1.2.20

Regolamento concernente la corresponsione di una rendita in caso di invalidità, di vecchiaia o di morte

. Città di Lugano Regolamento 1.2.19

Regolamento concernente la corresponsione di una rendita in caso di invalidità, di vecchiaia o di morte, da versarsi agli ex dipendenti del Comune e delle Aziende municipalizzate o ai loro eredi che non sono al beneficio delle prestazioni della Cassa delle pensioni del 9 ottobre 2000

Art. 1 Campo di applicazione Le disposizioni del presente Regolamento sono applicabili a tutti i dipendenti del Comune e delle sue Aziende municipalizzate, entrati in servizio prima del 1° gennaio 1990, che non sono al beneficio delle prestazioni della Cassa delle pensioni, che cessano il lavoro per limite di età o per invalidità permanente totale, comprovata da una rendita AI, escluso il caso di licenziamento o disdetta, nonché agli eredi dei dipendenti stessi (coniuge

e/0 figli), in caso di decesso.

Art. 2 Prestazioni

Le prestazioni sono costituite da:

  1. rendita base, riservata ai dipendenti celibi, nubili, divorziati o vedovi;

  2. rendita per coniugi, riservata ai dipendenti sposati, divorziati o separati tenuti all'obbligo di alimenti verso il coniuge secondo le norme del Codice Civile Svizzero;

  3. rendita vedovile, riservata alle vedove dei dipendenti;

  4. rendite per figli od orfani, pari al 7.5% della rendita base per i figli i cui genitori sono viventi, pari al 15% della rendita base per gli orfani di un solo genitore e pari al 30% della rendita base per gli orfani di entrambi i genitori. Esse sono corrisposte per ogni figlio o orfano con età inferiore ai 18 anni e cumulate con la rendita semplice, per coniugi o vedovile. Le rendite sono corrisposte anche per ogni figlio o orfano con età superiore ai 18 anni e fino ai 25 anni che non esercita una attività lucrativa perché invalido, al tirocinio o agli studi, ritenuto che le gratificazioni concesse durante l'apprendistato non debbano essere considerate quale reddito.

I . Città di Lugano Regolamento 1.2.19 E .

Art. 3 Scala delle rendite

Anni di servizio Rendita base in Rendita coniugi di Rendita vedovile CHF CHF in CHF dalla15anni 9'804.60 10'602.00 9'270.60 fa 16 a 20 anni 10'338.00 11'299.20 9'694.80 da 21 a 25 anni 10'873.20 11 '992.20 10'124.40 da 26 a 30 anni 11'404.20 12'679.20 10'549.80 da 31 anni e oltre 11'938.20 13'385.40 10'978.20 (importi annui valevoli dal 01.01.1999)

Art. 4 Indicizzazione

Le rendite previste dal presente Regolamento possono essere indicizzate secondo decisione del Municipio.

Art. 5 Disposizioni esecutive

  1. Ai dipendenti (o ai loro eredi: coniuge e/0 figli) che non hanno prestato servizio ad orario pieno presso il Comune, le rendite sono corrisposte proporzionalmente alle loro prestazioni degli ultimi 5 anni;

  2. nessuna rendita è dovuta a chi ha prestato servizio per meno di 10 ore settimanali;

  3. le rendite sono versate mensilmente, in dodici mensilità, secondo le scadenze previste per il versamento degli stipendi al personale dell'Amministrazione comunale;

  4. gli importi delle rendite saranno registrati in apposite voci di bilancio dell'Amministrazione comunale e delle Aziende da cui dipendeva il beneficiario.

Art. 6 Abrogazioni Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e incompatibili, in particolare il

Regolamento ris. C.C. 25.02.1960.

Art. 7 Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale. In seguito decadrà con l'estinzione

dell'ultima rendita erogata ai sensi del presente Regolamento.

1- v Città di Lugano Regolamento 1.2.19 y Per il Consiglio comunale

Presidente 11 Segretario Gli scrutatori Nicola Respini Armando Zoppi Raniero Gonnella Beino Bernasconi Adottato dal Consiglio comunale del 9 ottobre 2000. Pubblicato agli albi nel periodo compreso tra il 12 ottobre e il 13 novembre 2000. Approvato dalla Sezione degli enti locali, per delega del Consiglio di Stato con ris. del 30 novembre 2000.