Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

52.1997.286

52.1997.286

Rubrum

Incarto n.
52.97.00286

Lugano

31 ottobre 1997

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 9 ottobre 1997 di

contro

la decisione 23 settembre 1997 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, ha autorizzato la sostituzione di due insegne ed applicato una tassa di fr. 700.-- relativa all'autorizzazione no 723;

vista la risposta 17 ottobre 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti:

letti ed esaminati gli atti;

Fatti

che con istanza 31 luglio 1997 il ricorrente ha chiesto all'Ufficio permessi e passaporti l'autorizzazione a sostituire le due insegne già esistenti per cambiare il vecchio logo __________ con quello nuovo __________;

che con decisione 23 settembre 1997 l'Ufficio permessi e passaporti ha autorizzato tale sostituzione e in applicazione dell'art. 14 della Legge sulle insegne ha emesso una tassa di fr. 700.-- a carico del richiedente;

che con ricorso 9 ottobre 1997 il ricorrente ha lamentato l'esosità della suddetta tassa auspicando nel contempo una riduzione della stessa;

che con risposta 17 ottobre 1997 il Dipartimento delle istituzione, Ufficio permessi e passaporti, dopo aver richiamato l'art. 14 della Legge sulle insegne, ha osservato che per la sostituzione di impianti esistenti viene applicata una tassa ridotta e che nel presente caso la stessa avrebbe dovuto ammontare a fr. 350.-- e non a fr. 700.--;

che nulla osta all'accoglimento delle conclusioni dipartimentali;

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza la decisione 23 settembre 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti è riformata nel senso che la tassa ammonta a fr. 350.--.

2.

Non si prelevano né tasse, né spese.

3.

Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario