830.300

Regolamento di gestione per la commissione amministrativa dell'Istituto di assicurazione fabbricati del Cantone dei Grigioni

830.300

Regolamento di gestione per la commissione amministrativa dell'Istituto di assicurazione fabbricati del Cantone dei Grigioni

emanato dal Governo il 21 dicembre 1993

in base all'art. 1 dell'ordinanza d'esecuzione della legge concernente l'assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni 1)

Art. 1

La commissione amministrativa è l'organo supremo dell'Istituto di Compiti assicurazioni fabbricati. Essa ha specialmente i seguenti compiti: 1. designare il sostituto del presidente; 2. fare proposte al Governo per la nomina del direttore e il suo stipendio; 3. nominare i funzionari ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza d'esecuzione della legge concernente l'assicurazione fabbricati 2); 4. nominare il sostituto del direttore; 5. fissare le diarie e i rimborsi spese degli istruttori dei pompieri e dei rimanenti collaboratori in servizio parziale; 6. vigilare sulla gestione della direzione; 7. stabilire il diritto di firma; 8. stabilire i principi e le direttive per l'investimento delle riserve; 9. approvare – il preventivo dell'ufficio di polizia del fuoco – spese amministrative una tantum dell'assicurazione fabbricati superiori a 10 000 franchi – investimenti incrementanti il valore superiori a 50 000 franchi; 10. approvare il conto annuale e il rapporto di gestione per il Governo; 11. stipulare e disdire contratti di riassicurazione; 12. decidere l'adesione a organizzazioni specializzate e associazioni; 13. fissare il contributo annuo di spegnimento ai sensi dell'articolo 55 dell'ordinanza sulla polizia del fuoco e i pompieri 3).

1) Ora vedi art. 3 della legge sull'assicurazione fabbricati; CSC 830.100 2) Abrogazione dell'ordinanza d'esecuzione granconsigliare giusta DGC del 28.

mar. 2000 3) CSC 838.100

830.300 Commissione amministrativa dell'Istituto di assicurazione fabbricati

Art. 2

Sedute 1 La commissione amministrativa si raduna ogni volta che gli affari lo richiedono. La direzione prepara le relative proposte e fissa d'intesa con il presidente l'ordine del giorno.

La commissione ha raggiunto il numero legale quando sono presenti almeno cinque membri.

Art. 3

Decisione La commissione decide con maggioranza semplice. Vota anche il presidente. In caso di parità di voti si dichiara accettata la proposta per la quale ha votato il presidente. Per le nomine valgono le norme del regolamento organico del Governo 1).

Art. 4

Decisioni prese in Le pratiche urgenti possono essere messe in circolazione e decise così. Se circolazione un membro vota contro, la decisione non può essere presa in circolazione.

Art. 5

Il direttore assiste alle sedute della commissione con voto consultivo.

Art. 6

Verbale Le deliberazioni e decisioni della commissione vengono messe a verbale. Quest'ultimo viene spedito ai membri della commissione e presentato per l'approvazione nella seduta successiva. Nel verbale devono essere accolte anche le decisioni prese in circolazione dall'ultima seduta.

Art. 7

Firma Le decisioni della commissione vengono firmate dal presidente o dal suo sostituto e da colui che stende il verbale.

Art. 8

Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1994.

1) CSC 170.320 2