Istruzioni 2025 attività lucrativa indipendente ed agricoltori

Cantone dei Grigioni

1. In generale

Le seguenti spiegazioni si riferiscono ai redditi da attività lucrativa indipendente e alla sostanza commerciale. Alla dichiarazione d'imposta vanno allegati:

  • Modulo 8a attività lucrativa indipendente con contabilità commerciale o

  • Modulo 8a per economia agricola e forestale con contabilità commerciale / registrazioni.

  • Conto annuale (bilancio e conto economico) firmato, non rilegato o affrancato con graffatrice.

  • Modulo ammortamenti e accantonamenti (modulo 8f) oppure le rispettive schede di conto.

  • Estratti di tutti i conti privati e i conti del capitale proprio.

  • Elenchi debitori e creditori.

  • Elenco dei lavori avviati.

Se non sono tenuti una contabilità commerciale o registrazioni:

  • Modulo 8b per attività lucrativa indipendente senza contabilità commerciale o

  • Modulo 9b per economia agricola e forestale piccole aziende con distinta semplificata o

  • Modulo 9c per viticoltura senza torchiatura in proprio.

1.1 Prelevamenti in natura, deduzione per retribuzione in natura e quote private di partecipa- zione alle spese di conseguimento del reddito Gli indipendenti devono valutare i prelevamenti in natura, le quote private alle spese generali, la quota privata ai salari del personale, la quota privata alle spese per autoveicoli, nonché la quota al prezzo di costo dei salari in natura dei dipendenti in base alle aliquote secondo il promemoria N1/2007, per gli agricoltori secondo il promemoria NL1/2007. Nelle aliquote non è compreso il prelevamento di prodotti a base di tabacco, che pertanto deve essere considerato separatamente per ogni fumatore. La quota privata alle spese per autoveicoli può essere calcolata in base ai chilome- tri effettivi percorsi (libretto di bordo) e i costi effettivi dichiarati oppure essere registrata forfetariamente con lo 0,9% del prezzo di acquisto contabilizzato ma almeno con CHF 150.– al mese e per veicolo. Se la quota privata viene cal- colata forfetariamente, deve essere dimostrato il prezzo d'acquisto (copia del contratto di acquisto del veicolo con cui si sono effettuati i viaggi privati). Se si cambia l'autoveicolo, va dimostrato il nuovo prezzo di acquisto. La quota privata per cavalli si attiene all'indice pubblicato sul sito dell'Associazione fiduciari agricoli svizzeri "treuland.ch".

1.2 Valore locativo dell'abitazione utilizzata in proprio

È considerato valore locativo lordo degli immobili o delle parti di immobili abitati dal contribuente il valore di mercato, vale a dire il valore che il proprietario o l'usufruttuario conseguirebbe in caso di locazione. Di regola il valore locativo dell'abitazione abitata dal titolare dell'azienda agricola può essere rilevato dalla valutazione immobiliare ufficiale. Per valutazioni immobiliari a partire da maggio 2018 il valore locativo stimato deve essere convertito nel valore locativo conformemente all'ordinanza sui fitti agricoli secondo la formula seguente: 6.65% del valore di reddito più il 43% del valore locativo. Se le condizioni per una valutazione conformemente all'ordinanza sui fitti agricoli non sono soddisfatte, è determinante il valore di mercato. La riduzione del valore locativo per l'immobile abitato permanentemente dal con- tribuente al proprio domicilio ammonta al 30% per il Cantone, non ci sono riduzioni per la Confederazione. Per gli im- mobili commerciali questa riduzione va dichiarata nel modulo 7 "immobili (pagina 1, cifra 2) e in seguito riportata nel modulo principale (pagina 2, ci-fra 7.4).

1.3 Ammortamenti e accantonamenti

Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le riserve per spese di ricerca e sviluppo si conformano all'allegato 1 alle disposizioni esecutive nella legislazione sulle imposte. I tassi d'ammortamento per singole posizioni dei terreni agricoli di aziende sono indicati nel promemoria A/2001. Il promemoria può essere scaricato dal sito dell’Amministrazione cantonale delle imposte www.stv.gr.ch Dichiarazione d'imposta, Istruzioni oppure scaricati da www.estv.admin.ch Imposta federale diretta, Informazioni specifiche, Promemoria. Accantonamenti per grandi ripa- razioni non possono più essere riconosciuti se il deprezzamento degli immobili è stato adeguatamente considerato mediante sufficenti ammortamenti.

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1.4 Previdenza professionale (pilastro 2)

I contributi per la previdenza professionale del contribuente che esercita un'attività lucrativa indipendente e del coniu- ge/partner che collabora all'attività possono essere caricati soltanto nella misura della quota del datore di lavoro, quindi la quota che di regola il datore di lavoro versa per il proprio personale. Se non vi è personale, fa stato la metà dei contributi quale quota del datore di lavoro. Il valore rimanente fa stato quale quota del lavoratore e deve essere dedotto nel modulo principale (pagina 3, cifra 13). I contributi d'aumento e i versamenti a posteriori per l'acquisto di anni di contribuzione devono essere dedotti al 100% nel modulo principale (pagina 3, cifra 13).

