Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

10.2002.13

10.2002.13

Rubrum

Incarto n.
10.2002.12

10.2002.14

DAP 1686/1999

DAP 1685/1999

DAP 1684/1999

Bellinzona

26 marzo 2003

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

__________ __________, di __________ e __________ __________, nato il __________ a __________, attinente di __________, coniugato, __________, domiciliato a __________, __________ __________,

__________ __________ __________, di __________ e __________ __________, nato il __________ a __________, cittadino turco, separato, __________, domiciliato a __________, __________, e

__________ __________, di __________ ed __________, nato il __________ a __________, attinente di __________, divorziato, __________, domiciliato a __________, __________

(questi ultimi difesi dall'avv. __________ __________ __________, __________)

accusati di infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri,

per avere, in correità tra di loro, in data 28 aprile 1997, in località prestabilita a __________ __________, aiutato e favorito l'entrata illegale sul nostro territorio del cittadino turco __________ __________, privo di necessari certificati, caricandolo a bordo della vettura __________ __________ targata __________ di proprietà __________ __________, dopo che era entrato in Svizzera fuori valico in zona __________ e con l'intenzione di portarlo verso nord;

reato previsto dall'art. 23 n. 1 LDDS

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguiti con decreti d’accusa DAP __________ (____________________),DAP __________ (______________________________) e DAP __________ (____________________) del 2 agosto 1999 del Procuratore pubblico Edy Meli, __________,che propone la condanna di ognuno:

1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

2. Alla multa di fr. 400.–.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–.

viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte dagli accusati il 4 agosto 1999;

indetto il dibattimento per il 26 marzo 2003, al quale sono comparsi __________ __________ __________ e __________ __________, assistiti dal loro difensore,

mentre __________ __________ non è comparso, benché regolarmente citato, ragion per cui nei suoi confronti si è proceduto nelle forme contumaciali;

ordinata la riunione degli incarti riguardanti gli accusati (__________, __________ e __________);

accertate le generalità degli accusati presenti, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati presenti;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento degli accusati e protesta ripetibili;

sentiti da ultimo gli accusati presenti;

posti a giudizio i seguenti quesiti per ognuno degli accusati:

1. Se l'imputato è colpevole d'infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 n. 1 LDDS, commessa nelle circostanze di cui sopra.

2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1 se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato;

2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, per quale periodo di prova.

3. Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.

4. Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che il sostituto Procuratore pubblico Monica Casalinuovo, con lettera del 28 marzo 2003, ha formulato dichiarazione di ricorso postulando nel contempo la motivazione della sentenza;

Fatti

che il 28 aprile 1997 __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________ sono stati arrestati a __________ __________ con l'accusa di aver intenzionalmente aiutato il cittadino turco __________ __________, incontrato lo stesso giorno a __________, a entrare illegalmente in Svizzera;

che in un primo interrogatorio davanti alla Polizia cantonale gli interessati hanno sostanzialmente riconosciuto l'addebito (cfr. verbali del 28/29 aprile 1997 allegati al rapporto di arresto del 29 aprile 1997, doc. 1 nell'incarto __________);

che siffatta versione è stata confermata anche da __________ __________ (verbale del 28 aprile 1997 nel rapporto citato);

che con lettere del 25 e del 27 novembre 1997 gli accusati, per il tramite del difensore, hanno chiesto al Procuratore pubblico di essere nuovamente sentiti, adombrando incongruenze tra la versione da essi fornita e il contenuto dei verbali per problemi di traduzione;

che __________ __________ __________ e __________ __________, ascoltati il 12 gennaio 1998 dal Segretario giudiziario su delega del Procuratore pubblico, hanno contestato i verbali degli interrogatori di polizia, dichiarando in sostanza di avere incontrato __________ __________ quando egli già si trovava entro il confine svizzero e di averlo voluto accompagnare in auto fino a __________– su richiesta di un conoscente di quest'ultimo – ignorando che l'interessato fosse entrato illegalmente in Svizzera (cfr. doc. 12 e 13, nell'incarto __________);

che con decreti d'accusa del 2 agosto 1999 il Procuratore pubblico ha nondimeno ritenuto __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________ colpevoli d'infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 n. 1 LDDS, per avere "aiutato e favorito l'entrata illegale sul nostro territorio del cittadino turco __________ __________, privo di necessari certificati, caricandolo a bordo della vettura __________ __________targata __________ di proprietà di __________ __________, dopo che era entrato in Svizzera fuori valico in zona __________ e con l'intenzione di portarlo verso nord";

che all'udienza del 26 marzo 2003 __________ __________ __________ e __________ __________ hanno ribadito la deposizione resa il 12 gennaio 1998 davanti al Segretario giudiziario, sottolineando di aver voluto solo dare un passaggio a un estraneo che già si trovava in Svizzera, senza sapere che costui fosse sprovvisto dei necessari documenti;

