402.175
Direttiva concernente l’esclusione dall’ambito scolare, prescolare e dalle colonie in caso di malattie trasmissibili
Direttiva
concernente l’esclusione dall’ambito scolare, prescolare e dalle colonie in caso di malattie trasmissibili
del 15 novembre 2022 (stato 1° dicembre 2022)
IL MEDICO CANTONALE
visti gli articoli 30-40 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano del 28 settembre 2012 (LEp);
visti gli articoli 26, 28, 33 lettere c) e d), 42, 43 e 44 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan);
considerata l’importanza della prevenzione di alcune malattie tramite le vaccinazioni raccomandate dal Calendario vaccinale svizzero;
considerata l’esigenza di garantire una corretta igiene nelle classi e nei locali quale misura utile a limitare la diffusione delle malattie trasmissibili;
sentito l'avviso del Collegio dei medici scolastici,
emana la seguente direttiva:
Art. 1
La presente direttiva indica le malattie che impongono l’esclusione dalla scuola pubblica e privata parificata e non parificata di ogni ordine e grado, dalle strutture di accoglienza collettiva diurna (asilo nido, famiglia diurna, centri extrascolastici, colonie diurne, ecc.) e dalle colonie residenziali per motivi di salute pubblica.
Gli ambiti di cui al cpv. 1 sono categorizzati come segue:
–scolare: tutte le scuole dalla scuola dell’infanzia alle scuole di grado terziario, tutto l’ambito extrascolastico incluse le colonie diurne e le famiglie diurne che accolgono persone dopo l’inizio della scuola dell’infanzia;
–prescolare: gli asili nido e le famiglie diurne che accolgono persone prima dell’inizio della scuola dell’infanzia;
–colonie: le colonie residenziali e la scuola fuori sede.
In presenza di problemi acuti di salute il mantenimento o il rientro al domicilio è in ogni caso opportuno, a tutela della salute della persona ammalata e nell’ottica del buon funzionamento dell’istituto scolastico, della struttura e della colonia. In particolare sono considerati problemi acuti di salute: febbre, diarrea, vomito, esantemi, pianto inconsolabile. Il rientro in comunità è possibile solo quando lo stato di salute lo consente.
Art. 2
L’esclusione è disciplinata secondo l’allegato, fermo restando che la persona sottoposta a esclusione è esclusa anche dalla frequenza di ogni ambito extrascolastico (per esempio attività sportive, ricreative, musicali, ecc.).
Art. 3
Le malattie non elencate non sono causa di esclusione (per es. angina da streptococchi, mani-piedi-bocca, parotite, rosolia, varicella, ecc.): in questi casi lo stato di salute è il solo responsabile di un’assenza.
Alcune malattie per le quali non è prevista l’esclusione richiedono l’informazione alle persone entrate in contatto con il caso indice e particolarmente a rischio di complicazione che sono invitate a contattare il proprio medico:
–infezione da citomegalovirus: donne in gravidanza;
–infezioni da parvovirus B19: donne in gravidanza;
–rosolia: donne in gravidanza;
–varicella: donne in gravidanza, persone immunosoppresse.
Art. 4
L’esclusione per malattie trasmissibili gravi ma rare avviene secondo disposizioni specifiche del Medico cantonale. Sono considerate malattie trasmissibili gravi ma rare: antrace, colera, difterite, febbri emorragiche, peste, poliomielite, influenza A (HxNy) nuovo sub-tipo e ogni altra malattia infettiva emergente ritenuta pericolosa.
Art. 5
Il direttore della sede scolastica può chiedere l'intervento del medico scolastico designato per il suo istituto in caso di dubbio o di incertezza in singole situazioni legate alle malattie trasmissibili.
La decisione ultima compete al medico scolastico.