1.5 Previdenza facoltativa (pilastro 3a)

I contributi per la previdenza individuale vincolata non possono essere addebitati all'esercizio, vale a dire che non costituiscono spese di conseguimento e di conseguenza sono deducibili unicamente alla relativa cifra nel modulo principale (pagina 3, cifra 14). Una deduzione per il coniuge che collabora all'attività è consentita soltanto se viene dichiarato un reddito soggetto all'obbligo AVS per il quale alla dichiarazione d'imposta va allegato un certificato di sala- rio. Le deduzioni vengono concesse soltanto se alla dichiarazione d'imposta vengono allegati i rispettivi certificati.

1.6 Reddito da partecipazioni qualificate nella sostanza commerciale

Dividendi, quote di utili, eccedenze di liquidazione come pure prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l'alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 50% (Confederazione 70%), dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10% del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa. L'imposizione parziale degli utili conseguiti con l'alienazione è concessa soltanto se i diritti di partecipazione alienati sono stati per almeno un anno di proprietà del contribuente o dell'impresa di persone. I redditi da partecipazioni qualificate nella sostanza commerciale vanno dichiarati nell'Elenco dei titoli e degli averi. Va osservato quanto segue: Per la procedura di imposizione parziale deve essere calcolato secondo principi commerciali il risultato netto delle partecipazioni qualificate nella sostanza commerciale. A questo scopo deve essere tenuto un conto distinto di tutti i diritti di partecipazione qualificati, dunque anche quelli senza ricavi. Nel conto distinto rientrano tutti i redditi da diritti di partecipazione qualificati. Da questi redditi da partecipazioni vanno dedotti tutti gli oneri imputabili. Per il conto distin- to è a disposizione un modello per Microsoft Excel dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. Questo model- lo e la relativa Circolare n. 23a "Imposizione parziale dei proventi da partecipazioni della sostanza commerciale e da partecipazioni dichiarate come sostanza commerciale" possono essere scaricati con altre indicazioni ed esempi dal sito dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (www.estv.admin.ch). Se da partecipazioni qualifica- te risultano delle perdite, queste possono essere considerate solo proporzionalmente (per dettagli rimandiamo alla Circolare n. 23 indicata in precedenza). Gli importi determinati nel conto distinto vanno riportati di conseguenza nell'E- lenco dei titoli e degli averi (pagina 3, cifra 5).

1.7 Deduzione per doppio reddito

A livello cantonale la deduzione per doppio reddito può essere fatta valere se entrambi i coniugi/partner tassati con- giuntamente conseguono un reddito da attività lucrativa. La deduzione ammonta a CHF 600.–. A livello federale la deduzione per doppio reddito ammonta al 50% del reddito da attività lucrativa più basso delle due persone tassate congiuntamente, almeno CHF 8'600.– e al massimo CHF 14'100.–. Sono considerati reddito da attivi- tà lucrativa i redditi imponibili da attività lucrativa dipendente e indipendente dopo deduzione delle spese sostenute a questo scopo (spese professionali, spese di conseguimento), nonché dei contributi alla previdenza professionale (pi- lastro 2) e alla previdenza individuale vincolata (pilastro 3a). Se il reddito da attività lucrativa più basso calcolato in questo modo ammonta a meno di CHF 8'600.–, può essere dedotta soltanto questa parte. La deduzione per doppio reddito viene concessa anche se un coniuge/partner collabora in modo determinante all'a- zienda, al commercio o all'impresa dell'altro coniuge/partner. A ogni coniuge/partner viene attribuita la metà del reddito da attività lucrativa comune. Una diversa ripartizione deve essere dimostrata dai coniugi. La collaborazione è conside- rata determinante se effettuata regolarmente e in misura considerevole e se, qualora questo lavoro venisse effettuato da un terzo, gli si dovrebbe versare un salario per un importo almeno pari alla deduzione.

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Esempi deduzione per doppio reddito Confederazione:

  • Reddito da attività lucrativa indipendente, collaborazione coniuge / partner nella propria azienda esempio A esempio B esempio C esempio D con certificato di salario CHF CHF CHF CHF Reddito da attività lucrativa indipendente 197'832 197'832 197'832 16'000 ./. contributi pilastro 3a - 36'288 - 36'288 - 36'288 - 3'200 Totale redditi da attività lucrativa indipendente 161'544 161'544 161'544 12'800

Salario netto coniuge o partner secondo certificato di salario

33'466

18'000

8'000

34'566

./. Spese professionali: forfait, (3%, min. CHF 2'000.–, max. CHF 4'000.–

- 2'000

- 2'000

- 2'000

- 2'000

)

./. contributi pilastro 3a

- 7'258

1) - 3'600

1) - 1'600

- 7'258

Totale redditi coniuge/partner nell'azienda

24'208

12'400

4'400

25'308

Importo determinante per il calcolo della deduzione

24'208 12'400 4'400

3) 12'800

Deduzione per doppio reddito (50%, min. CHF 8'600.–, max. CHF 14'100.–)

12'104 8'600 2) 4'400

8'600

1)

Salario netto inferiore alla soglia obbligatoria LPP di CHF 22'680.–. Di

conseguenza, nessuna deduzione per il pilastro 2.

