Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

10.2004.138

procacciato un indebito

Rubrum

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 24.02.2005, PRPEN

Titolo:

procacciato un indebito

APPROPRIAZIONE INDEBITA

Incarto n.

10.2004.138/CEG

DA

Bellinzona febbraio 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con l’avv. Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di 1. appropriazione indebita,

per essersi, a __________ e __________, a far tempo dal __________, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, nella sua qualità di amministratore delegato della società __________ Srl, sul, appropriato di beni a lui affidati da per la produzione di un Compact Disc contenente opere musicali scritte e composte da quest’ultimo e meglio in base ad un contratto da questi stipulato con la summenzionata società nel, Compact Disc poi mai prodotto a causa del fallimento della stessa società, per un importo complessivo stimato di USD 15'000.--;

e meglio, per essersi, al fine di sfruttare economicamente a suo favore i diritti relativi alla commercializzazione del Compact Disc e degli spartiti musicali, indebitamente appropriato dei seguenti beni di spettanza del legittimo proprietario:

1.1. spartiti musicali delle opere da registrare e pubblicare relativi ai brani __________, spartiti a lui affidati nel __________ in originale e copia, mai restituiti al legittimo proprietario nonostante reiterate richieste in tal senso e a tutt’oggi non ritrovati;

1.2. materiale grafico per la produzione della copertina del Compact Disc comprendente il master e le foto originali, materiale a lui affidato nel __________, restituito solo in parte al legittimo proprietario unicamente dopo reiterate richieste in tal senso;

1.3. nastri di registrazione comprendenti in particolare il nastro DAT master da utilizzare per la produzione del Compact Disc, nastri a lui affidati nel __________, nonché il CD master, mai restituiti al legittimo proprietario nonostante reiterate richieste in tal senso e a tutt’oggi parzialmente non ritrovati;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 138 cifra 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 29.03.2004 no. DA 1076/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento).

3. Rimanda la parte civile, per la richiesta di risarcimento, al competente foro civile.

4. Non si fa luogo a procedimento penale per i reati di truffa, danno patrimoniale procurato con astuzia e false indicazioni su attività commerciali per l'assenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 13 aprile 2004, ad esclusione del punto 4, pertanto cresciuto in giudicato;

indetto il dibattimento 24 febbraio 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, assistito dal proprio difensore , nonché il di parte civile, , mentre il Procuratore pubblico con lettera 2 novembre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il patrocinatore di parte civile, il quale ha postulato la conferma del decreto d’accusa;

il difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito, nonché il riconoscimento di un importo, da quantificare dal giudice, a titolo di ripetibili e spese;

per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di appropriazione indebita,

per essersi, a __________ e __________, a far tempo dal __________, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, nella sua qualità di amministratore delegato della società __________ Srl, , appropriato di beni a lui affidati da CIVI 1 per la produzione di un Compact Disc contenente opere musicali scritte e composte da quest’ultimo e meglio in base ad un contratto da questi stipulato con la summenzionata società nel __________, Compact Disc poi mai prodotto a causa del fallimento della stessa società, per un importo complessivo stimato di USD 15'000.--;

e meglio, per essersi, al fine di sfruttare economicamente a suo favore i diritti relativi alla commercializzazione del Compact Disc e degli spartiti musicali, indebitamente appropriato dei seguenti beni di spettanza del legittimo proprietario CIVI 1:

1.1. spartiti musicali delle opere da registrare e pubblicare relativi ai brani __________ spartiti a lui affidati nel __________ in originale e copia, mai restituiti al legittimo proprietario nonostante reiterate richieste in tal senso e a tutt’oggi non ritrovati;

1.2. materiale grafico per la produzione della copertina del Compact Disc comprendente il master e le foto originali, materiale a lui affidato nel __________, restituito solo in parte al legittimo proprietario unicamente dopo reiterate richieste in tal senso;

1.3. nastri di registrazione comprendenti in particolare il nastro DAT master da utilizzare per la produzione del Compact Disc, nastri a lui affidati nel __________, nonché il CD master, mai restituiti al legittimo proprietario nonostante reiterate richieste in tal senso e a tutt’oggi parzialmente non ritrovati?

2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. Devono essere accordate ripetibili, in caso di proscioglimento, e se sì, in quale misura?

6. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto sub 1., affermativamente al quesito posto sub 5., decaduti gli altri;

proscioglie ACCU 1 ,

dall’accusa di appropriazione indebita (art. 138 cifra 1 CP) per quanto descritto nel decreto di accusa No. DA 1076/2004 del 29.03.2004;

assegna a carico dello Stato le tasse e le spese, di complessivi fr. 200.-- (duecento) nonché un importo di fr. 3'000.— (tremila) da versare a titolo di ripetibili al __________ ACCU 1, Lugano;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.-- tassa di giustizia

fr. 200.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 400.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 1 e Art. 138 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.