Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

10.2004.487

rissa con conseguenti lesioni per tre minorenni. Proposti 5 giorni d'arresto

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2004.487

Data decisione, Autorità: 19.05.2005, PRPEN

Titolo:

rissa con conseguenti lesioni per tre minorenni. Proposti 5 giorni d'arresto

RISSA

art. 133 CPS

1. LESA 1

2. LESA 2

3. LESA 3

Incarto n.

10.2004.487/AMM

DA

Bellinzona maggio 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Lucia Ferrazzo in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso dall’avv. __________, __________)

accusato di rissa

per avere, a __________ l’11 settembre 2004, preso parte a una rissa che ebbe per conseguenza le lesioni dei minorenni __________ attestate dai certificati medici, agli atti, del 12 settembre 2004 del dr med. __________ dell’Ospedale __________;

reato previsto dall'art. 133 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 3805/2004 del 15 novembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. alla pena di 5 (cinque) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 30 novembre 2004 dall’imputato;

indetto il dibattimento 19 maggio 2005, cui sono intervenuti l’accusato e il difensore;

accertate le generalità dell'accusato e proceduto al suo interrogatorio;

sentito il difensore, il quale – in sintesi – conclude per la derubricazione della pena in una multa, che tenga conto della modesta situazione finanziaria dell’imputato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. se l'imputato è autore colpevole di rissa;

2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;

3. il giudizio sugli oneri processuali;

preso atto che le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della sentenza;

visti gli art. 133 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti come segue:

dichiara ACCU autore colpevole di rissa, art. 133 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 3805/2004 del 15 novembre 2004;

condanna ACCU

1. alla multa di fr. 1000.–;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.–;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP);

assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

Intimazione a:

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

– Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

– Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta di pagamento a carico del condannato:

fr. 1000.– multa

fr. 150.– tassa di giustizia

fr. 150.– spese giudiziarie

fr. 1300.– totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 133 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 273 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.