877.100
Legge d'introduzione alla legge federale sulla navigazione interna
del 24.09.2000 (stato 01.01.2011)
accettata dal Popolo il 24 settembre 20001
1. Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
La presente legge disciplina la navigazione sui corsi d'acqua del Cantone dei Grigioni.
Art. 2 Corsi d'acqua
Sono considerati corsi d'acqua ai sensi della presente legge tutti i fiumi, i bacini di ritenzione fluviali, i torrenti e i canali, che non sono comprovatamente di proprietà privata.
In casi di controversia decide il Governo, se nel caso di acque pubbliche si tratta di un corso d'acqua o di un lago.
Art. 3 Navigazione sui laghi: competenza
Per la regolamentazione della navigazione sui laghi naturali e artificiali, che comprovatamente non sono di proprietà privata, sono competenti i comuni rivieraschi riservata la legislazione superiore.
Prima di emanare regolamentazioni per laghi artificiali e per altri laghi utilizzati devono essere uditi le concessionarie e i concessionari.
6. Adeguamento alla mutata situazione
Art. 14 Navigazione in generale e con gommoni
Tenuto conto delle premesse dell'articolo 3 capoverso 2 della legge federale sulla navigazione interna2 il Gran Consiglio può emanare ulteriori restrizioni per la navigazione in generale e la navigazione con gommoni.
Se le condizioni cambiamo talmente che le premesse del diritto federale per la limitazione della navigazione non sono più date o non sono più date in ugual misura, il Gran Consiglio è autorizzato ad effettuare i relativi adeguamenti attraverso l'emanazione di un'ordinanza.
Per l'emanazione di prescrizioni locali speciali ai sensi dell'articolo 25 capoverso 3 della legge federale sulla navigazione interna è competente il Governo.
7. Rimedi giuridici
Art. 15 Procedura d'inchiesta giudiziaria di polizia
…
Le detentrici e i detentori di un battello sono obbligati a dare informazioni su chi ha guidato il battello o sulla persona a cui l'hanno affidato. Questo obbligo di dare informazioni viene meno, se ad essi compete il diritto di rifiuto di testimoniare ai sensi del Codice di procedura penale.
La Polizia cantonale è autorizzata ad accertare o a far accertare la capacità di guida delle conduttrici e dei conduttori di battelli, a norma del Codice di procedura penale e della legislazione cantonale d'applicazione. L'articolo 55 della legge federale sulla circolazione stradale e gli articoli da 138 a 142 dell'ordinanza sull'ammissione di persone e veicoli alla circolazione stradale sono applicabili per analogia.
Art. 16 …
Art. 17 Procedura amministrativa
L'autorità di navigazione esegue la procedura amministrativa giusta gli articoli da 19 a 21 della legge federale sulla navigazione interna.3
Art. 18 …
8. Disposizioni finali
Art. 19 Disposizioni esecutive
Il Governo emana le necessarie disposizioni esecutive. Esso designa pure le autorità competenti per l'esecuzione delle prescrizioni federali e cantonali in materia di navigazione, per quanto la presente legge non stabilisca altrimenti.
Art. 20 Emolumenti
Il Governo fissa gli emolumenti per le licenze e patenti, gli esami, i permessi speciali e per altre prestazioni di servizio, che vengono fornite sulla base della legislazione sulla navigazione. Questi emolumenti ammontano nel singolo caso a 10 000 franchi al massimo e devono essere corrisposti dalle beneficiarie e dai beneficiari delle prestazioni.
Art. 21 Entrata in vigore
La presente legge viene dichiarata in vigore dal Governo dopo la sua accettazione da parte del Popolo.4
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