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10.2004.20

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 07.04.2004, PRPEN

Incarto n.

10.2004.20

DA

Bellinzona aprile 2004

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

__________ ___________ -__________ __________,

difeso da: __________

prevenuto colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione,

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________ __________ alla velocità di 168 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio __________ così come consentito dalle apposite direttive federali in materia, malgrado il vigente limite di 120 Km/h;

fatti avvenuti a __________, autostrada A2, il 30 novembre 2002;

reato previsto dall'art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a cpv. 1 lett. d ONC;

perseguito con decreto d'accusa del __________ 2003 n. DA __________/__________ del ___________ che propone la condanna:

1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 1'500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro tre mesi, ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

viste sia l'istanza di restituzione del termine per interporre opposizione al decreto d'accusa, inoltrata dal difensore in data 4 dicembre 2003 con contestuale opposizione al medesimo, sia la decisione 30 gennaio 2004 di questa Pretura con cui la stessa è stata accolta;

indetto il dibattimento 7 aprile 2004, al quale hanno partecipato l'imputato, __________ __________, ed il difensore, lic. iur. __________ __________, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d'accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale non contesta i fatti oggetto del presente procedimento, ma ritiene la pena detentiva proposta dal Procuratore pubblico eccessiva e contraria a qualsiasi prassi giudiziaria e dottrinale. Chiede che ci si astenga pertanto da una sua conferma e postula nel contempo una massiccia riduzione della pena pecuniaria. Rileva infine che il suo assistito è incensurato e ha sempre tenuta buona condotta;

sentito da ultimo l'accusato, il quale riconosce l'errore e chiede una condanna proporzionale al reato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E' il signor __________ __________ autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DA n. __________/__________del __________ 2003?

2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 48, 63 CPS; 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 e 90 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d ONC; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara __________ __________

autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,

__________

condanna ___________

1. alla multa di fr. 2'000.--;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, __________,

e a: Comando della Polizia cantonale, __________,

Sezione esecuzione pene e misure, __________,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,

Sezione della circolazione, __________,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ___________

fr. 2'000.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 250.00 spese giudiziarie

fr. 2'450.00 totale

Ultimo aggiornamento: 07.08.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 27 e Art. 32 — letto nella versione del 1 marzo 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 aprile 2008, 1 settembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 4a — letto nella versione del 14 dicembre 2003; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 ottobre 2005, 1 marzo 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 aprile 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.