840.100
Legge sulla protezione antincendio preventiva e sui pompieri del Cantone dei Grigioni
del 15.06.2010 (stato 01.01.2011)
Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,
visti gli art. 31 e 85 cpv. 4 della Costituzione cantonale,
visto il messaggio del Governo del 2 marzo 2010,
decide:
1. Oggetto e assegnazione dei compiti
Art. 1 Oggetto
La presente legge disciplina la protezione di persone, animali, oggetti e dell'ambiente dai pericoli e dagli effetti di incendi, fumo, esplosioni e danni della natura, nonché l'intervento dei pompieri quale lotta contro i sinistri in generale.
Art.
2 Compiti
1. Cantone
Il Cantone è competente per:
la protezione antincendio preventiva in edifici e impianti con particolare pericolo;
il settore dei pompieri, per quanto non sia assegnato ai comuni;
il settore degli spazzacamini.
Art. 3 2. Comuni
I comuni sono competenti per:
la protezione antincendio preventiva in edifici e impianti senza particolare pericolo;
l'organizzazione e la gestione di un corpo pompieri comunale conformemente alle prescrizioni del Cantone;
l'approvvigionamento dell'acqua di spegnimento sul loro territorio comunale.
Art. 4 Assegnazione dei compiti del Cantone all'Assicurazione fabbricati
I compiti che competono al Cantone vengono assegnati all'Assicurazione fabbricati dei Grigioni (Assicurazione fabbricati).
L'Assicurazione fabbricati deve tenere un conto profitti e perdite separato per i compiti che le sono stati assegnati.
Le eccedenze vanno depositate in un fondo per la protezione antincendio, le perdite vanno compensate con prelievi dal fondo.
2. Protezione antincendio preventiva
2.1. Disposizioni generali
Art. 5 Prescrizioni di protezione antincendio
Edifici, impianti e installazioni devono essere realizzati, gestiti e mantenuti in modo da:
garantire la sicurezza di persone e animali;
prevenire incendi ed esplosioni, nonché limitare la propagazione di fiamme, calore e fumo;
limitare la propagazione di incendi a edifici e impianti adiacenti;
mantenere per un determinato periodo di tempo la capacità portante della struttura;
consentire un intervento antincendio efficace e garantire la sicurezza delle forze di intervento.
A questo scopo, edifici, impianti e installazioni vanno realizzati, gestiti e mantenuti secondo le prescrizioni emanate o dichiarate vincolanti dall'autorità di esecuzione del Concordato intercantonale concernente l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio.
I proprietari di edifici o impianti sono responsabili del rispetto delle prescrizioni di protezione antincendio.
Art. 6 Divieti
Sono vietate le seguenti azioni:
fumare e usare fiamme libere o altre sorgenti di accensione in luoghi dove vengono prodotte, depositate, elaborate o travasate sostanze facilmente infiammabili;
usare e depositare sostanze infiammabili vicino a impianti per la produzione e la distribuzione di calore, impianti di gas di scarico, nonché sorgenti di luce ed energia che producono o consumano calore;
conservare sostanze facilmente infiammabili o autoinfiammabili e gas senza un permesso di polizia del fuoco;
conservare mozziconi, cenere e simili in contenitori non resistenti al calore;
accendere fuochi all'aperto se edifici, impianti e vegetazione sono direttamente minacciati.
Il Governo stabilisce quali sostanze facilmente infiammabili e autoinfiammabili possono essere depositate in che quantità e a quali condizioni senza permesso di polizia del fuoco.
2.2. Permesso di protezione antincendio
Art. 7 Obbligo del permesso di polizia del fuoco
Sono soggetti all'obbligo del permesso:
nuove costruzioni, costruzioni annesse, trasformazioni, ampliamenti nonché la destinazione ad altro scopo di edifici o parti di essi;
nuove costruzioni, ampliamenti e modifiche di installazioni tecniche e dispositivi tecnici di protezione antincendio;
aziende, impianti e installazioni che servono alla produzione, alla lavorazione o al deposito di sostanze e merci a rischio di incendio o di esplosione;
manifestazioni con particolare pericolo per persone, animali, oggetti o per l'ambiente;
accensione di fuochi d'artificio.