Deduzione pilastro 3) 20% del reddito da attività lucrativa.

2)

Se il reddito da attività lucrativa più basso calcolato ammonta a meno di CHF 8'600.–, può essere dedotta soltanto questa parte.

3)

Fa stato il reddito inferiore di ambedue i coniugi/partner, nel presente

caso il reddito da attività lucrativa indipendente.

  • Reddito da attività lucrativa indipendente, collaborazione coniuge / partner nella propria azienda esempio E esempio F esempio G esempio H senza certificato di salario CHF CHF CHF CHF Reddito da attività lucrativa indipendente 197'832 50'000 12'000 16'000 Reddito accessorio da attività lucrativa dipendente 20'000 ./. Spese professionali: forfait 3)- 2'400

./. contributi pilastro 3a

- 36'288 - 10'000 - 6'400

Totale redditi (senza reddito accessorio coniuge/partner)

161'544 40'000 12'000

27'200

Reddito della propria azienda attribuito al coniuge/partner (50%)

80'772 20'000 6'000

2) 8'000

Reddito accessorio coniuge o partner

4'000

./. Spese professionali: forfait

3) - 800

./. contributi pilastro 3a

- 2'400

Totale redditi coniuge/partner

80'772 20'000 6'000

8'800

Importo determinante per il calcolo della deduzione

80'772 20'000 6'000

8'800

Deduzione per doppio reddito (50%, min. CHF 8'600.–, max. CHF 14'100.–)

14'100 10'000 1) 6'000

4) 8'600

1)

Se il reddito da attività lucrativa più basso calcolato ammonta a meno di CHF 8'600.–, può essere dedotta soltanto questa parte.

2)

½ dell'intero reddito da attività lucrativa indipendente.

3)

Deduzione del 20%, min. CHF 800.–, mass. CHF 2'400.–.

4)

50% CHF 4'400.–, ma min. CHF 8'600.–.

2. Imposta sul reddito

2.1 In generale

In linea di principio, il reddito imponibile da attività lucrativa indipendente è determinato in base ai proventi percepiti

durante il periodo fiscale. Se però la chiusura commerciale non avviene a fine anno, bensì nel corso del periodo fisca-

le, ci si basa sull'esercizio commerciale chiuso nel periodo fiscale. Informazioni

più dettagliate relative alle particolarità

del computo temporale in caso di attività lucrativa indipendente le trovate sulla Prassi inerente l'art. 66 LIG, la quale è

pubblicata sul nostro sito internet www.stv.gr.ch.

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2.2 Reddito da attività lucrativa indipendente

Il reddito secondo il conto profitti e perdite o il modulo attività lucrativa indipendente/economia agricola e foresta- le (moduli 8a e 8b) oppure economia agricola e forestale piccole aziende e viticoltura (moduli 9b e 9c) deve essere dichiarato nel modulo principale (pagina 2, cifre da 2.1 a 2.4). In base all'art. 40b LIG e all'art. 37b LIFD, gli utili di liquidazione in occasione della cessazione dell'attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o in seguito a invalidità vanno imposti separatamente oppure dedotti dal reddito ordinario da attività lucrativa indipendente e dichiarati su un modulo 10a separato. Per indicazioni più detta- gliate cfr. cifra 2.8.

2.3 Spese di conseguimento del reddito

Dal reddito ottenuto con attività lucrativa indipendente possono essere dedotte le spese necessarie al suo consegui- mento. Non rientrano nelle spese deducibili di conseguimento del reddito gli interessi sul capitale proprio, i dispendi per l'acquisto o il miglioramento di oggetti patrimoniali privati, l'estinzione di debiti, le imposte sul reddito e sulla so- stanza, le spese private (p.es. spese private per l'economia domestica del contribuente e dei suoi familiari), nonché le quote delle spese commerciali per scopi privati (p.es. le spese per l'automobile, le retribuzioni del personale, i costi di riscaldamento, pulizia e telefono, ecc.).

2.4 Contributi personali AVS

Il reddito netto da attività lucrativa indipendente determinato nella tassazione dell'imposta federale diretta viene comu- nicato alla Cassa di compensazione per la determinazione dei contributi per le assicurazioni sociali. I contributi AVS personali versati e eventualmente accantonati devono essere contabilizzati con effetto sul conto economico.

