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Decreto legislativo concernente l’adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici

Decreto legislativo

concernente l’adesione del Cantone Ticino al Concordato

intercantonale sugli appalti pubblici[1]1

(del 6 febbraio 1996)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 16 ottobre 1995 n. 4444 del Consiglio di Stato;

preso atto dell’Accordo intercantonale sugli appalti, così come approvato dall’Assemblea straordinaria del 25 novembre 1994 della Conferenza dei Direttori cantonali dei Dipartimenti delle pubbliche costruzioni, pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente e della Conferenza dei Direttori cantonali dei Dipartimenti dell’economia pubblica;

decreta:

Art. 1 Ratifica

È ratificato il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994, detto in seguito Concordato (allegato).

È ratificata la revisione 15 marzo 2001 del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici.2

Art. 2 Esecuzione

Il Consiglio di Stato emana le necessarie disposizioni per l’esecuzione del Concordato.

Art. 3

3

Art. 4 Autorità di ricorso

L’autorità di ricorso ai sensi del Concordato è il Tribunale cantonale amministrativo.

Salvo disposizioni contrarie contenute nel Concordato, la relativa procedura è retta dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.4

Art. 5 Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

Esso entra in vigore5 con la pubblicazione della dichiarazione di adesione del Cantone nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Pubblicato nel BU 1996, 70 e 211.