Istruzioni per la compilazione del modulo «Conteggio dell’imposta alla fonte per i proventi compensativi»
Istruzioni per la compilazione del modulo «Conteggio dell’imposta alla fonte per i proventi compensativi»
Indice
1 Basi legali ............................................................................................................................................................................................................... 2
2 Modulo di conteggio unico ...................................................................................................................................................................................... 2
3 Invio del modulo ...................................................................................................................................................................................................... 3
4 Utilizzo del modulo .................................................................................................................................................................................................. 3
5 Spiegazioni relative ai singoli campi ........................................................................................................................................................................ 4
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1 Basi legali Secondo l’articolo 84 capoverso 2 lettera b della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), in combinato disposto con l’articolo 3 dell’ordinanza del DFF dell’11 aprile 2018 sull’imposta alla fonte (OIFo; RS 642.118.2), sono assoggettati all’imposta alla fonte tutti i proventi compensativi derivanti da un rapporto di lavoro nonché dall’assicurazione malattie, dall’assicurazione contro gli infortuni, dall’assi- curazione per l’invalidità e dall’assicurazione contro la disoccupazione versati a persone domiciliate in Svizzera senza permesso (art. 83 LIFD) o a persone domiciliate all’estero (art. 91 LIFD). Sono considerati proventi compensativi in particolare le indennità giornaliere (AI, AINF, AD, indennità per malattia ecc.), le indennità (IPG), le rendite parziali (AI, AINF, previdenza professionale ecc.) e le prestazioni in capitale versate in loro vece.
Secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettere g ed m OIFo, se i proventi compensativi non vengono versati alla persona assoggettata all’imposta alla fonte (di seguito «persona assoggettata») tramite il datore di lavoro, bensì direttamente dall’assicurazione o dall’istituto di previdenza1, si applica il tariffa- rio G oppure, nel caso dei frontalieri, il tariffario Q conformemente alla convenzione di doppia imposizione con la Germania.
Per informazioni dettagliate sull’imposizione alla fonte dei proventi compensativi si invita a consultare il promemoria dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). disponibile al link www.estv.admin.ch > Imposta federale diretta IFD > Informazioni specifiche > Lettere circolari.
2 Modulo di conteggio unico Il modulo «Conteggio dell’imposta alla fonte per i proventi compensativi» (di seguito «conteggio») è stato realizzato, sulla base dell’articolo 2 capo- verso 2 OIFo, dalla Conferenza svizzera delle imposte (CSI) in collaborazione con l’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), diverse compagnie assicurative (Allianz Suisse, SUVA, Santésuisse, Swisslife e Visana) nonché istituti di previ- denza. Il modulo e le istruzioni sono utilizzabili soltanto se, ad esempio, l’assicurazione o l’istituto di previdenza non effettua il conteggio in forma elettronica (ad es. tramite ELM/QSt2 o un portale elettronico predisposto dal Cantone). Nell’ultimo caso si applicano le disposizioni contenute nelle direttive di ELM/QST o delle autorità fiscali cantonali.
Le presenti istruzioni costituiscono parte integrante del conteggio e sono state approvate il 4 novembre 2022 dal gruppo di lavoro della CSI che si occupa dell’imposta alla fonte, dall’ASA, dall’UFAS, da diverse compagnie assicurative (Allianz Suisse, SUVA, Santésuisse, Swisslife e Visana) non- ché da diversi istituti di previdenza.
Le istruzioni sono vincolanti sia per le autorità fiscali cantonali che per tutte le assicurazioni e gli istituti di previdenza che versano i proventi compen- sativi tassati all’imposta alla fonte e che sono quindi debitori della prestazione imponibile. Le istruzioni agevolano da un lato le autorità fiscali canto- nali nell’elaborare i conteggi in modo efficace, dall’altro fungono da supporto alle assicurazioni e agli istituti di previdenza al fine di compilare corretta- mente il modulo.
Per consentire l’impiego, anche per il conteggio dei proventi compensativi, di eventuali procedure di scansione messe in atto dalle autorità fiscali cantonali, non vanno apportate modifiche di alcun tipo né al formato né al layout del modulo.