2.5 Premi assicurativi

I premi delle assicurazioni malattia, di cura e per l'incapacità di lavoro sono sempre dispendi privati. Anche i premi per assicurazioni sulla vita (rischio in caso di decesso e la parte di risparmio) sono dispendi privati (eccezione: la parte dei premi per rischio in caso di decesso che serve quale garanzia di crediti aziendali, in questo caso eventuali prestazioni assicurative sono reddito aziendale). I premi per l'assicurazione infortuni professionali, infortuni non professionali e di indennità giornaliere in caso di malat- tia e infortunio per l'indipendente possono essere dispendi aziendali. Per i suoi familiari che collaborano nell'azienda i premi sono considerati dispendio aziendale solo qualora vi sia un salario conteggiato con l'AVS. I premi assicurativi privati vanno dichiarati sul modulo 5 "Premi assicurativi". I premi assicurativi considerati dispen- dio aziendale vanno fatti valere nella contabilità / risp. registrazioni o, in caso di mancato obbligo di tenere una conta- bilità, sul relativo modulo per attività lucrativa indipendente (modulo 8b) o per l'economia agricola e forestale piccole aziende e per la viticoltura (moduli 9b e 9c).

2.6 Reddito da società di persone

I redditi da società in nome collettivo e in accomandita, nonché di società semplici (p.es. società di costruzioni) vanno dichiarati nel questionario per società di persone (modulo 11e). Non si applica alle società semplici facenti parte del patrimonio privato, le cui quote di reddito e sostanza mobiliare devono essere indicate proporzionalmente nell’elenco dei titoli e degli averi, quelle di reddito e sostanza immobiliare proporzionalmente nell’elenco degli immobili, e quelle di debiti e interessi passivi proporzionalmente nell’elenco dei debiti. I contributi personali AVS/AI/IPG dei soci di società in nome collettivo o in accomandita sono a carico della società, quelli dei soci di società semplici (p.es. società di costruzioni) vanno dichiarati nella dichiarazione d'imposta personale del socio in questione. I soci devono dichiarare le loro quote del reddito dalla società nella propria dichiarazione d'imposta nel modulo principale (pagina 2, cifra 2.2 o cifra 2.3).

2.7 Reddito da attività lucrativa accessoria indipendente

Il reddito da attività accessoria indipendente deve essere dichiarato nel modulo principale (pagina 2, cifra 2.4). Se non viene tenuta una contabilità, le registrazioni relative ad attivi e passivi, entrate e uscite (costi per merci e d'eserci- zio), nonché i prelevamenti e depositi privati vanno allegate alla dichiarazione d'imposta e, su richiesta, dimostrate mediante giustificativi.

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2.8 Reddito da utili di liquidazione conformemente all'art. 40b LIG e all'art. 37b LIFD

  • In generale / basi legali In caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o per in- capacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, conformemente all'art. 40b LIG e all'art. 37b LIFD le ri- serve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono imposte congiuntamente, ma separatamente dagli altri redditi; esse sottostanno a un trattamento fiscale privilegiato. Se una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente muore, il coniuge superstite, gli altri eredi e i legatari possono chiedere al posto del testatore la tassazione secondo trattamento fiscale privilegiato degli utili di liquida- zione conformemente all'art. 40b capoverso 2 LIG e all'art. 37b capoverso 2 LIFD. La condizione è che essi non proseguano la conduzione dell'azienda rilevata e che al momento del decesso il testatore soddisfacesse i presup- posti per un trattamento fiscale privilegiato degli utili di liquidazione. In linea di principio è possibile rimandare alla Circolare n. 28 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni con- cernente l'imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente. Per dichiarare l'utile di liquidazione e far valere le relative deduzioni ammesse va usato il modulo 10a.

  • Cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente La cessazione definitiva dopo il compimento dei 55 anni deve essere associata a una cessazione dell'attività lucra- tiva indipendente o a un passaggio a un'attività lucrativa dipendente con conseguente alienazione, liquidazione o trasferimento nella sostanza privata di tutti gli elementi del patrimonio che servivano all'attività lucrativa indipenden- te.

  • Invalidità Si è di fronte a invalidità se a causa di un'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata vengono versate prestazioni conformemente alla legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI). Con "prestazioni" non si intendono solo le rendite, ma anche altre prestazioni dell'AI, come ad esempio quel- le per la necessaria riqualificazione professionale. Se quale motivo per la cessazione dell'attività lucrativa indipen- dente viene fatta valere un'invalidità, quest'ultima deve essere la causa della cessazione definitiva dell'attività lu- crativa indipendente.

  • Decesso della persona con attività lucrativa indipendente Una tassazione del coniuge superstite, degli altri eredi o dei legatari secondo l'art. 40b LIG e l'art. 37b LIFD è pos- sibile solo se al momento del decesso il testatore ha soddisfatto i presupposti necessari. Se una persona con attivi- tà lucrativa indipendente muore prima del compimento del 55° anno d'età, al momento del decesso non ha soddi- sfatto il presupposto relativo all'età. Anche la cessazione dell'attività lucrativa indipendente in seguito a invalidità non risulta data. In un caso simile, gli eredi e i legatari non possono far valere un trattamento fiscale privilegiato degli utili di liquidazione. Gli eredi e i legatari non possono esercitare alcuna attività commerciale "attiva". La mera soddisfazione di obblighi esistenti al momento della successione (p.es. concludere lavori iniziati) non viene considerata come continuazione dell'attività indipendente. Se gli eredi non proseguono l'attività e non portano a termine la liquidazione, alla fine del quinto anno civile dopo la conclusione dell'anno in cui è deceduto il testatore avviene un trasferimento dei valori patrimoniali nella sostanza privata, come prescritto dalla legge (art. 40b cpv. 2 LIG e art. 37b cpv. 2 LIFD). Se solo una parte degli eredi o dei legatari continua l'attività indipendente o si assume le quote parti di una società di persone, gli eredi rimanenti che non continuano questa attività possono far valere, sulla loro quota, la tassazione secondo l'art. 40b LIG e l'art. 37b LIFD. Essi devono far valere questo diritto in seguito alla successione.