Gli edifici soggetti all'obbligo del permesso possono essere rilevati e gli impianti soggetti all'obbligo del permesso possono essere messi in esercizio solo una volta che dal collaudo è emerso che sono state soddisfatte le condizioni previste dal permesso.
Il Governo può prevedere delle eccezioni all'obbligo del permesso.
Art.
8 Competenza
1. Comune
I comuni sono competenti per il rilascio dei seguenti permessi di protezione antincendio:
nuove costruzioni, costruzioni annesse, trasformazioni, ampliamenti, nonché la destinazione ad altro scopo di edifici senza particolare pericolo;
nuove costruzioni, ampliamenti e trasformazioni di installazioni tecniche senza particolare pericolo;
aziende, impianti e installazioni che servono al deposito in quantità limitate di sostanze e merci a rischio di incendio o di esplosione;
manifestazioni con particolare pericolo per persone, animali, oggetti o per l'ambiente;
permesso per l'accensione di fuochi d'artificio.
Se essa è d'accordo, i comuni possono trasferire le competenze conformemente al capoverso 1 all'Assicurazione fabbricati. Essi devono risarcire a copertura dei costi l'Assicurazione fabbricati per il suo onere.
Art. 9 2. Cantone
L'Assicurazione fabbricati rilascia i permessi di protezione antincendio per tutte le categorie rimanenti.
Art. 10 Manifestazioni con particolare potenziale di pericolo
I comuni sono tenuti a consultare l'Assicurazione fabbricati per il rilascio del permesso per manifestazioni con particolare pericolo ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 lettera d.
Per la sicurezza delle persone, per tali manifestazioni l'Assicurazione fabbricati stabilisce le condizioni quadro adeguate alla protezione antincendio. Il comune deve integrare le condizioni quadro nel suo permesso.
In caso di serio pericolo per le persone, l'Assicurazione fabbricati può vietare lo svolgimento di una manifestazione.
Art. 11 Forte pericolo di incendio
In caso di straordinaria siccità o carenza di acqua, i comuni e il Governo possono vietare attività che aumentano sensibilmente il pericolo d'incendio.
2.3. Controlli della protezione antincendio
Art. 12 Competenza
I controlli della protezione antincendio devono essere effettuati dall'autorità competente per il rilascio del permesso di protezione antincendio.
I controlli vanno annunciati in anticipo al proprietario o al titolare oppure al suo rappresentante.
Art. 13 Controllo dei lavori
Durante la realizzazione del progetto di costruzione l'autorità può verificare il rispetto delle condizioni integrate nel permesso di protezione antincendio, nonché il rispetto generale delle prescrizioni di protezione antincendio.
Essa deve comunicare al committente le divergenze accertate.
Art. 14 Collaudo
L'autorità esegue il collaudo al termine del progetto di costruzione e rilascia il permesso di polizia del fuoco relativo al ritiro o all'esercizio, per quanto non vi siano difetti sostanziali.
Art. 15 Controlli periodici di protezione antincendio
L'autorità controlla gli edifici e gli impianti in relazione al potenziale di pericolo per persone, animali e oggetti.
Art. 16 Obblighi di collaborare
Il proprietario, il possessore, il titolare oppure un loro rappresentante, deve garantire l'accesso ai fondi, agli edifici e ai locali alle persone incaricate di effettuare il controllo e, su richiesta, deve fornire informazioni. Hanno l'obbligo di fornire informazioni anche altre persone che hanno familiarità con l'edificio, l'impianto o le installazioni.
Art. 17 Eliminazione dei difetti
I proprietari di edifici, installazioni tecniche e dispositivi tecnici per la protezione antincendio che non rispettano le prescrizioni, devono eliminare i difetti accertati entro il termine fissato.