Contro le decisioni del medico scolastico è data facoltà di ricorso al Medico cantonale. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Art. 6
Le direttive e le raccomandazioni emanate dall’Ufficio federale della sanità pubblica per il contenimento delle malattie trasmissibili sono applicabili anche in Ticino secondo decisione del Medico cantonale.
Art. 7
La direttiva concernente l’ammissione e l’esclusione dalla scuola in caso di malattie infettive del 19 dicembre 2019 è abrogata.
Art. 8
La presente direttiva, unitamente all’allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° dicembre 2022.
Pubblicata nel BU 2022, 276.
Allegato
Malattia
Durata dell’esclusione
Misure d’igiene1
in ambito prescolare e colonie
Misure per il caso indice
(persona ammalata) in ambito scolare, prescolare e colonie
Misure applicabili per le persone a contatto con la persona ammalata
Epatite A2
(Virus dell’epatite A, HAV)
Scolare
Nessuna esclusione
(lo stato di salute è il
responsabile di una eventuale assenza)
Prescolare e colonie
-Bambino: se nella
struttura d’accoglienza oppure in colonia non si riescono a mantenere le condizioni igieniche adeguate, esclusione di 5 giorni dall’inizio della diarrea acuta o dell’ittero
-Adulto: auspicabile se è in contatto professionale con bambini di età inferiore ai 6 mesi, esclusione di 5 giorni dall’inizio della diarrea acuta o dell’ittero
Nessuna esclusione
-Per i contatti stretti, a partire da 1 anno di età, il vaccino contro l’epatite A può essere proposto come prevenzione secondaria durante i 7 giorni successivi all’esposizione
Misura 1
Misura 2
Misura 3
Gastroenteriti
(es. Shigella, Campylobacter, Norovirus, Adenovirus, Rotavirus, Salmonella, Amibiasi, Giardia)
Scolare
Nessuna esclusione
(lo stato di salute è il
responsabile di una eventuale assenza)
Prescolare e colonie
-Bambino: se nella
struttura d’accoglienza oppure in colonia non si riescono a mantenere le condizioni igieniche adeguate, esclusione
fino a 2 giorni dal termine della diarrea acuta
-Adulto: auspicabile se è in contatto professionale con bambini di età inferiore ai 6 mesi, esclusione fino a 2 giorni dal termine
della diarrea acuta
Nessuna esclusione
Misura 1
Misura 2
Misura 3
Infezione cutanea da MRSA comunitario
(staphylococcus aureus resistente alla meticillina)
Scolare
Nessuna esclusione
(lo stato di salute è il
responsabile di una eventuale assenza)
Prescolare e colonie
-Se infezione cutanea disseminata, esclusione fino alla fine del trattamento
Nessuna esclusione
Nessuna misura
Infezione invasiva da meningococco2
(Neisseria meningitidis)
Esclusione
Rientro possibile 24 ore dopo l’inizio del trattamento o dopo formulazione di diagnosi alternativa
Nessuna esclusione
-Profilassi antibiotica e vaccinazione delle persone a stretto contatto con il caso indice in accordo con l’Ufficio del medico cantonale e secondo le raccomandazioni dell’Ufficio federale sanità pubblica
Nessuna misura
Morbillo2
(Morbillivirus)
4 giorni dall’inizio dell’esantema
Nessuna esclusione per le persone vaccinate con due dosi
Per le persone non vaccinate:
-Esclusione per 21 giorni dall’ultimo contatto con il caso indice
-Rientro possibile dopo la vaccinazione post-esposizione se eseguita entro 72 ore dal primo contatto con il caso indice
Per le persone vaccinate solo con 1 dose:
-Esclusione per 21 giorni dall’ultimo contatto con il caso indice
-Rientro possibile subito dopo la somministrazione della seconda dose
Nessuna misura
Pertosse
(Bordetella pertussis)
Scolare
Nessuna esclusione
(lo stato di salute è il
responsabile di una eventuale assenza)