  • Anno di liquidazione Si considera anno di liquidazione l'esercizio nel corso del quale viene effettuata l'ultima operazione di liquidazione. Di norma si tratta dell'anno in cui viene intrapresa l'ultima operazione di incasso. Nel singolo caso però anche altre circostanze possono rappresentare la conclusione della liquidazione, come ad esempio l'interruzione delle attività di acquisto e vendita e/o la risoluzione dei contratti di lavoro con gli impiegati.

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  • Calcolo dell'utile di liquidazione L'utile di liquidazione si calcola dalla somma delle riserve occulte realizzate negli ultimi due anni d'esercizio dedotte le relative spese. Fanno parte dell'utile di liquidazione ad esempio gli utili in capitale dall'alienazione di singoli valori patrimoniali, gli utili dal trasferimento di valori patrimoniali nella sostanza privata, ammortamenti recuperati su fondi, utili dallo scioglimento di riserve occulte su accantonamenti, correzioni di valore, ecc., nonché indennizzi in relazio- ne all'attività lucrativa indipendente per la rinuncia o il mancato esercizio di un'attività o per il mancato esercizio di un diritto. Le spese che vanno aggiunte all'utile di liquidazione sono ad esempio spese per l'attività di un notaio o di una fidu- ciaria in relazione con la liquidazione, commissioni di mediazione, inserzioni, spese per la cancellazione dal regi- stro di commercio, nonché i contributi AVS a carico dell'utile di liquidazione. Nel calcolo dell'utile di liquidazione vanno considerate le perdite del risultato d'esercizio ordinario degli anni di liquidazione. Le deduzioni fatte valere vanno dimostrate dettagliatamente allegando i relativi estratti conto, i documenti giustificativi e/o i conteg- gi. Le perdite non ancora conteggiate dei sette anni d'esercizio precedenti il periodo fiscale vanno dapprima com- pensate con il risultato dell'attività commerciale ordinaria. Se rimane un'eccedenza, essa viene compensata con l'utile di liquidazione. Se dovesse ancora rimanere una perdita, essa va compensata con l'ulteriore reddito del pe- riodo fiscale dell'anno di liquidazione.

  • Contributi effettivi di riscatto nella previdenza professionale Conformemente all'art. 36 lett. e LIG e all'art. 33 cpv. 1 lett. d. LIFD, i contributi di riscatto nella previdenza profes- sionale sono deducibili. Se nell'anno di liquidazione e/o nell'anno precedente avviene un simile riscatto, nel calcolo del reddito imponibile ordinario del periodo fiscale viene dedotto l'importo versato. Se non può essere considerato l'intero importo del riscatto, un'eventuale eccedenza può essere computata insieme all'utile di liquidazione.

  • Riscatto fittizio nella previdenza professionale In generale Nel caso di liquidazioni, le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente possono chiedere la considerazione o l'imposizione di un riscatto fittizio, indipendentemente dal fatto se erano affiliate o meno a un istituto di previden- za professionale. Il riscatto fittizio può essere fatto valere anche quando la persona esercitante attività lucrativa in- dipendente è affiliata a un istituto di previdenza professionale, ma rinuncia integralmente o in parte a un riscatto ef- fettivo degli anni di contribuzione. I riscatti (parziali) effettivamente avvenuti vengono dedotti dall'importo del riscat- to fittizio calcolato. Una lacuna effettiva superiore nella copertura del piano previdenziale concreto non viene con- siderata nel calcolo del riscatto fittizio. L'importo del riscatto fittizio viene tassato quale parte dell'utile di liquidazione alla tariffa per prestazioni in capitale da previdenza conformemente all'art. 40a LIG e all'art. 214 LIFD. Non si procede a un'aggiunta alle prestazioni in capitale da previdenza che risultano nello stesso periodo. Un riscatto fittizio può essere fatto valere solo se la cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente è avve- nuta prima del compimento del 70° anno d'età. Con il decesso della persona (esercitante attività lucrativa indipendente) è sopraggiunto il caso di previdenza, ra- gione per cui non sono più possibili riscatti nell'istituto di previdenza. Di conseguenza, il coniuge superstite, gli ere- di, nonché i legatari non possono più far valere riscatti fittizi. Reddito determinante Il reddito determinante per il calcolo del riscatto fittizio è la media del reddito da attività lucrativa indipendente sog- getto all'AVS a livello di Confederazione degli ultimi cinque esercizi precedenti l'anno di liquidazione, rispetti- vamente gli ultimi cinque anni d'esercizio prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. Vanno dedotte le riserve occulte realizzate nell'anno prima dell'anno di liquidazione. Se è dimostrato che l'attività lucrativa indipendente fino all'anno di liquidazione è durata meno di cinque anni, il reddito determinante viene calcolato in base al numero effettivo di anni di attività lucrativa indipendente. Anni di contribuzione computabili Gli anni di contribuzione computabili per il riscatto fittizio si calcolano in base al numero di anni a partire dal com- pimento del 25° anno d'età fino all'età nell'anno di liquidazione, al massimo però fino all'anno civile nel quale si è raggiunta l'età AVS ordinaria. Indipendentemente dal fatto se la persona con attività lucrativa indipendente abbia o meno esercitato un'attività lu- crativa per tutto il periodo, gli anni a partire dal 25° anno d'età fino all'anno di liquidazione compreso (al massimo però fino all'anno civile nel quale si è raggiunta l'età AVS ordinaria) vengono sempre considerati integralmente. L'anno d'età iniziato viene aggiunto.