1 S’intendono tutti gli istituti che versano i proventi compensativi tassati alla fonte (ad es. le casse di compensazione). 2 Procedura unitaria di notifica dei salari secondo lo standard salari CH dell’associazione Swissdec.
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3 Invio del modulo Il modulo, compilato debitamente in tutte le sue parti, va inviato per posta all’autorità fiscale cantonale competente. Dopo aver selezionato il Cantone competente, sull’ultima pagina viene generata una scheda contenente l’indirizzo corrispondente a cui inviare il conteggio.
Le autorità fiscali cantonali accettano esclusivamente moduli compilati debitamente in tutte le loro parti. I conteggi contenenti eventuali errori vengono rinviati per le opportune correzioni. A ogni conteggio è imperativo allegare la pagina iniziale e il riepilogo. Le pagine supplementari (dalla 2 alla 15) vanno allegate solo se vengono utilizzate. I campi contrassegnati in rosa vanno compilati obbligatoriamente (vedi le spiegazioni relative ai singoli campi).
Nei Cantoni FR, GE, TI, VD e VS (modello annuale) il conteggio va inviato mensilmente entro 30 giorni dalla fine del mese in cui si effettua il versa- mento dei proventi. Se la base di calcolo è cambiata (di norma il guadagno assicurato), alla fine dell’anno o una volta esaurito il diritto alla presta- zione va inoltre effettuato un nuovo conteggio del reddito determinante ai fini dell’aliquota. L’imposta alla fonte dovuta deve essere versata all’autorità fiscale competente entro 30 giorni dall’invio del conteggio.
Negli altri Cantoni (modello mensile) il conteggio va inviato mensilmente entro 30 giorni dalla fine del mese in cui si effettua il versamento dei pro- venti. Una volta conclusa l’elaborazione del conteggio, viene inviata una fattura all’assicurazione o all’istituto di previdenza. I pagamenti anticipati non sono accettati e, all’occorrenza, vengono rinviati dall’autorità fiscale.
4 Utilizzo del modulo Il modulo di conteggio è disponibile dal 1° gennaio 2023. Dopo un periodo transitorio di sei mesi (fase d’implementazione), esso dovrà essere obbli- gatoriamente utilizzato dal 1° luglio 2023 per il conteggio dell’imposta alla fonte per proventi compensativi nel caso in cui non si ricorra a una proce- dura elettronica (ELM/Qst o portale elettronico predisposto dal Cantone).
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5 Spiegazioni relative ai singoli campi
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N. | Spiegazioni | Campo ob- bligatorio |
1 | Il Cantone competente per il conteggio può essere selezionato tramite un menù a tendina. Secondo l’articolo 107 LIFD, l’imposta alla fonte va conteggiata con l’autorità fiscale competente, ossia: ˗ per le persone assoggettate domiciliate in Svizzera: con il Cantone di domicilio ˗ per le persone assoggettate che sono domiciliate all’estero e dimoranti settimanali in Svizzera: con il Cantone di dimora settimanale ˗ per le persone assoggettate che sono domiciliate all’estero ma che non sono dimoranti settimanali in Svizzera: con il Cantone in cui si trova la sede, l’amministrazione effettiva o lo stabilimento d’impresa del (precedente) datore di lavoro oppure della cassa di compensa- zione competente. Se non si è a conoscenza della sede del precedente datore di lavoro, in alternativa è possibile indicare il luogo in cui è stato notificato e viene gestito il caso assicurativo o previdenziale. | Sì |
2 | Il menù a tendina consente di selezionare il mese e l’anno di conteggio. Il conteggio dell’imposta alla fonte va effettuato nel mese in cui av- viene il versamento, l’accredito o la compensazione dei proventi compensativi. Sul conteggio possono figurare solo le prestazioni versate, accreditate o compensate nel mese pertinente. | Sì |
3 | Occorre indicare il numero DPI assegnato dall’autorità fiscale cantonale. Se il fornitore della prestazione non dispone ancora di un numero DPI in un Cantone, questo campo va lasciato vuoto. Il numero DPI viene comunicato dall’autorità fiscale cantonale e va utilizzato per tutti i conteggi effettuati in seguito. | No |
4 | Nome completo dell’assicurazione, della cassa di compensazione o dell’istituto di previdenza | Sì |
5 | Indirizzo dell’assicurazione, della cassa di compensazione o dell’istituto di previdenza | Sì |
6 | Numero postale di avviamento, luogo e Cantone dell’assicurazione, della cassa di compensazione o dell’istituto di previdenza | Sì |
7 | Cognome e nome della persona responsabile del conteggio dell’imposta alla fonte | No |
