Istruzioni per la dichiarazione d imposta sull eredita 2024

Istruzioni per la dichiarazione 2024 d'imposta sull'eredità / pagina 1 Cantone dei Grigioni

Gentili signore, egregi signori

La dichiarazione d'imposta sull'eredità serve per dichiarare completamente la sostanza e i debiti della persona defunta al giorno del decesso. Al posto dei moduli recapitati è possibile allestire la dichiarazione d'imposta scaricando il soft- ware per la dichiarazione d'imposta sull'eredità e sulle donazioni che si trova sul nostro sito (www.stv.gr.ch). L'imposta sull'eredità non va riscossa, qualora gli eredi comprovino che tutta la successione è devoluta a per- sone esenti dall'imposta. Di conseguenza non è necessario compilare in dettaglio gli attivi ed i passivi della successione a pagina 3 e 4 della presente dichiarazione d'imposta. Le pagine 1 e 2 come pure l'elenco degli alle- gati a pagina 4 sono da compilare e la dichiarazione d'imposta deve essere inoltrata entro 90 giorni, datata, firmata e corredata dai giustificativi necessari per la tassazione e l'esenzione fiscale (le copie sono sufficienti). È obbligatorio allegare alla dichiarazione d'imposta una copia del certificato degli eredi! Le istruzioni seguono la sistematica della dichiarazione d'imposta e rispondono in modo mirato alle domande che per esperienza sorgono compilando certe voci rispettivamente cifre della dichiarazione. Per indicazioni complementari sono a vostra disposizione diverse fonti d'informazione:

  • domande per e-Mail: spezialsteuern@stv.gr.ch

  • domande per telefono: +41 (0)81 257 34 28 (cancelleria imposta speciali)

Indicazioni generali (pagine 1 e 2 della dichiarazione d'imposta) Cifra 1 Testatore (persona defunta) Testatore è la denominazione giuridica della persona defunta. Stato civile: i contribuenti separati devono indicare lo stato civile "coniugato" finché la sentenza di divorzio non sia cresciuta in giudicato.

Cifra 2 Rappresentanza Sono soggetti all'obbligo fiscale i singoli eredi e i legatari. Qualora non sia stato nominato alcun esecutore testamenta- rio o amministratore dell'eredità gli eredi devono designare un loro rappresentante. Questo è tenuto ad allestire la di- chiarazione d'imposta al posto degli eredi ed è il destinatario per domande di chiarimento e corrispondenza durante la procedura di tassazione. Il rappresentante degli eredi può definire nella dichiarazione d'imposta (selezionando si/no), se le decisioni di tassazione e le fatture debbano essere recapitate al suo indirizzo oppure direttamente ai singoli eredi e legatari.

Cifra 4 Indicazioni sul regime dei beni Queste indicazioni sono necessarie solamente se oltre al coniuge o al partner registrato superstite ci fossero ulteriori eredi non esenti dall'imposta sull'eredità. Matrimonio: Senza stipulazione di una convenzione matrimoniale il regime dei beni ordinario è quello della partecipa- zione agli acquisti. La stessa cosa vale anche per coloro che si sono sposati prima del 1° gennaio 1988 e cioè dell'en- trata in vigore del nuovo diritto matrimoniale e che con ciò sottostavano allora al regime dei beni ordinario dell'unione dei beni. Un regime dei beni divergente da quello ordinario (comunione dei beni, separazione dei beni o unione dei beni secondo vecchio diritto matrimoniale) è da comprovare mediante convenzione matrimoniale, dichiarazione di mantenimento, convenzione rispettivamente sentenza di separazione. L'unione dei beni secondo il vecchio diritto ma- trimoniale presuppone una convenzione matrimoniale conclusa in base al vecchio diritto matrimoniale oppure il rilascio di una dichiarazione di mantenimento. Unione domestica registrata: Il regime dei beni ordinario è quello della separazione dei beni. Con una convenzione patrimoniale i partner registrati hanno comunque la possibilità di concordare la partecipazione agli acquisti. Non è pos- sibile invece accordare la comunione dei beni. Un'eventuale convenzione patrimoniale va allegata alla dichiarazione d'imposta.

Cifra 5 Eredi legittimi o istituiti e legatari Nell'elenco sono da indicare le generalità di tutti gli eredi e legatari e le loro quote alla successione. Queste informa- zioni sono necessarie per stabilire l'eredità e le tassazioni dei singoli eredi e legatari.

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Sostanza in Svizzera e all'estero al giorno del decesso (pagine 3 e 4 della dichiara- zione d'imposta) Le persone coniugate devono indicare la sostanza complessiva matrimoniale prima dello sceveramento patrimo- niale secondo il regime dei beni. Per la valutazione dei beni è determinante il valore venale.

Cifra 6 Attivi Cifra 6.1 Titoli e averi Titoli e averi sono da comprovare mediante gli estratti bancari al giorno del decesso. Per azioni, quote di cooperative e altri diritti di partecipazione non negoziati in continuazione fa stato il valore venale.