2.4. Settore degli spazzacamini
Art. 18 Circondari di spazzacamini
L'Assicurazione fabbricati suddivide il Cantone in circondari di spazzacamini e nomina il maestro spazzacamino per ogni circondario.
Art.
19 Maestro spazzacamino
1. Autorizzazione
Per esercitare la funzione di maestro spazzacamino di circondario occorre un'autorizzazione cantonale.
L'autorizzazione viene rilasciata dall'Assicurazione fabbricati se il candidato:
è in possesso del diploma federale di maestro spazzacamino conformemente alla legge federale sulla formazione professionale o di una formazione estera riconosciuta equivalente a livello federale, e se
dimostra di avere conoscenze sufficienti delle prescrizioni di protezione antincendio.
In caso di adempimento carente dei suoi obblighi può essergli revocata l'autorizzazione.
Art. 20 2. Doveri
Il maestro spazzacamino e i suoi impiegati devono:
controllare gli impianti termotecnici conformemente alle prescrizioni dell'Assicurazione fabbricati e
pulire gli impianti termotecnici in modo appropriato, economico, accurato e con riguardo per l'impianto e le sue adiacenze.
Art. 21 Controllo e pulizia degli impianti termotecnici
Gli impianti termotecnici vanno controllati e, se necessario, puliti periodicamente dal maestro spazzacamino di circondario a spese del proprietario.
Il maestro spazzacamino di circondario deve comunicare all'autorità i difetti accertati negli impianti termotecnici. Essa dispone le misure necessarie all'eliminazione dei difetti di protezione antincendio accertati.
Su domanda motivata, l'Assicurazione fabbricati decide se il proprietario può incaricare del controllo e della pulizia un maestro spazzacamino di un altro circondario.
La pulizia degli impianti che presuppongono conoscenze specialistiche può avvenire da parte di personale proprio o di servizi specializzati di pulizia con la collaborazione del maestro spazzacamino di circondario.
Art. 22 Tariffa
Il Governo emana la tariffa per la retribuzione del maestro spazzacamino di circondario.
3. Pompieri
3.1. Disposizioni generali
Art. 23 Compiti del corpo pompieri
I corpi pompieri intervengono nella lotta contro i sinistri in generale ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, in particolare in caso di:
incendi ed esplosioni;
eventi della natura;
ricerca e salvataggio di persone e animali;
eventi che danneggiano o minacciano l'ambiente;
interventi ai sensi della protezione della popolazione.
I corpi pompieri collaborano tra di loro e con le altre organizzazioni della protezione della popolazione e dell'ambiente per combattere in modo rapido ed efficace i sinistri.
Art. 24 Requisizione
In caso di interventi, dietro indennizzo i corpi pompieri hanno il diritto di:
usare idranti, bacini, fontane, canali, piscine e simili di privati per il prelievo di acqua e di
usare veicoli e macchine di privati.
Art. 25 Diritto d'accesso
I proprietari degli immobili devono garantire ai corpi pompieri l'accesso agli immobili in caso di intervento, per esercitazioni, nonché per la pianificazione degli interventi.
Art.
26 Corpi pompieri comunali
1. Compiti
I comuni devono creare e gestire un corpo pompieri sufficiente per la zona d'intervento conformemente alle prescrizioni dell'Assicurazione fabbricati.
I corpi pompieri comunali prestano aiuto reciproco nella lotta contro i sinistri in generale e si sostengono a vicenda.
I comuni emanano un regolamento del corpo pompieri che disciplina i compiti, l'obbligo di prestare servizio, la tassa d'esenzione, l'organizzazione, il servizio di esercitazione, il sistema di allarme, la retribuzione e le sanzioni.
I regolamenti dei comuni vanno sottoposti all'Assicurazione fabbricati per approvazione.