Strutture di accoglienza con bambini di meno di 6 mesi
-5 giorni dall’inizio della terapia antibiotica
-21 giorni senza terapia antibiotica
In tutti gli ambiti (scolare, prescolare e colonie) la persona malata deve evitare i contatti con:
-i bambini di età
inferiore ai 6 mesi
e i loro famigliari
-le donne incinte
al terzo trimestre
-gli adulti in contatto professionale con bambini di età inferiore ai 6 mesi
Strutture di accoglienza con bambini di meno di 6 mesi
Persone in contatto stretto che presentano sintomi: alla comparsa dei sintomi respiratori fino al 21° giorno dopo l’ultimo contatto con la persona malata si applicano le stesse misure previste per il caso indice fino all’esclusione formale della diagnosi. Se la pertosse è esclusa seguire quanto previsto per le persone in contatto stretto che non presentano sintomi
-Profilassi antibiotica per i contatti stretti con il caso indice risalenti fino a
21 giorni, unicamente
se sono:
-bambini di età inferiore ai 6 mesi che non hanno ricevuto due dosi di vaccino contro la pertosse
-donne incinte non immuni al terzo trimestre
-adulti non immuni in contatto famigliare o professionale con bambini di età inferiore ai 6 mesi
-Valutare la necessità di accelerare la vaccinazione nei bambini di età inferiore ai 6 mesi o di recuperarla per le donne incinte non immuni al terzo trimestre e per gli adulti non immuni in contatto famigliare o professionale con bambini di età inferiore ai 6 mesi
Nessuna misura
Dichiarazione obbligatoria in caso di focolaio (≥ 2 casi)
Dichiarazione obbligatoria se il caso è in una struttura d’accoglienza con bambini di meno di 6 mesi
Scuola dell’infanzia e
scuola elementare
In presenza di almeno due casi confermati nella stessa classe, informare il medico scolastico che valuterà eventuali misure
Scabbia
(Sarcoptes scabiei)
Scolare
Nessuna esclusione
(lo stato di salute è il
responsabile di una eventuale assenza)
Prescolare e colonie
24 ore dall’inizio della terapia
Nessuna esclusione, ma rispetto delle misure standard d’igiene
In presenza di ≥ 2 casi con un legame epidemiologico devono essere intraprese delle misure complementari per i contatti secondo le raccomandazioni del
Medico cantonale
Prescolare
Misura 1
Misura 3
In presenza di ≥ 2 casi con un legame epidemiologico devono essere intraprese delle ulteriori misure di disinfezione secondo le raccomandazioni del Medico cantonale
Tifo addominale/ paratifo2
(Salmonella typhi e
S. paratyphi)
Scolare
Nessuna esclusione
(lo stato di salute è il
responsabile di una eventuale assenza)
Prescolare e colonie
-Bambino: se nella struttura d’accoglienza oppure in colonia non si riescono a mantenere
le condizioni igieniche adeguate, esclusione
fino a 2 giorni dal termine della diarrea acuta
-Adulto: auspicabile se è in contatto professionale con bambini di età inferiore ai 6 mesi, esclusione fino a
2 giorni dal termine
della diarrea acuta
Nessuna esclusione
Misura 1
Misura 2
Misura 3
Tubercolosi polmonare aperta2
(Mycobacterium tuberculosis)
Esclusione e riammissione secondo le disposizioni specifiche del Medico cantonale
Nessuna esclusione
Indagine ambientale svolta dalla Lega polmonare ticinese
Nessuna misura
Note
1
Misura 1:applicazione rigorosa delle misure standard d’igiene, in particolare il lavaggio delle mani con il sapone
Misura 2:uso dei guanti monouso al cambio del pannolino in un bambino sintomatico
Misura 3:rinforzo delle misure di pulizia e disinfezione locali, oggetti e giochi
2
Malattia a dichiarazione obbligatoria, vedi pagina Internet “Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria” dell’Ufficio federale della sanità pubblica.