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10.2004.465

sottrazione di motoleggera a convivente. Circolazione sotto influsso di alcolici senza e licenza di circolazione (revocata precedentemente). Caduta a seguito della perdita di controllo senza coinvolgimento di terzi

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 03.03.2005, PRPEN

Titolo:

sottrazione di motoleggera a convivente. Circolazione sotto influsso di alcolici senza e licenza di circolazione (revocata precedentemente). Caduta a seguito della perdita di controllo senza coinvolgimento di terzi

CONDUCENTI SENZA LICENZA DI CONDURRE CONSUMO DI STUPEFACENTI EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL FURTO D'USO INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE

art. 90 cf. 1 LCSTR art. 91 cpv. 1 LCSTR art. 94 cpv. 1 cf. 1 LCSTR art. 95 cf. 2 LCSTR art. 19 let. a cf. 1 LSTUP

Incarto n.

10.2004.465/fc

Bellinzona marzo 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di 1. furto d'uso

per aver sottratto la motoleggera Piaggio targata __________ di LESA 1, per farne uso;

reato previsto dall'art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr;

fatti avvenuti a Loco il 20.08.2004;

2. circolazione malgrado la revoca ora guida nonostante la revoca della licenza di condurre

per aver condotto la motoleggera suddetta sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 24.06.2004 per un periodo indeterminato;

reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr;

fatti avvenuti a Verscio il 21.08.2004;

3. circolazione in stato di ebrietà ora guida in stato di inattitudine

per aver condotto la motoleggera Piaggio surriferita essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.06 - max. 2.28 grammi per mille);

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

fatti avvenuti a Verscio il 21.08.2004;

4. infrazione alle norme della circolazione

per avere, circolando nello stato psico-fisico riferito al punto 3 e sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dall’analisi tossicologica del 27.08.2004 risultata positiva per i derivati della cannabis, in una curva per lui piegante a destra, negligentemente perso la padronanza di guida cadendo al suolo procurandosi lesioni personali;

reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 ONC;

fatti avvenuti a Verscio il 21.08.2004;

5. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, fumato uno spinello di marijuana;

reato previsto dall'art. 19a cifra 1 LStup;

fatti

avvenuti a Verscio il 20 agosto 2004;

perseguito con decreto d’accusa no. 3711/2004 di data 15.11.2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 25.11.2002.

3. Alla multa di fr. 1'200.--.

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 novembre 2004 dall'accusato;

indetto il dibattimento 3 marzo 2005, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 7 febbraio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato, il quale chiede di non essere condannato per furto d’uso, siccome la detentrice, sua convivente, non ha sporto denuncia, postula la riduzione della multa in considerazione della sua situazione economica e infine chiede che non sia revocata la condizionale della condanna a 45 giorni di detenzione e, in via subordinata, se ciò non fosse possibile, di poter scontare la pena o con lavoro sociale o con il braccialetto;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1. furto d’uso

1.2. guida nonostante la revoca della licenza di condurre

1.3. guida in stato di inattitudine

1.4. infrazione alle norme della circolazione

1.5. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 25.11.2002.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 94 cifra 1 cpv. 1, 95 cifra 2, 91 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr; art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 ONC e 19a cifra 1 LStup; 41, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1,

dall’imputazione di furto d’uso per i fatti descritti nel decreto d’accusa DA

n. 3711/2004 del 15 novembre 2004.

Dichiara ACCU autore colpevole di guida nonostante la revoca della licenza di condurre, guida in stato di inattitudine, infrazione alle norme della circolazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa DA n. 3711/2004 del 15 novembre 2004;

condanna ACCU

1. alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

2.

alla multa di fr. 600.— (seicento);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.—.

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 25.11.2002, ma ne prolunga di 18 (diciotto) mesi il periodo di prova.

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

LESA

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico del condannato,

fr. 600.00 multa

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 900.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 26, Art. 27, Art. 31 e Art. 91 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 aprile 2008, 1 settembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 2 e Art. 3 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2005, 1 marzo 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 aprile 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.