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10.2004.463

circolazione in stato d'ebrietà (min. 2.34 - max. 2.73 grammi per mille) con precedente condanna del 2004; circolazione malgrado la revoca

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2004.463

Data decisione, Autorità: 11.05.2005, PRPEN

Titolo:

circolazione in stato d'ebrietà (min. 2.34 - max. 2.73 grammi per mille) con precedente condanna del 2004; circolazione malgrado la revoca

CONDUCENTI SENZA LICENZA DI CONDURRE EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL

art. 91 cpv. 1 LCSTR art. 95 cf. 2 LCSTR

w

Incarto n.

10.2004.463/AMM

Bellinzona maggio 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 ,

(difeso dall’avv. __________, __________)

accusato di 1. circolazione in stato di ebrietà

per avere condotto l'autovettura Toyota targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.34 - max. 2.73 grammi per mille), sebbene fosse già stato condannato nel 2004 per analogo reato (alcolemia: 2.06 grammi per mille);

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 vLCS;

2. circolazione malgrado la revoca

per aver condotto la vettura surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 27 maggio 2004 per il periodo 19 aprile – 3 settembre 2004;

reato previsto dall'art. 95 n. 2 vLCS;

fatti avvenuti a __________ il 20 agosto 2004;

perseguito con decreto d’accusa n. 3755/2004 del 15 novembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell’imputato:

1. alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni,

2. alla multa di fr. 1200.–,

3. alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 14 giugno 2004,

4. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 300.–;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 24 novembre 2004 dall’imputato;

indetto il dibattimento 11 maggio 2005, cui sono comparsi l’accusato e il difensore;

accertate le generalità dell'accusato e proceduto al suo interrogatorio;

sentito il difensore, il quale non contesta i reati né la loro gravità oggettiva, pur evocando la particolare situazione in cui l'imputato si è venuto a trovare; inoltre egli non è mai stato dedito all'alcool (e non ha più bevuto dopo di allora), come ha potuto constatare del resto il medico che ha redatto il rapporto del centro Ingrado menzionato nella seconda decisione della Sezione della circolazione prodotta al dibattimento, in cui veniva revocato l’obbligo di sottoporsi ai relativi controlli; né l’accusato ha mai tentato di giustificare o di banalizzare i reati: si è reso anzi conto della gravità delle infrazioni, in cui non ricadrà più; tenuto conto di quanto sopra, il difensore chiede di dare all'imputato un'ultima possibilità e di mantenere il beneficio della sospensione condizionale della precedente condanna, rinunciando d’acchito – qualunque sia l’esito del giudizio – a un’inden­nità per ripetibili;

preso atto che nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

rispondendo ai seguenti quesiti:

1. se l'imputato è autore colpevole di circolazione in stato d’ebrietà e/o circolazione malgrado la revoca;

2. in caso di risposta affermativa:

2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova,

2.3 se dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 14 giugno 2004 o, in caso di risposta negativa, se dev'essere prolungato il periodo di prova;

3. il giudizio sugli oneri processuali;

visti gli art. 91 cpv. 1 e 95 n. 2 vLCS (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2004); 41, 48 seg., 63 e 68 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

dichiara ACCU autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 vLCS, e di circolazione malgrato la revoca, art. 95 n. 2 vLCS, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 3755/2004 del 15 novembre 2004;

condanna ACCU

1. alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni,

2. alla multa di fr. 1200.–,

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.–;

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 14 giugno 2004, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

Intimazione a:

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

– Sezione dei permessi e dell’immigrazione, ufficio giuridico, Bellinzona,

– Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (80885),

– Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

– Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta di pagamento a carico del condannato:

fr. 1200.– multa

fr. 250.– tassa di giustizia

fr. 350.– spese giudiziarie

fr. 1800.– totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 91 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 aprile 2008, 1 settembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.