira Altitudine: 582 m slm ta °C -0.7 1.3 4.4 9.2 12.8 16.5

ta °C 18.0 16.9 14.9 10.6 5.0 -1.3 9.0

Almens, Bonaduz, Cazis, Chur, Domat/Ems, Felsberg, Fläsch, Fürstenau, Haldenstein, Igis, Jenins, Maienfeld, Maladers, Malans, Mastrils, Paspels, Pratval, Rhäzüns, Rodels, Rothenbrunnen, Scharans, Sils i.D., Tamins, Thusis, Trimmis, Tumegl/Tomils, Untervaz, Zizers 1.1.2008 7 Stazione climatologica di Disentis Altitudine: 1173 m slm ta °C -1.9 -1.2 1.3 5.7 9.5 13.4

ta °C 15.2 14.3 12.5 8.7 3.1 -1.8 6.6

2

Comuni 1):

Alvaneu, Alvaschein, Andeer, Andiast, Breil/Brigels, Brienz/Brinzauls, Calfreisen, Casti-Wergenstein, Castiel, Castrisch, Clugin, Conters i.Pr., Cumbel, Degen, Disentis/Mustér, Donath, Duvin, Falera, Fanas, Feldis/Veulden, Fideris, Filisur, Flerden, Flims, Flond, Furna, Grüsch, Ilanz, Jenaz, Küblis, Laax, Ladir, Lohn, Lüen, Lumbrein, Luven, Luzein, Malix, Masein, Mathon, Medel/Lucmagn, Molinis, Morissen, Obersaxen, Pagig, Patzen-Fardün, Peist, Pignia, Pigniu, Pitasch, Portein, Praden, Präz, Riein, Rongellen, Rueun, Ruschein, St. Martin, St. Peter, Saas i.Pr., Safien, Sagogn, Sarn, Says, Scheid, Schiers, Schlans, Schluein, Schmitten, Schnaus, Seewis i.Pr., Sevgein, Siat, Sumvitg, Suraua, Surava, Surcasti, Surcuolm, Tartar, Tenna, Tiefencastel, Trans, Trin, Trun, Tschappina, Tujetsch, Urmein, Valendas, Vals, Valzeina, Vella, Versam, Vignogn, Vrin, Waltensburg/Vuorz, Zillis-Reischen

1.1.2008 Stazione climatologica di Davos Altitudine: 1561 m slm ta °C -6.2 -5.4 -2.6 2.4 6.7 10.6

2

ta °C 12.3 11.4 9.3 5.2 -0.6 -6.0 3.1

2 Comuni 1):

Ausserferrera, Avers, Bergün/Bravuogn, Bivio, Cunter, Davos, Hinterrhein, Innerferrera, Klosters-Serneus, Marmorera, Mon, Mulegns, Mutten, Nufenen, Riom-Parsonz, St. Antönien, Salouf, Savognin, Splügen, Stierva, Sufers, Sur, Tinizong-Rona, Wiesen, 1.1.2008 9 Stazione climatologica di Arosa Altitudine: 1865 m slm ta °C -5.4 -5.5 -3.4 0.6 4.3 8.4

2

ta °C 10.3 9.7 8.1 4.9 -0.8 -5.2 2.2

Arosa, Churwalden, Langwies, Lantsch/Lenz, Parpan, Tschiertschen, Vaz/Obervaz

1.1.2008 Stazione climatologica di Scuol Altitudine: 1253 m slm ta °C -6.0 -3.8 -0.1 5.2 9.6 13.3

2

2 Lug Ago Set Ott Nov Diz Anno ta °C 14.8 13.6 10.9 5.7 -0.1 -5.9 4.8

Ardez, Ftan, Fuldera, Guarda, Lavin, Lü, Müstair, Ramosch, Sta. Maria V. M., Scuol, Sent, Susch, Tarasp, Tschierv, Tschlin, Valchava, Zernez 1.1.2008 11 Stazione climatologica di St. Moritz Altitudine: 1833 m slm ta °C -7.3 -6.3 -3.7 0.9 5.3 9.2

2

ta °C 11.0 10.2 8.1 4.1 -1.5 -6.9 2.0

Bever, Celerina/Schlarigna, La Punt Chamues-ch, Madulain, Pontresina, St. Moritz, Samedan, Samnaun, S-chanf, Sils i.E./Segl, Silvaplana, Zuoz

1.1.2008 Stazione climatologica di Robbia Altitudine: 1078 m slm ta °C -2.5 -1.1 1.8 6.4 10.1 13.7

2

ta °C 15.3 14.4 11.9 7.7 2.7 -1.6 6.6

Bondo, Brusio, Castasegna, Poschiavo, Soglio, Stampa (Maloja => St. Moritz), Vicosoprano 1.1.2008 13 Stazione climatologica di Comprovasco Altitudine: 544 m slm ta °C 0.4 2.1 5.3 9.4 12.8 16.4

2

ta °C 18.2 17.2 14.5 10.3 4.9 1.3 9.4

Arvigo, Braggio, Buseno, Cama, Castaneda, Cauco, Grono, Leggia, Lostallo, Mesocco (San Bernardino => Davos), Rossa, Roveredo, Sta. Maria

i. C., San Vittore, Selma, Soazza, Verdabbio

1.1.2008 Appendice 2 Efficacia isolante minima negli scaldacqua, nei serbatoi di accumulo dell'acqua calda e negli accumulatori di calore Contenuto di Efficacia isolante Efficacia isolante litri fino a λ ≤ 0,05 W/mK bis 400 110 mm 90 mm Appendice 3 Efficacia isolante minima per condutture per la distribuzione del calore e dell'acqua calda Diametro Pollici per λ > 0,03 per λ ≤ 0,03

10 – 15 /8"-1/2" 40 mm 30 mm

20 – 32 /4"-11/4" 50 mm 40 mm

– 50 11/2"-2" 60 mm 50 mm

– 80 21/2"-3" 80 mm 60 mm 100 – 150 4"-6" 100 mm 80 mm 175 – 200 7"-8" 120 mm 80 mm 1.1.2008 15 Appendice 4 Valori UR minimi per condotte posate a terra

5 /4" 1" /4" 11/2" 2" 21/2"

3" 4" 5" 6" 7" 8"

Per tubazioni rigide [W/mK] 0,14 0,17 0,18 0,21 0,22 0,25 0,27 0,28 0,31 0,34 0,36 0,37 Per tubazioni flessibili e tubazioni doppie [W/mK] 0,16 0,18 0,18 0,24 0,27 0,27 0,28 0,31 0,34 0,36 0,38 0,40

1.1.2008