Invalidenversicherung
Rubrum
10/22 Verfahren PVG 2022
22 Misura disciplinare contro un docente. Legittimazione a ricorrere dei denuncianti. – Analogamente alla giurisprudenza in merito alle misure disciplinari contro gli avvocati, i denuncianti non hanno nessun interesse tutelabile all’impugnazione di una decisione di non sanzionamento dell’insegnante denuncia- to (consid. 1.3).
Disziplinarmassnahme gegen eine Lehrperson. Beschwerdelegitimation der Anzeigeerstatter. – Analog zur Rechtsprechung bzgl. Disziplinarmassnahmen gegen Rechtsanwälte, haben die Anzeigeerstatter kein schutzwürdiges Interesse an der Anfechtung einer Entscheidung, die keine Bestrafung der angezeigten Lehrperson vorsieht (E.1.3).
Considerandi
1.3
A prescindere dal quesito se vi sia una base legale per una misura disciplinare contro una docente, è innanzitutto in dubbio se i ricorrenti siano legittimati a ricorrere contro una decisione di non sanzionamento della relativa docente.
1.3.1
Giusta l’art. 50 LGA è legittimato ad inoltrare ricorso chiunque sia interessato dalla decisione impugnata e abbia un interesse tutelabile all’abrogazione o alla modifica della decisione o chiunque vi sia autorizzato in base ad una prescrizione speciale.
1.3.2
Analogamente alla giurisprudenza in merito alle misure disciplinari contro gli avvocati, va ritenuto che i ricorrenti, quali semplici denuncianti – come giustamente osservato dal convenuto –, non hanno nessun interesse tutelabile all’impugnazione di una decisione di non sanzionamento di un insegnante (cfr. PTA 2016 n. 2 consid. 1c; STA U 19 75 del 23 agosto 2019 con rinvii; cfr. anche STA U 16 27 del 20 febbraio 2017 consid. 3b seg. in cui si è addirittura negata la legittimazione al ricorso del docente stesso che era stato ammonito). Se occorre o meno intraprendere delle misure disciplinari contro un insegnante è una questione che rientra nel potere decisionale dell’autorità scolastica. Di conseguenza, i ricorrenti non sono legittimati a ricorrere contro la presente decisione di non sanzionamento, per cui il ricorso è irricevibile. U 22 8 sentenza del 21 aprile 2022