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10.2004.470

diffamazione

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 09.03.2005, PRPEN

Titolo:

diffamazione

DIFFAMAZIONE

art. 173 CPS

Incarto n.

10.2004.470/rol

DA

Bellinzona marzo 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di diffamazione

per avere,

a __________ e __________,

in data 18.10.2004,

comunicando con un terzo, incolpato o reso sospetta una persona di condotta disonorevole,

e meglio per avere,

inviato un fax all’avv. PR 1, patr. di CIVI 1 __________, incolpando quest’ultimo di avere rubato ai propri parenti e di essere finito in carcere per tale motivo;

reato previsto dall'art. 173 CP;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa n. DA 3865/2004 di data 22.11.2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla multa di fr. 100.--.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 50.--.

3. Rinvia la parte civile CIVI 1 al foro civile per eventuali pretese.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 26 novembre 2004 dall'accusato;

indetto il dibattimento 9 marzo 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, la parte civile CIVI 1 e il suo patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 7 febbraio 2005 ha rinunciato a intervenire postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il patrocinatore, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa e il risarcimento delle spese di patrocinio di complessivi fr. 1'300.--;

sentito da ultimo l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto, opponendosi a qualsiasi pretesa della parte civile;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.Sulla pena e sulle spese.

3. Sulle pretese di parte civile che chiede un risarcimento di fr. 1'300.--.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 63, 173 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di diffamazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3865/2004 del 22 novembre 2004;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 100.--;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

rinvia la parte civile al competente foro civile per le sue pretese.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

CIVI 1

patr. da: PR 1

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

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  • Codice penale svizzero, Art. 63 e Art. 173 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.