Cifra 6.2 Gioielli, oggetti di valore, collezioni, oggetti d'arte Questi oggetti di valore vanno dichiarati al valore d'assicurazione (da comprovare mediante polizza d'assicurazione).

Cifra 6.4 Interessi attivi e avere dell'imposta preventiva L'avere dell'imposta preventiva va dichiarato giusta l'ultima decisione di tassazione sul reddito e la sostanza, qualora non sia stato rimborsato fino al giorno del decesso.

Cifra 6.6 Veicoli a motore I veicoli a motore vanno indicati al valore fiscale giusta l'ultima tassazione sul reddito e la sostanza.

Cifra 6.7 Quote di comunioni ereditarie / Società di persone Il testatore o il coniuge superstite possono far parte a comunioni ereditarie e società di persone. Vanno indicati il nome e il domicilio della persona defunta inerente la comunione ereditaria e/o il nome e la sede della società. Per i defunti che avevano l'ultimo domicilio nel Canton GR va allegata una copia del questionario per eredità indivise giusta l'ultima tassazione sul reddito e sulla sostanza indicando il relativo valore. Un'eventuale differenza tra il valore fiscale e il va- lore venale in caso di immobili va corretta d'ufficio.

Cifra 6.9 Diritti derivanti da assicurazioni Sono assoggettate all'imposta sull'eredità tutte le prestazioni di assicurazioni di capitale, cagionate dal decesso del testatore che coprono danni a persone e materiali (compr. prestazioni a titolo di riparazione morale). Determinate pre- stazioni della previdenza, p.es. indennità in capitale AVS/AI per vedovi, prestazioni da previdenza professionale (pila- stro 2) o previdenza vincolata (pilastro 3a) sottostanno all'imposizione sul reddito e non vanno qui dichiarate. Per la corretta delimitazione tra l'imposta sul reddito e l'imposta sull'eredità va allegata la ricevuta di versamento dell'assicu- ratore. Il valore di riscatto di assicurazioni sulla vita che non sono ancora scadute concerne le assicurazioni che non sono state concluse in caso di morte del testatore e sono da dichiarare in base all'ultima tassazione sul reddito e sulla sostanza.

Cifra 6.11 Altri diritti e crediti Vi rientrano p.es. versamenti di salari non ancora effettuati o diritti a rendite dell'AVS/AI e della cassa pensioni.

Cifra 6.12 Immobili All'imposta sull'eredità sottostanno solamente i fondi situati nei Grigioni. Gli immobili situati fuori Cantone devono es- sere dichiarati solo per eseguire la ripartizione dei debiti. La sostanza immobile di regola va dichiarata al valore venale. Una dichiarazione al valore di reddito è possibile in via eccezionale nei seguenti casi (art. 110 LIG):

  • Fondi utilizzati per un lungo periodo per l'agricoltura o l'economia forestale: L'utilizzazione agricola del fondo deve esservi stata finora ed essere altamente probabile a lungo termine anche in futuro (cosa che di regola non può essere confermata p.es. in caso di terreno edificabile).

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  • Edifici di importanza storica o degni di essere protetti quali monumenti storici la cui conservazione esige dai proprietari determinati sacrifici. Questa disposizione derogatoria va presa in considerazione soltanto per un numero molto esiguo di oggetti (fortezze, castelli). Un sacrificio da parte del proprietario sussiste in particolare quando la godibilità dell'immobile è limitata e quando proprio la conservazione delle parti dell'edificio non godibili o parzialmente godibili comporta un notevole dispendio di mezzi finanziari.

Il valore venale di regola si evince dalla stima ufficiale / valutazione immobiliare più recente. L'Amministrazione delle imposte si riserva il diritto di adeguare d'ufficio, secondo l'indice dei costi di costruzione dell'Assicurazione fabbricati, all'anno del decesso i valori di stime non più recenti oppure di considerare quale valore venale il prezzo effettivo di acquisto o di vendita. Vanno allegate alla dichiarazione d'imposta le copie delle stime ufficiali / delle valutazioni immo- biliari attuali. Per fondi non edificati per i quali non esistono stime / valutazioni immobiliari fa stato il valore fiscale giusta l'ultima tassazione d'imposta sul reddito e la sostanza. Normalmente in questi casi il valore fiscale equivale a 2/3 del valore venale e di conseguenza va moltiplicato con un fattore di 1.5.

Cifra 6.13 Diritti di abitazione e di godimento su fondi Questa voce è rilevante soltanto nel caso che la successione comprendesse diritti di abitazione o di usufrutto che continuano ad essere validi. Potrebbe p.es. trattarsi di un diritto di usufrutto o di abitazione concesso gratuitamente o a titolo oneroso quando il testatore era ancora in vita e il quale si estingue dopo il decesso del testatore rispettiva- mente il giorno del decesso del coniuge superstite. Le copie dei relativi contratti vanno allegate alla dichiarazione d'im- posta. Il valore del diritto va determinato d'ufficio.

Cifra 7 Passivi Sono deducibili tutti i debiti intestati alla persona defunta o al coniuge superstite e che al momento del decesso non erano ancora stati saldati. Tutti i debiti devono essere comprovati.

