5.2
Regolamento sulle tasse di refezione per la scuola dell'infanzia e sulle tasse per le attività fuori sede della scuola elementare
del 26 febbraio 2007
Il Consiglio comunale di Lugano, visti gli art. 7 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990 (LSc), 34-39 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, gli art. 2,13 cpv. 1 let. a), 42 cpv. 2 e 186 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC),
risolve:
Art. 1 Scopo Il presente Regolamento stabilisce i principi, i limiti minimi e massimi e le modalità di prelievo delle tasse percepite dall'Istituto scolastico per la refezione della scuola dell'infanzia e per le attività fuori sede della scuola
elementare.
Art. 2 Prestazioni
In tutte le sedi di scuola dell'infanzia è assicurata la refezione degli allievi.
Gli allievi di scuola elementare sono tenuti a partecipare alle seguenti attività fuori sede:
settimana polisportiva;
settimana verde;
settimana scientifica.
Art. 3 Partecipazione finanziaria A parziale copertura dei costi viene richiesta la partecipazione finanziaria delle famiglie sulla base di un tariffario emanato dal Municipio in via
d'ordinanza, che stabilisce anche le modalità di riscossione.
Art. 4 Debitori della prestazione La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori, gli stessi sono
responsabili solidalmente.
1- v Città di Lugano www.lugano.ch Regolamento 5.2 y
Art. 5 Ammontare della partecipazione 2 1Il Municipio stabilisce nell'ordinanza la partecipazione per allievo entro i
seguenti limiti:
refezione SI: da CHF 55.-- a CHF 60.-- mensili;
settimana fuori sede: da CHF 60.-- a CHF 65.--.
Restano riservate le disposizioni della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie), di eventuali altre leggi speciali o regolamenti comunali.
Art. 6 Esecutività
Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo l'art. 80 della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889 (LEF).
Art. 7 Rimedi di diritto
Contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo.
Art. 8 Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'autorità
cantonale.
Per il Consiglio comunale
Presidente 11 Segretario Gli scrutatori Lauro Degiorgi Armando Zoppi Francesca Bordoni Brooks Gian Maria Bianchetti Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 26 febbraio 2007. Pubblicato agli albi comunali nel periodo compreso tra il 1° marzo 2007 e il 2 aprile 2007. Approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. n. 137-RE-9681 del 16 aprile 2007.
I . Città di Lugano Regolamento 5.2 www.lugano.ch E .
Note