Art. 27 2. Altre prestazioni e interventi
I corpi pompieri comunali possono essere coinvolti dai comuni per altre prestazioni e interventi oltre alla lotta contro i sinistri in generale, se
sono richiesti il sapere specifico e l'equipaggiamento del corpo pompieri,
gli interventi sono conciliabili con il loro compito principale e se
la prontezza d'intervento è garantita senza interruzioni.
Art. 28 Corpi pompieri aziendali
L'Assicurazione fabbricati può obbligare aziende pubbliche o private di proporzioni rilevanti a costituire a proprie spese dei corpi pompieri aziendali, se il pericolo di incendi, il numero di persone e le possibilità d'intervento del corpo pompieri comunale e di quello dei centri di soccorso lo richiedono.
I corpi pompieri aziendali possono essere chiamati dai comuni per interventi fuori dall'azienda. In questo caso sottostanno al comandante del corpo pompieri comunale o del centro di soccorso.
Art.
29 Corpi pompieri dei centri di soccorso
1. Enti responsabili
Il Cantone può assegnare ai corpi pompieri comunali e aziendali compiti di un corpo pompieri dei centri di soccorso. In caso di necessità esso può gestire propri corpi pompieri dei centri di soccorso.
Gli enti responsabili dei corpi pompieri dei centri di soccorso mettono a disposizione, dietro adeguato compenso, il personale e gli edifici necessari per sistemarvi l'equipaggiamento in dotazione.
Art. 30 2. Incarico
D'accordo con gli enti responsabili, il Governo determina i centri di soccorso, le zone d'intervento, distribuisce mandati di prestazioni e disciplina il finanziamento.
Art. 31 3. Interventi
I corpi pompieri dei centri di soccorso prestano aiuto in particolare:
in caso di sinistri su strade, impianti ferroviari e in gallerie;
in caso di danni della natura;
per i servizi di lotta contro gli incidenti con idrocarburi e prodotti chimici;
in caso di incendi di boschi e campi;
per il servizio di misurazione delle radiazioni.
Art. 32 4. Organizzazione
L'Assicurazione fabbricati stabilisce l'equipaggiamento, nonché i requisiti posti alla formazione dei corpi pompieri dei centri di soccorso.
Essa mette a disposizione l'equipaggiamento specifico per adempiere i compiti (veicoli del Servizio avarie e materiale tecnico) per i centri di soccorso o versa dei sussidi per il loro acquisto.
Essa versa agli enti responsabili dei centri di soccorso contributi alla manutenzione dell'equipaggiamento.
Art. 33 Comando sul luogo del sinistro
In situazioni straordinarie e in caso di eventi particolari l'Assicurazione fabbricati può assumere il comando sul luogo del sinistro o trasferire il comando a un altro corpo pompieri.
3.2. Spese di intervento e responsabilità
Art. 34 Principi
Gli aiuti del corpo pompieri nel quadro della lotta contro i sinistri in generale sono gratuiti, fatte salve le seguenti disposizioni.
I seguenti aiuti del corpo pompieri vanno fatturati a seconda dell'onere:
interventi in caso di incidenti su strade, impianti ferroviari e in gallerie ai richiedenti del servizio;
interventi in caso di danni dell'acqua nell'edificio, che non rappresenta un danno della natura, al proprietario dell'edificio;
prestazioni in caso di eventi all'organizzatore;
altri interventi come azioni di ricerca e di salvataggio, per quanto possibile, al beneficiario.
Le spese per gli interventi del corpo pompieri o per le prestazioni di terzi dovute a ripetuti falsi allarmi e a false segnalazioni sono a carico di chi ne è all'origine.
Art. 35 Assunzione delle spese
Di principio i comuni si assumono le spese degli interventi dei loro corpi pompieri.
In caso di aiuti conformemente all'articolo 26 capoverso 2 e all'articolo 28 capoverso 2, nonché in caso di aiuti ordinati dall'Assicurazione fabbricati al di fuori della zona di intervento, il comune che ha richiesto l'aiuto deve assumersi il soldo, nonché le spese del materiale e dei veicoli dei corpi pompieri che hanno prestato aiuto.