8 | Numero di telefono della persona responsabile del conteggio dell’imposta alla fonte | No |
9 | Indirizzo e-mail della persona responsabile del conteggio dell’imposta alla fonte | No |
10 | Va indicato il numero di riferimento della persona assoggettata assegnato dall’assicurazione, dalla cassa di compensazione o dall’istituto di previdenza (ad es. numero del cliente, numero d’infortunio ecc.). Se non si è a conoscenza del numero, il campo va lasciato vuoto. Il numero di riferimento può assumere formati diversi e serve a risalire rapidamente al caso se fossero necessari chiarimenti. | No |
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N. | Spiegazioni | Campo ob- bligatorio |
11 | Il menù a tendina consente di selezionare il tipo di prestazione fornita dall’assicurazione, dalla cassa di compensazione o dall’istituto di previ- denza: A. Indennità giornaliera di disoccupazione conformemente alla LADI B. Indennità per insolvenza conformemente alla LADI C. Rendite AI versate proporzionalmente conformemente alla LAI D. Indennità giornaliere AI conformemente alla LAI E. Indennità giornaliere conformemente alla LIPG F. Assegni familiari conformemente alla LAFam, alla LAF e alle relative leggi cantonali G. Indennità giornaliera per infortunio conformemente alla LAINF e al complemento LAINF H. Rendite AI parziali e riscatto delle rendite AI conformemente alla LAINF e al complemento LAIF K. Indennità giornaliera di transizione e indennità per cambiamento d’occupazione conformemente alla LAINF L. Indennità giornaliera per malattia conformemente alla LAMal e alla LCA M. Indennità giornaliera AI conformemente alla LPP e alla OPP (OPP 2 e OPP 3) N. Rendita AI conformemente alla LPP e alla OPP (OPP 2 e OPP 3) O. Prestazioni in capitale AI conformemente alla LPP e alla OPP (OPP 2 e OPP 3) P. Prestazioni di rendita conformemente alla LCA (prestazioni derivanti da assicurazioni contro i danni) Q. Prestazioni di responsabilità civile sulla base del CO e di leggi speciali (danni diretti dovuti a una temporanea perdita di guadagno) | No |
12 | Il numero AVS della persona assoggettata. È imperativo utilizzare il seguente formato : 756.1234.5678.90. Se non si è a conoscenza del numero AVS, occorre indicare obbligatoriamente, ai fini dell’identificazione, il nome e il cognome completo non- ché la data di nascita della persona assoggettata. | Sì, se noto |
13 | Cognome/i della persona assoggettata | Sì |
14 | Nome/i della persona assoggettata | Sì |
15 | Data di nascita della persona assoggettata. È imperativo utilizzare il seguente formato: gg.mm.aaaa (ad es. 02.11.1983). | Sì |
16 | Numero postale di avviamento del luogo di domicilio o del luogo di dimora settimanale della persona assoggettata. Se la persona è domiciliata all’estero, va inserito solo l’acronimo di due lettere del Paese (utilizzando i codici Paesi ISO dell’Ufficio federale di statistica, disponibili su www.bfs.admin.ch). | Sì |
17 | Luogo di domicilio oppure luogo di dimora settimanale della persona assoggettata | Sì |
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N. Spiegazioni Campo ob- bligatorio 18 Il menù a tendina consente di selezionare una delle seguenti operazioni di notifica. No E. Entrata: se una persona assoggettata figura per la prima volta sul conteggio o vi figura nuovamente dopo esserne stata notificata (è obbligato- l’uscita, occorre notificarne l’entrata. Occorre indicare come data il primo giorno del mese in cui avviene il primo versamento della pre- rio indicare la stazione, anche in caso di giorni di attesa o di differimento del versamento della prestazione (che può verificarsi, ad es., qualora sia data in caso necessario accertare il diritto alla prestazione). di entrata o U. Uscita: se una persona assoggettata riceve l’ultimo versamento definitivo, occorre notificarne l’uscita. L’uscita non va notificata qualora uscita) non sia ancora chiaro se seguirà un pagamento nel mese successivo. Come data va indicato l’ultimo giorno del mese in cui è avvenuto l’ultimo versamento. Rettifica:: se l’assicurazione, la cassa di compensazione o l’istituto di previdenza rilevano un errore in uno dei conteggi inviati, hanno la possibilità di notificarlo successivamente mediante una comunicazione di rettifica. In tal caso, il campo «Data» non va compilato (si prega tuttavia di consultare le spiegazioni relative al campo 19). Per la data della comunicazione è imperativo utilizzare il seguente formato: gg.mm.aaaa (ad es. 01.05.2023).