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Calcolo del riscatto fittizio Per calcolare il riscatto fittizio massimo possibile, sul reddito determinante viene calcolata un'aliquota sull'accredito di vecchiaia del 15% per anno di contribuzione computabile. Dall'importo così calcolato vengono dedotti tutti gli averi di vecchiaia e di libero passaggio, nonché prelievi anticipati del pilastro 2 (cassa pensioni) e del pilastro 3a esistenti Se l'avere del pilastro 3a della persona esercitante attività lucrativa indipendente supera l'avere massimo possibile del "piccolo" pilastro 3a, anche la differenza viene considerata quale riduzione del riscatto fittizio. È determinante la tabella per il calcolo dell'avere massimo del pilastro 3a secondo gli anni di nascita, pubblicata ogni anno dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). La tabella può essere consultata sulla homepage dell'UFAS all'indirizzo www.bsv.admin.ch. Il coniuge superstite, gli eredi e i legatari non possono far valere un riscatto fittizio.

2.9 Differimento dell'assoggettamento in caso di affitto o di trasferimento di un immobile nella

sostanza privata conformemente all'art. 18b LIG e all'art. 18a LIFD Se al momento dell'affitto il contribuente non presenta una domanda di trasferimento nella sostanza privata (cfr. art. 18b cpv. 2 LIG e art. 18a cpv. 2 LIFD), l'azienda commerciale rimane nella sostanza commerciale. Nel caso di un tra- sferimento successivo nella sostanza privata, l'imposizione secondo l'art. 40b LIG e l'art. 37b LIFD può essere fatta valere se i presupposti per la sua applicazione sono dati al momento del trasferimento. Nel caso dell'affitto di aziende agricole, la valutazione fiscale si basa sulla Circolare n. 31 "Aziende agricole - Differi- mento dell'imposta in caso di affitto" dell'Amministrazione federale delle contribuzioni del 22.12.2010. In sede di trasferimento di un immobile dalla sostanza commerciale nella sostanza privata, il contribuente può chiede- re che sia assoggettata a imposizione la sola differenza fra i costi d'investimento e il valore determinante ai fini dell'im- posta sul reddito (ammortamenti recuperati). L'imposizione di utili da aumento di valore viene posticipata fino all'alie- nazione dell'immobile. L'utile da aumento di valore è soggetto all'imposizione ordinaria quale reddito da attività lucrati- va indipendente (solo) nell'anno di alienazione (insieme al reddito rimanente) e questo sia per l'imposta cantonale, sia per quella federale diretta. Conformemente all'art. 19 cpv. 3 LIG e all'art. 18 cpv. 4 LIFD, gli utili da aumento di valore conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli non sono soggetti all'imposta sul reddito, bensì all'imposta sugli utili da sostanza immobiliare. Tuttavia, conformemente alla circolare n. 38 "Imposizione degli utili in capitale conseguiti mediante alienazione di fondi ubicati in zona edificabile appartenenti alla sostanza commerciale di agricoltori" del 17.7.2013, i fondi dalla sostanza commerciale di agricoltori che non sono più soggetti alla LDFR vanno conteggiati secondo l'art. 18 cpv. 2 LIG o l'art. 18 cpv. 2 LIFD. Se al momento della cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente il contribuente chiede anche un differi- mento dell'imposizione secondo l'art. 18b cpv. 1 LIG e l'art. 18a cpv. 1 LIFD e se l'immobile in questione viene alienato solo dopo la fase di liquidazione, il trattamento fiscale privilegiato secondo l'art. 40b LIG e l'art. 37b LIFD avviene solo sugli ammortamenti recuperati di questo immobile. Se tuttavia sia il trasferimento di un immobile, sia la sua alienazio- ne avvengono all'interno del "periodo di liquidazione" (anno di liquidazione e anno precedente), questi due atti verran- no considerati operazioni di liquidazione. In questo caso tutte le riserve occulte (ammortamenti recuperati e utile di aumento di valore) sono parte dell'utile di liquidazione, al quale si applicano l'art. 40b LIG e l'art. 37b LIFD.

