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10.2004.448

conducente alla guida nonostante la revoca della licenza di condurre

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Numero d'incarto: 10.2004.448

Data decisione, Autorità: 05.04.2005, PRPEN

Titolo:

conducente alla guida nonostante la revoca della licenza di condurre

CONDUCENTI SENZA LICENZA DI CONDURRE

art. 95 cf. 2 LCSTR

Incarto n.

10.2004.448

DA

Bellinzona

5 aprile

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre,

per aver condotto la vettura Opel targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa in data 29 luglio 2004 per il periodo 30 agosto 2004 - 29 settembre 2004;

fatti avvenuti a __________, autostrada A2, il 29 settembre 2004;

reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa n. DA 3780/2004 di data 15 novembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 1 (uno) anno.

2. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 novembre 2004 dal difensore;

indetto il dibattimento 5 aprile 2005, al quale hanno partecipato l’imputato, assistito dal proprio difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito evidenziando come egli abbia agito in base ad evidente errore sui fatti essendo convinto che il periodo di revoca della licenza fosse terminato. In via sussidiaria l’assoluzione si giustifica in quanto l’art. 95 cifra 2 LCStr sarebbe stato infranto per una negligenza;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3780/2004 del 15 novembre 2004?

2. Può essere riconosciuto l’errore sui fatti?

3. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

4. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

5. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

circolazione malgrado della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr,

per i fatti compiuti a __________ il 26 settembre 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3780/2004 del 15 novembre 2004;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 1000.-- (mille);

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1000.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 1350.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

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