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N. | Spiegazioni | Campo ob- bligatorio |
19 | L’imposta alla fonte è dovuta al momento del pagamento, del versamento, dell’accreditamento o della compensazione della prestazione impo- nibile (art. 2 OIFo). Ciò vale in particolare per i pagamenti arretrati (pagamenti delle mensilità arretrate di prestazioni), che vanno conteggiati sempre nel mese in cui la prestazione è versata (per intero) alla persona assoggettata. Anche le richieste di rimborso relative alle prestazioni versate in eccesso vanno conteggiate nel mese in cui si effettua il rimborso (fatturando o compensando la prestazione in eccesso). Sotto «Periodo di conteggio» va inserito il periodo cui si riferisce il pagamento effettuato nel mese di conteggio. | Sì |
Esempi ˗ Caso standard: una persona assoggettata riceve un’indennità giornaliera per malattia dal 17 aprile 2023 al 25 giugno 2023.
Nel conteggio relativo al mese di aprile va inserito il periodo compreso dal 17.04.2023 al 30.04.2023 (con data d’entrata 01.04.2023 nel campo 18).
Nel conteggio relativo al mese di maggio va inserito il periodo compreso dal 01.05.2023 al 31.05.2023.
Nel conteggio relativo al mese di giugno va inserito il periodo compreso dal 01.06.2023 al 25.06.2023 (con data d’uscita 30.06.2023 nel campo 18).
˗ Pagamento arretrato:
A causa di accertamenti volti a verificare il diritto a usufruire delle prestazioni, la persona assoggettata riceve solo nel mese di aprile del 2023 le quote arretrate della rendita AI relative al periodo compreso tra febbraio 2022 e marzo 2023, oltre a ricevere quella relativa al corrente mese di aprile 2023. Nel conteggio per il mese di aprile 2023 va inserito il periodo compreso tra il 01.02.2022 e il 30.04.2023 (con data d’entrata 01.04.2023 nel campo 18). Sotto «Prestazione imponibile» va inserito l’importo complessivo della pre- stazione.
Per una persona assoggettata, il diritto all’indennità giornaliera passa retroattivamente dal 70°per cento all’80 per cento per i mesi compresi tra febbraio 2023 e maggio 2023. La differenza sarà versata nel mese di ottobre 2023 (da inserire sotto «Prestazione imponi- bile»). Nel conteggio relativo al mese di ottobre 2023 va inserito il periodo compreso dal 01.02.2023 al 31.05.2023 (nel caso non siano versate altre prestazioni: con data d’entrata 01.10.2023 e data d’uscita 31.10.2023 nel campo 18).