Art. 36 Regresso
Contro le persone che hanno provocato l'intervento del corpo pompieri in seguito a comportamento illecito e ritenuto colpevole vi è un diritto di regresso per le spese di intervento.
Se un'assicurazione si assume le spese di intervento, la pretesa passa ad essa.
Art. 37 Assicurazioni
I comuni devono stipulare un'assicurazione per la responsabilità di danni a persone e oggetti in relazione al servizio pompieri.
Essi devono provvedere affinché le persone che prestano servizio nel loro corpo pompieri siano assicurati in modo usuale contro le conseguenze finanziarie di infortuni e malattie in relazione al servizio pompieri.
Le spese di intervento del corpo pompieri che non sono coperte da un'altra assicurazione possono essere assicurate presso l'Assicurazione fabbricati.
4. Approvvigionamento dell'acqua di spegnimento
Art. 38 Competenza
I comuni devono fare in modo che nelle zone edilizie e nelle altre zone di utilizzazione vi sia acqua di spegnimento a sufficienza e con pressione sufficiente per la lotta contro i sinistri. Nella zona edificabile vanno previsti degli idranti.
5. Contributi
Art. 39 Contributi a misure antincendio a edifici e al loro interno
L'Assicurazione fabbricati versa contributi una tantum pari ad al massimo il 25 percento delle spese computabili a misure di protezione antincendio volontarie installate a edifici e al loro interno, che servono alla sicurezza delle persone e alla protezione del valore reale.
Il Governo stabilisce le misure che hanno diritto a contributi e le aliquote contributive.
Art. 40 Contributi ai corpi pompieri
L'Assicurazione fabbricati partecipa agli investimenti appropriati e conformi al fabbisogno dei corpi pompieri per depositi apparecchi, materiale, allarme e veicoli, nonché alle spese di formazione e perfezionamento dei quadri del corpo pompieri, nel seguente modo:
fino al 30 percento per corpi pompieri comunali e aziendali;
fino al 50 percento per corpi pompieri intercomunali;
fino al 100 percento delle spese di formazione e di perfezionamento del personale qualificato e dirigente.
Il Governo fissa le aliquote contributive per gli investimenti e la formazione dei corpi pompieri.
A un acquisto con spese che superano 25 000 franchi e ad acquisti che nell'anno contributivo superano l'importo di 50 000 franchi, vengono versati contributi solo se l'Assicurazione fabbricati ha previamente approvato l'acquisto.
Art. 41 Contributi all'approvvigionamento dell'acqua di spegnimento
L'Assicurazione fabbricati partecipa alle spese appropriate e conformi al fabbisogno per gli impianti dell'approvvigionamento dell'acqua di spegnimento dei comuni e delle corporazioni da essi incaricate, nel seguente modo:
fino al 30 percento agli investimenti iniziali;
fino al 20 percento agli investimenti di rinnovo.
I contributi agli investimenti in impianti che non servono esclusivamente all'approvvigionamento dell'acqua di spegnimento vengono ridotti proporzionalmente.
I contributi vengono concessi unicamente se l'approvvigionamento dell'acqua di spegnimento è stato creato o adeguato secondo le direttive tecniche riconosciute e se il progetto corrisponde ai presupposti della pianificazione del territorio.
Il Governo fissa le aliquote contributive.
Art. 42 Principi di sussidiamento
Trovano applicazione per analogia le disposizioni della legge sulla gestione e sulla vigilanza finanziaria del Cantone dei Grigioni in materia di sussidi cantonali.
6. Finanziamento
Art. 43 Contributo dei proprietari degli edifici
I proprietari degli edifici assicurati finanziano le spese dell'Assicurazione fabbricati per provvedimenti di prevenzione e lotta contro i danni, con una tassa di prevenzione annuale di al massimo 15 centesimi per 1000 franchi di capitale assicurato.
