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10.2003.671

per aver condotto l'autovettura in stato di ubriachezze ed aver perso la padronanaza del veicolo

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 04.02.2005, PRPEN

Titolo:

per aver condotto l'autovettura in stato di ubriachezze ed aver perso la padronanaza del veicolo

EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE

art. 90 cf. 1 LCSTR art. 91 cpv. 1 LCSTR

Incarto n.

10.2003.671/ANC

DA

Bellinzona,

4 febbraio 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice supplente della Pretura penale

Mattia Pontarolo

sedente con Curzio Andreoli in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1;

difeso da: DI 1;

prevenuto colpevole di

1. infrazione alle norme della circolazione,

per avere condotto l’autovettura __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.64 – max. 2.05 grammi per mille);

fatti avvenuti ad __________ il __________;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCS;

2. infrazione alle norme della circolazione,

per aver, circolando nello stato psico-fisico surriferito ed alla velocità da lui stesso ammessa in circa 120/130 km/h malgrado il vigente limite di 80 km/h, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente dapprima contro lo spartivia centrale, indi contro la barriera protettiva laterale. Alcuni detriti della sua vettura sparsi sul campo stradale, hanno poi sorpreso l’automobilista __________ sopraggiungente da tergo con la vettura __________ che nulla ha potuto onde evitarne l’investimento;

fatti avvenuti ad __________ il __________;

reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. d, 7 cpv. 1 e 2 ONC;

perseguito con decreto d’accusa no. DA 3873/2003 di data 24 novembre 2003 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 1'200.-, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-;

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 2 dicembre 2003 dal patrocinatore dell’accusato;

indetto il pubblico dibattimento in data 4 febbraio 2005 alle ore 16.00, al quale hanno partecipato l’accusato, il suo difensore avv. DI 1 __________ mentre il Procuratore pubblico con lettera 27 dicembre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato dopo averlo avvertito del suo diritto di non rispondere (art. 118 cpv. 2 CPP);

acquisiti agli atti i documenti formanti l’incarto DA3873/2003, la dichiarazione della signora __________ trasmessa in data 11 dicembre 2003 dall’avv. DI 1 come pure il conteggio stipendio di ACCU 1 relativo al gennaio 2005 prodotto dalla difesa in data odierna;

sentita la testimone __________, nata il __________, da __________ in __________, __________, __________ , la quale avvertita della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonita a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, giura;

acquisite definitivamente agli atti e assunte tutte le prove risultanti dall’incarto della Pretura penale n. 10.2003.671;

sentito il difensore dell’accusato, avv. DI 1, , il quale rileva d’entrata come si tratti di un piccolo caso, senza per questo voler bagatellizzare il medesimo.

I reati imputati all’accusato non sono contestati ma le proposte di pena equivalgono ad una mazzata. Le stesse sono da considerare eccessive in considerazione dell’atteggiamento cooperante e corretto assunto dall’accusato ed alla luce della sua situazione personale.

Egli ha mostrato ancora oggi il suo rispetto per le istituzioni e la teste Stampanoni, alla quale è legato sentimentalmente, ha confermato che il compagno non è dedito all’assunzione di bevande alcoliche.

Da più di un anno ACCU 1è ritornato in possesso della licenza di condurre ed ha tenuto un comportamento adeguato alle esigenze della circolazione stradale.

Al momento del fatto, __________, l’accusato, secondo il Codice penale svizzero, rientrava sotto la categoria dei giovani adulti. Agli stessi la normativa citata concede dei bonus in caso di commissione di reati proprio per tenere conto della possibile immaturità che li caratterizza. Di tale circostanza non è stato tenuto conto da parte del magistrato inquirente.

Visto quanto precede si chiede una drastica riduzione della proposta di pena.

Sentito da ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP); il quale richiama integralmente quanto affermato dal suo difensore. Egli ha sbagliato, lo ha ammesso, ma si ritiene una persona corretta che ha tratto il dovuto insegnamento dall’esperienza vissuta quel __________ad __________.

Posti a giudizio, con consenso del patrocinatore dell’accusato, i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1. circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS?

1.2. infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCS?

E meglio nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nel decreto d’accusa del 24 novembre 2003 no. DA 3873/2003 del AINQ 1,?

2. In caso di risposta affermativa ai quesiti di cui al pto. 1, quale pena deve essere comminata?

3. In caso di pena privativa della libertà, può ACCU 1 essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?

4. L’eventuale pena dev’essere iscritta a casellario giudiziale?

5. A chi il carico delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati gli atti formanti l’incarto penale n. 10.2003.671;

preso atto che nessuna parte ha chiesto, nel termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 e segg., 91 cpv. 1, 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. d, 7 cpv. 1 e 2 ONC; art. 18, 63, 68 CPS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti n. 1.1, 1.2, 3, 4;

dichiara ACCU 1

Ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS.

Assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 1 e 3 CPS).

Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice supplente: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1:

fr. 500.00 multa

fr. 350.00 tassa di giustizia

fr. 350.00 spese giudiziarie

fr. 30.00 testi

fr. 1'230.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 307 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 118, Art. 124, Art. 125, Art. 126, Art. 252 e Art. 276 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 91 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 aprile 2008, 1 settembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 2, Art. 3, Art. 4a e Art. 7 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2005, 1 marzo 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 aprile 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.