˗ Restituzione:
Per una persona assoggettata, il diritto all’indennità giornaliera si riduce retroattivamente dal 80°per cento all’70 per cento per i mesi compresi tra febbraio 2023 e maggio 2023. Il rimborso della differenza verrà richiesto nel mese di ottobre 2023. Nel conteggio relativo al mese di ottobre 2023 va inserito il periodo compreso dal 01.02.2023 al 31.05.2023 (con data d’entrata 01.10.2023 e data d’uscita 31.10.2023 nel campo 18). Se le prestazioni relative al mese in corso non vengono compensate, per le voci «Prestazione imponibile» e «Imposta alla fonte» risulterà un importo negativo.
˗ Rettifica:
Nel mese di aprile 2024 viene constatato un errore in un conteggio relativo al mese di ottobre 2023 per una persona assoggettata. Al posto dell’importo di 1250 CHF per una prestazione imponibile, sono stati dichiarati 125 CHF. Nel conteggio relativo al mese di aprile 2024 va inserito lo stesso periodo indicato nel conteggio relativo al mese di ottobre 2023 da rettificare.
Nel mese di aprile 2024 viene constatato un errore in un conteggio relativo al mese di ottobre 2023 per una persona assoggettata. Al posto dell’importo di 1250 CHF per una prestazione imponibile, sono stati dichiarati 12 500 CHF. Nel conteggio relativo al mese di aprile 2024 va inserito lo stesso periodo indicato nel conteggio relativo al mese di ottobre 2023 da rettificare.
20 | Per prestazione imponibile s’intende il totale delle prestazioni versate nel mese di conteggio alla persona assoggettata. Nel caso di pagamenti di diverse mensilità arretrate, l’importo complessivo va indicato in una sola riga e non va ripartito sui mesi relativi al periodo del conteggio. | Sì |
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N. | Spiegazioni | Campo ob- bligatorio |
21 | In linea di massima, il reddito determinante ai fini dell’aliquota corrisponde al guadagno assicurato calcolato su base mensile. Per le presta- zioni il cui ammontare è determinato in funzione di una base di calcolo che non sia il guadagno assicurato (ad es. prestazioni AI o della previ- denza professionale), la base di calcolo va calcolata su base mensile. Per le prestazioni il cui ammontare non è determinato in funzione di una base di calcolo, il reddito determinante ai fini dell’aliquota è considerato valore mediano. Quest’ultimo viene pubblicato ogni anno dalle autorità fiscali cantonali. Per il calcolo del reddito determinante ai fini dell’aliquota consultare il numero 3.2 del promemoria relativo all’imposizione alla fonte dei pro- venti compensativi («Notice sur l’imposition à la source des revenus acquis en compensation», disponibile in tedesco e in francese; stato: 1° gennaio dell’anno determinante). | Sì |
22 | Va indicata l’aliquota fiscale in percentuale, determinata in funzione della tabella di calcolo applicabile del Cantone. L’aliquota fiscale si riferi- sce sempre al reddito determinante ai fini dell’aliquota (valore secondo il campo 21). | Sì |
23 | In questo campo l’assicurazione o l’istituto di previdenza ha la possibilità di inserire eventuali commenti. | No |
24 | Se l’autorità fiscale cantonale intende inviare la fattura a un indirizzo diverso, è possibile inserire l’indirizzo di fatturazione in questo campo. È escluso l’invio tramite e-mail. | No |
25 | Il menù a tendina consente di selezionare la provvigione di riscossione applicabile al rispettivo Cantone. L’AFC pubblica ogni anno una pano- ramica delle provvigioni di riscossione applicabili ai singoli Cantoni (disponibile al sito www.estv.admin.ch > Imposta federale diretta IFD > Imposta alla fonte IF > Temi frequenti > Uffici di informazione/provvigioni di riscossione/imposta di culto 20XX. Le provvigioni di riscossione relative agli anni passati sono consultabili alla voce «Archivio». | Sì |
26 | Data d’invio del conteggio dell’imposta alla fonte. Con l’invio del modulo, l’assicurazione, la cassa di compensazione o l’istituto di previdenza confermano l’esattezza e la completezza delle informazioni contenute nel conteggio. | Sì |
In caso di domande relative alla compilazione del modulo, si prega di rivolgersi all’autorità fiscale cantonale competente.
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