3. Imposta sulla sostanza

3.1 In generale

La sostanza imponibile è determinata in base al suo stato alla fine del periodo fiscale. Per i contribuenti che eserci- tano un'attività lucrativa indipendente, per la sostanza commerciale si deve partire dallo stato alla fine dell'esercizio commerciale chiuso durante il periodo fiscale. Se vi sono più chiusure dei conti nello stesso periodo fiscale, è determi- nante l'ultima. Vengono considerati sostanza commerciale tutti i valori patrimoniali che servono del tutto o prevalentemente all'attività lucrativa indipendente. L'attribuzione degli immobili alla sostanza commerciale o a quella privata avviene in base al metodo della preponde- ranza, ovvero in base all'utilizzo preponderante. Questo significa che un immobile utilizzato in misura superiore al 50% per scopi commerciali rappresenta complessivamente sostanza commerciale. Se un immobile viene utilizzato per il 50% per scopi privati e per il 50% per scopi commerciali, esso va assegnato alla sostanza privata, dato che l'utilizzazione commerciale non è prevalente. Non è possibile effettuare ammortamenti su immobili nella sostanza privata. Il metodo della preponderanza vale anche in relazione agli altri attivi che vengono utilizzati sia per scopi commerciali, sia per scopi privati.

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3.2 Valore fiscale degli immobili commerciali

Nel caso degli immobili commerciali, il valore fiscale viene calcolato in base alla stima ufficiale più recente.

  • Nel caso di immobili usati prevalentemente a scopo aziendale la media fra il valore di reddito e il valore venale vale come valore fiscale [(valore venale + valore di reddito) : 2].

  • Nel caso di immobili a scopo residenziale e commerciale la media fra il valore venale e il doppio del valore di reddito vale come valore fiscale [(valore venale + 2 x valore di reddito) : 3].

  • Nel caso di immobili utilizzati a scopo agricolo o forestale (incl. abitazione del titolare dell'azienda, se è sogget- ta all'ordinanza sui fitti agricoli), il valore di reddito è considerato valore fiscale, se i fondi cadono sotto il diritto fondiario rurale.

3.3 Titoli della sostanza commerciale

Essi vanno contrassegnati con "01" nella corrispondente colonna del modulo elenco dei titoli e degli averi (modulo 2). È determinante il valore contabile dell'esercizio commerciale chiuso nel periodo fiscale.

3.4 Valutazione dell'effettivo animale e delle scorte

I valori più usati vengono pubblicati nel promemoria per la valutazione dell'effettivo animale e delle scorte. Il promemo- ria può essere scaricato dal sito dell'Amministrazione cantonale delle imposte www.stv.gr.ch, Documentazione, Istru- zioni e promemoria.

3.5 Altri attivi commerciali

I valori contabili secondo il bilancio valgono quali valori fiscali.

3.6 Partecipazione a società semplici, collettive e in accomandita

Il valore fiscale va riportato dal questionario per società di persone (modulo 11e). I soci devono dichiarare le loro quote alla sostanza dalla società nella propria dichiarazione d'imposta sul modulo principale (pagina 4, cifra 30.3 o cifra 30.4).

3.7 Debiti commerciali

I passivi commerciali devono essere iscritti come da bilancio nel modulo 4 "elenco dei debiti" e dichiarati nel modu- lo principale (pagina 4, cifra 34.1).

4. Obblighi procedurali

4.1 Obbligo di tenere una contabilità

Per quanto attiene all'obbligo di tenere una contabilità, nel diritto fiscale ci si basa sulle prescrizioni del diritto commer- ciale. Dall'1.1.2015 vale il nuovo diritto della presentazione dei conti le cui disposizioni sulla contabilità commerciale e presentazione dei conti si trovano al titolo 32 del CO (art. 957 segg.). Le imprese individuali e le società di persone a partire da una cifra d'affari di almeno CHF 500'000.-- nell'anno prece- dente sono assoggettate all'obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti secondo queste disposizioni. Vi rien- trano anche le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente quali liberi professionisti. Dal punto di vista del diritto fiscale, l'imposizione continua dei risultati periodici va sempre garantita. Il riconoscimento della contabilità quale mezzo di tassazione idoneo richiede la tenuta della stessa conforme alla leg- ge. La contabilità giuridicamente appropriata corrisponde sia alle norme del diritto commerciale, sia alle prescrizioni del diritto fiscale. Dal punto di vista del diritto fiscale, l'imposizione continua dei risultati periodici va sempre garantita. Qualora sia allestito un bilancio e un conto economico fortemente riassunto – per evitare ulteriori richieste – va allega- to alla dichiarazione fiscale un bilancio e conto economico dettagliato con conti numerati contenete tutti i conti. In caso di aziende con molto denaro contante è necessario tenere un libro di cassa ed effettuare regolarmente il sal- do. Alla fine dell'anno d'esercizio va anche allestito un inventario; cfr. anche la cifra 4.2 di seguito.

