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10.2004.314

minaccia

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 11.03.2005, PRPEN

Titolo:

minaccia

MINACCIA

art. 180 CPS

Incarto n.

10.2004.314 ROC/MAM

DA

Bellinzona marzo 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario assessore, per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di minaccia

per avere, a __________ il 21 giugno 2004,

incusso spavento a CIVI 1 minacciandola con la seguente frase "tu vivi adesso, ma pensi di poter continuare a vivere?";

fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto dall'art. 180 cpv. 1 CPS;

perseguito con decreto d'accusa no. 2775/2004 del 23 agosto 2004 del, AINQ 1 che propone la condanna del prevenuto:

1. Alla multa di fr. 600.-- (seicento), con l'avvertenza che la stesas deve essere pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS.

2.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un

anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra

4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

25 agosto 2004,

indetto il pedissequo dibattimento di data 11 marzo 2005, al quale ha partecipato il prevenuto, assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico con suo scritto del 10.01.2005 ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

vista la comunicazione di data 11/15 febbraio 2005, con la quale la parte lesa CIVI 1 ha comunicato di costituirsi parte civile, dichiarando di non partecipare al dibattimento e postulando la conferma del decreto d’accusa impugnato sulla scorta della documentazione prodotta unitamente alla predetta comunicazione, la quale viene ammessa agli atti (copia decisione CTR 8 del 01.07.2004; copia scritto avv. __________ /CTR8 del 27.08.2004)

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del prevenuto per non avere il

prevenuto commesso il fatto, richiamando in ogni caso la massima penale ‘in

dubio pro reo’;

sentito da ultimo l'accusato il quale si rimette a quanto affermato dal suo

difensore e nega nel modo più assoluto di avere proferito minaccia

alcuna all’indirizzo di CIVI 1;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.È ACCU 1 autore colpevole di

minaccia

per avere, a __________ il 21 giugno 2004, incusso spavento a CIVI 1 minacciandola con la seguente frase "tu vivi adesso, ma pensi di poter continuare a vivere?";

2. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve essergli inflitta una

pena, di che natura ed in che misura.

3.

In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena e per quale lasso di tempo.

4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3 CPS).

5.

In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono

essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 180 cpv. 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo negativamente al quesito 1.;

venendo contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti;

proscioglie ACCU dal reato di minaccia

ordina Tassa e spese di giustizia a carico dello Stato.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario assessore:

Claudio Rotanzi Michele Maggi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Codice penale svizzero, Art. 180 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 257 e Art. 276 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.