Il Governo deve stabilire la tassa di prevenzione in modo tale che conformemente all'articolo 4 capoverso 3 il fondo di riserva non superi i cinque milioni di franchi.
Art. 44 Contributo delle compagnie assicurative private
Per il finanziamento dei provvedimenti per la prevenzione e la lotta contro i danni, le compagnie assicurative private devono versare all'Assicurazione fabbricati, un contributo annuo di cinque centesimi per 1000 franchi del capitale assicurato nel Cantone dei Grigioni contro gli incendi e i danni della natura.
Le compagnie devono rilasciare le informazioni determinanti per il calcolo dei loro contributi.
7. Procedura
Art. 45 Misure in caso di difetti nella protezione antincendio
Se un difetto nella protezione antincendio a un edificio o a un impianto non viene eliminato entro il termine fissato, conformemente alla competenza per il rilascio del permesso di polizia del fuoco, l'Assicurazione fabbricati o il comune può ordinare le seguenti misure:
divieto dell'utilizzazione dell'edificio o dell'esercizio dell'impianto in caso di difetti che portano a un pericolo immediato per persone e beni materiali;
eliminazione del difetto a spese del proprietario dell'edificio o dell'impianto.
8. Rimedi legali
Art. 46 Opposizione
Contro le decisioni dell'Assicurazione fabbricati è data facoltà di ricorso alla stessa entro 30 giorni dalla comunicazione.
Art. 47 Disposizione penale
Chi, intenzionalmente o per negligenza, infrange le disposizioni della presente legge viene punito con la multa fino a 50 000 franchi, per quanto non siano applicabili disposizioni penali particolari. In casi lievi può essere pronunciato un ammonimento.
Il comune competente sanziona infrazioni contro:
i divieti conformemente all'articolo 6;
l'obbligo del permesso di polizia del fuoco conformemente all'articolo 8;
un divieto emanato dal comune conformemente all'articolo 11;
gli obblighi di collaborare conformemente all'articolo 16, nell'ambito dei controlli della protezione antincendio effettuati dal comune;
l'obbligo di eliminazione dei difetti constatati dal comune conformemente all'articolo 17;
l'obbligo di garantire l'accesso conformemente all'articolo 25.
L'Assicurazione fabbricati sanziona infrazioni contro:
l'obbligo del permesso di polizia del fuoco conformemente all'articolo 9;
un divieto emanato dal Governo conformemente all'articolo 11;
gli obblighi di collaborare conformemente all'articolo 16, nell'ambito dei controlli della protezione antincendio effettuati dall'Assicurazione fabbricati;
l'obbligo di eliminazione dei difetti constatati dall'Assicurazione fabbricati, conformemente all'articolo 17;
l'obbligo di garantire l'accesso conformemente all'articolo 21.
9. Disposizioni finali
Art. 48 Esecuzione
La Commissione amministrativa dell'Assicurazione fabbricati può emanare disposizioni complementari all'ordinanza del Governo concernenti:
i controlli di protezione antincendio;
il settore degli spazzacamini;
i requisiti posti alla formazione e al perfezionamento delle persone specializzate in protezione antincendio dei comuni, nonché i requisiti posti all'organizzazione della protezione antincendio dei comuni;
i requisiti posti agli effettivi, alla formazione e al perfezionamento, all'equipaggiamento e all'organizzazione dei corpi pompieri comunali e aziendali;
i requisiti posti al sistema di allarme, ai dispositivi di allarme e all'organizzazione d'intervento dei corpi pompieri;
i requisiti tecnici e le spese computabili per la determinazione dei contributi al corpo pompieri e all'approvvigionamento dell'acqua di spegnimento.
Essa può inoltre emanare prescrizioni speciali per peculiarità edilizie regionali quale complemento alle prescrizioni di protezione antincendio emanate o dichiarate vincolanti dall'autorità esecutiva del Concordato intercantonale concernente l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio.
Art. 49 Referendum, entrata in vigore
La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.
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