Cifra 7.1 Debiti garantiti da pegno immobiliare I debiti garantiti da pegno immobiliare sono da comprovare mediante gli estratti bancari al giorno del decesso.

Cifra 7.2 Debiti da mutui I debiti da mutui vanno comprovati con i relativi contratti oppure allegando una copia dell'elenco dei debiti giusta l'ul- tima tassazione sul reddito e sulla sostanza.

Cifra 7.3 Debiti fiscali Possono essere dedotti solamente i debiti fiscali della persona defunta al giorno del decesso.

Cifra 7.4 Altri debiti Quali altri debiti vi rientrano le fatture intestate alla persona defunta e non ancora pagate al giorno del decesso, p.es. spese d'ospedale o della casa di cure, fatture della cassa malati, fatture del telefono ecc. I costi di sepoltura vanno elencati al punto 9.1 Deduzioni.

Cifra 7.5 Onere da usufrutto e obblighi di rendite Gli oneri da usufrutto e gli obblighi di rendite sono deducibili quali passivi qualora non si estinguano con il decesso del testatore e di conseguenza gravino la successione. Sono da allegare alla dichiarazione i contratti dai quali risultano tali obblighi. L'ammontare di tali passivi viene determinato d'ufficio e non deve essere calcolato dai contribuenti.

Cifra 8 Pretesa del coniuge o del partner di coppie registrate superstite Queste indicazioni sono necessarie solamente se oltre al coniuge o al partner registrato superstite ci fossero ulteriori eredi non esenti dall'imposta sull'eredità.

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Per poter determinare la successione imponibile è da dedurre la pretesa del coniuge superstite o, in caso fosse stata concordata la partecipazione agli acquisti, quella del partner registrato superstite. Nel caso della partecipazione agli acquisti la pretesa comprende il bene proprio e metà degli acquisti (sostanza acquisita in comune durante il matrimonio / l'unione domestica). Fanno parte del bene proprio i valori patrimoniali ap- portati nel matrimonio o nell'unione domestica e quelli acquisiti da eredità o donazione durante il matrimonio o l'unione domestica. I beni propri di entrambi i coniugi / partner devono essere giustificati (convenzione matrimoniale, contratti di divisione ereditaria, contratti di donazione ecc.). Un elenco dei beni propri e/o della liquidazione del regime dei beni è da inoltrare su un foglio separato. Nel caso di comunione dei beni non esiste alcun bene proprio.

Cifra 9 Deduzioni (LIG 112) Cifra 9.1 Spese di sepoltura e di manutenzione della tomba Sono considerate spese di sepoltura le spese per la lapide, per la manutenzione della tomba e altre spese (necrologi, ringraziamenti, pranzo funebre ecc.). Qualora vadano dichiarate le spese effettive queste devono essere comprovate. Senza giustificativi vanno riconosciuti i seguenti importi forfettari quali spese complessive o per le tre singole posizioni: - spese complessive CHF 14'000.- oppure - lapide CHF 5'000.- - manutenzione tomba CHF 5'000.- - altre spese CHF 4'000.-

Cifra 9.2 Spese di successione, dell'esecuzione testamentaria e della divisione ereditaria Le spese di successione, dell'esecuzione testamentaria e della divisione ereditaria vanno comprovate.

Cifra 9.3 Spese per azioni di nullità, di riduzione o per petizioni d'eredità Le spese giudiziarie e legali sorte in tale contesto sono da comprovare.

Cifra 11 Quote di persone esenti da imposta (LIG 107b) Cifra 11.1 Quote di eredi esenti dall'imposta Le quote ereditarie o i legati devoluti al coniuge superstite, al concubino, al partner di coppie registrate, i loro discen- denti comuni e non comuni (i figli ed i discendenti dei figli), i figliastri ed i figli affiliati ed i loro discendenti, i genitori, il patrigno e la matrigna ed i genitori affilianti della persona defunta sono esenti dall'imposta sull'eredità.

Cifra 11.2 Assegnazioni a persone giuridiche esenti da imposta Assegnazioni fatte a persone giuridiche secondo l'art. 78 LIG sono esenti dall'imposta sull'eredità.

Cifra 12 Beni della successione imponibili Nel calcolo dell'imposta vanno dedotti i seguenti importi esenti da imposta (LIG 114; valori non indicizzati):

  • per ogni contribuente beneficiario: CHF 7'000.-

  • per ogni assegnazione a persone bisognose: CHF 14'000.- (La necessità di persone bisognose deve essere com- provata mediante documentazione rilevante).

Cifra 13 Quota afferente la successione d'impresa (LIG 114a) Se la sostanza commerciale viene trasferita gratuitamente ad un beneficiario che dirige la relativa impresa, viene tas- sato solamente il 25% del valore dell'impresa. La stessa riduzione viene concessa per una partecipazione di almeno il 40% ad una persona giuridica che dirige un'azienda commerciale, se il beneficiario occupa una funzione direttiva.