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4.2 Obbligo di registrazione

I contribuenti che, in base al diritto delle obbligazioni, non sono obbligati a tenere libri contabili per la loro attività lucra- tiva indipendente, devono allegare alla dichiarazione d'imposta almeno una distinta degli attivi e dei passivi, delle en- trate e delle uscite (spese per merci e d'esercizio), nonché dei prelievi e degli apporti privati. Inoltre, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti minimi:

  • entrate e uscite vanno registrate senza lacune, costantemente (ogni giorno) e in modo veritiero, nonché, per scopi di controllo, saldate regolarmente, almeno però una volta al mese (nel libro di cassa ogni settimana). Oltre alla data e al destinatario, le registrazioni relative alle uscite devono contenere anche indicazioni sulla natura di ogni uscita (tipo di costo).

  • per la fine dell'anno (civile o d'esercizio) vanno allestite registrazioni complete relative a scorte di merci e all'in- frastruttura commerciale (inventari), a crediti verso la clientela in sospeso (debitori), nonché ad altri crediti (banca, conto postale, ecc.) e a tutti i debiti.

4.3 Determinazione del reddito agricolo in caso di piccole aziende con distinta semplificata

(modulo 9b) Per le piccole aziende agricole (senza aziende speciali), nelle quali vengono tenuti solo i relativi conti proventi e spe- se, vale un obbligo di registrazione agevolato. Vanno soddisfatti i seguenti requisiti minimi:

  • le indicazioni richieste nel modulo 9b relative alle entrate e alle uscite dell'azienda devono essere complete e i relativi documenti giustificativi devono essere presenti e ordinati.

  • per la fine dell'anno vanno allestiti inventari dettagliati, che vanno allegati alla dichiarazione d'imposta quale rias- sunto degli attivi e dei passivi.

Se la documentazione inoltrata non soddisfa questi requisiti minimi sono dati i presupposti per una tassazione d'ufficio.

4.4 Obbligo di conservare documenti

Gli atti connessi all'attività lucrativa indipendente e i documenti giustificativi di altro genere, quali contratti, corrispon- denza importante, fatture di acquisti, copia delle fatture emesse, estratti bancari e giustificativi bancari e postali, rice- vute di ogni genere, registri di cassa, scontrini di cassa ecc. devono essere conservati per 10 anni.

4.5 Obbligo d'informare

  • del contribuente L'autorità di tassazione può richiedere al contribuente di esibire i libri, gli atti e altri documenti giustificativi in suo possesso, nonché di inoltrare attestazioni e distinte che il contribuente deve procurare o allestire e che possono essere rilevanti ai fini della tassazione. In particolare il contribuente deve comunicare all'autorità di tassazione, su richiesta di quest'ultima, i nominativi di persone con le quali ha dei negozi giuridici o per le quali ha fornito presta- zioni aventi valore monetario; deve informare in merito alle sue relazioni contrattuali con queste persone, nonché alle prestazioni e ai diritti reciproci.

  • di terzi Le persone che hanno o hanno avuto relazioni contrattuali con il contribuente devono, su richiesta, esibire un'atte- stazione sulla comune relazione contrattuale, nonché sui diritti e sulle prestazioni di entrambe le parti. Se il contri- buente omette, malgrado sollecito, di addurre tale attestazione, l'autorità di tassazione è legittimata a richiedere l'attestazione da terzi.

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4.6 Segreto professionale

Il segreto professionale tutelato a norma di legge non vale per affari propri. Pertanto il contribuente non può, appellan- dosi all'obbligo di segretezza, rifiutarsi nei confronti di terzi di esibire la propria contabilità (essa può essere strutturata in maniera tale da avere forza probatoria sebbene resti garantita la segretezza), procurare estratti di conti bancari o postali, ecc. Se il contribuente rinuncia, per riguardo verso i propri clienti, ad esibire mezzi probatori, deve accettare le conseguenze che ne derivano per la stima del suo reddito.

4.7 Sanzioni in caso di infrazione

Contribuenti indipendenti soggetti all'obbligo di contabilità che non inoltrano alcuna chiusura commerciale con la di- chiarazione d'imposta o che non sono in grado di esibire, su richiesta dell'autorità di tassazione, una contabilità tenuta in maniera regolare violano i loro obblighi procedurali in ambito tributario. Lo stesso vale per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente esenti dall'obbligo di tenere una contabilità che hanno omesso di allegare alla dichia- razione d'imposta le distinte menzionate o non sono in grado di presentarle su richiesta dell'autorità fiscale. Se per questo motivo non risulta possibile determinare il reddito effettivo da attività lucrativa indipendente, dopo una procedu- ra di diffida infruttuosa, esso deve essere stimato d'ufficio. Inoltre, la violazione di obblighi procedurali può essere punita quale infrazione fiscale con una multa fino a CHF 1'000.–, in casi gravi o in casi di recidiva fino a CHF 10'000.–.

Una dichiarazione d'imposta compilata per intero e corredata di tutti gli allegati necessari contribuisce considerevolmente ad agevolare la tassazione, evitando perdite di tempo dovute al bisogno di chiarimenti supplementari e aggravi.

Vi ringraziamo per la vostra collaborazione.

Amministrazione cantonale delle imposte dei Grigioni