Considerandi

che secondo l'art. 23 n. 1 cpv. 5 LDDS chiunque, in Svizzera o all'estero, facilita o aiuta a preparare l'entrata o l'uscita illegale o un soggiorno illegale è punito con la detenzione fino a sei mesi, cui può essere aggiunta la multa fino a fr. 10 000.–;

che per l'art. 333 cpv. 2 prima frase CP le disposizioni generali sui crimini e sui delitti si applicano ai reati a cui altre leggi federali comminano una pena privativa della libertà personale superiore ai tre mesi, com'è il caso per l'art. 23 n. 1 LDDS;

che giusta l'art. 18 cpv. 1 CP è punibile per siffatti reati solo colui che ha agito con intenzione, salvo che la legge disponga espressamente in altro modo;

che l'art. 23 n. 1 cpv. 5 LDDS non disponendo nulla al riguardo, l'applicazione della norma presuppone l'agire intenzionale dell'imputato;

che, in concreto, stando ai verbali d'interrogatorio allegati al rapporto di polizia del 29 aprile 1997 (doc. 1, nell'incarto __________) gli accusati avrebbero inteso aiutare __________ __________ a entrare illegalmente in svizzera sapendo ch'egli era sprovvisto di documenti validi;

che gli interessati, come si è detto, hanno chiesto nondimeno di essere sentiti dal Procuratore pubblico, adombrando incongruenze tra la versione da essi fornita e il contenuto dei verbali di polizia per carenze di traduzione;

che __________ __________ __________ e __________ __________, ascoltati il 12 gennaio 1998 dal Segretario giudiziario, hanno contestato i verbali degli interrogatori di polizia e hanno sostenuto di ignorare che l'interessato fosse entrato illegalmente in Svizzera (cfr. doc. 12 e 13, nell'incarto __________);

che gli accusati, durante l'odierno interrogatorio, hanno reso inoltre plausibile di aver voluto soltanto dare un passaggio a un estraneo – incontrato già entro il confine svizzero – ignorando ch'egli fosse sprovvisto dei necessari certificati;

che in simili evenienze, dopo aver ponderato tutti gli elementi probatori risultanti dal fascicolo processuale e valutato le dichiarazioni degli interessati – per altro incensurati (cfr. gli estratti del casellario giudiziale in fondo al fascicolo C, nell'incarto __________) – questo giudice non può pervenire al convincimento che gli accusati abbiano intenzionalmente facilitato o aiutato l'entrata illegale di __________ __________;

che anche volendo esaminare – per avventura – una possibile commissione del reato per negligenza, nulla induce a ritenere che gli imputati avrebbero dovuto rendersi conto, usando le precauzioni alle quali erano tenuti secondo le circostanze e le loro condizioni personali, di aver voluto accompagnare in auto uno straniero sprovvisto di validi documenti;

che, dato quanto precede, gli imputati devono essere prosciolti dall'accusa d'infrazione alla legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri;

che gli oneri processuali vanno a carico dello Stato (art. 9 cpv. 4 CPP), il quale rifonderà ad __________ __________ __________ e __________ __________, difesi da un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili;

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 23 n. 1 LDDS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti come segue:

proscioglie __________ __________ , __________ __________ __________ e __________ __________

dall'accusa d'infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 n. 1 LDDS, per i fatti descritti nei decreti d'accusa DAP __________ (____________________t),DAP __________ (____________________ __________) e DAP __________ (____________________);

carica le spese allo Stato e riconosce al difensore fr. 500.– per ripetibili;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP);

la motivazione del ricorso per cassazione dev'essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

– __________ __________, __________,

– __________ __________ __________, __________,

– __________ __________, __________,

– avv. __________ __________ __________, __________,

– Sost. PP Monica Casalinuovo, Lugano,

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna.

Il giudice: La segretaria:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 18 — letto nella versione del 1 ottobre 2002; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 9, Art. 273, Art. 276 e Art. 289 — letto nella versione del 1 gennaio 2002; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2004, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.