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Decreto legislativo concernente l’adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici
Decreto legislativo
concernente l’adesione del Cantone Ticino al Concordato
intercantonale sugli appalti pubblici[1]1
(del 6 febbraio 1996)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto il messaggio 16 ottobre 1995 n. 4444 del Consiglio di Stato;
preso atto dell’Accordo intercantonale sugli appalti, così come approvato dall’Assemblea straordinaria del 25 novembre 1994 della Conferenza dei Direttori cantonali dei Dipartimenti delle pubbliche costruzioni, pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente e della Conferenza dei Direttori cantonali dei Dipartimenti dell’economia pubblica;
decreta:
Art. 1 Ratifica
È ratificato il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994, detto in seguito Concordato (allegato).
È ratificata la revisione 15 marzo 2001 del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici.2
Art. 2 Esecuzione
Il Consiglio di Stato emana le necessarie disposizioni per l’esecuzione del Concordato.
Art. 3
…3
Art. 4 Autorità di ricorso
L’autorità di ricorso ai sensi del Concordato è il Tribunale cantonale amministrativo.
Salvo disposizioni contrarie contenute nel Concordato, la relativa procedura è retta dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.4
Art. 5 Entrata in vigore
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
Esso entra in vigore5 con la pubblicazione della dichiarazione di adesione del Cantone nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.
Pubblicato nel BU 1996, 70 e 211.