Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

10.2004.504

truffa mancata (derubricata in reato impossibile di mancata truffa); falsità in documenti

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2004.504

Data decisione, Autorità: 27.05.2005, PRPEN

Titolo:

truffa mancata (derubricata in reato impossibile di mancata truffa); falsità in documenti

FALSITÀ IN DOCUMENTI REATO IMPOSSIBILE REATO MANCATO TRUFFA

art. 22 cpv. 1 CPS art. 23 cpv. 1 CPS art. 146 cpv. 1 CPS art. 251 cf. 1 CPS

LESA 1

patr. da: PR 1

Incarto n.

10.2004.504/AMM

DA

Bellinzona maggio 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

accusato di 1. truffa, mancata

per avere, a __________ e __________ tra febbraio e marzo 2004, per procacciare a sé o a altri un indebito profitto, compiuto senza risultato tutti gli atti necessari al fine di ingannare con astuzia i funzionari della __________ __________, __________, inoltrando il 26/28 febbraio 2004 un avviso di sinistro nel quale asseriva contrariamente al vero che la vettura Mercedes-Benz 380 SE, targata TI __________, intestata alla società __________ Sagl era stata danneggiata a seguito della caduta il 24 febbraio 2004 alle ore 23.00 di un ramo all'interno di una sua proprietà privata a __________ e che il veicolo in questione non disponeva dell'assicurazione casco parziale, sottacendo di aver annunciato alla medesima data (26 febbraio 2004) il medesimo danno, ancorché affermando che si era prodotto il 21 febbraio 2004 alle ore 22.30/23.00 sulla tratta __________, alla compagnia __________, la quale ha risarcito il danno nella misura di fr. 5400.– il 15 marzo 2004,

ritenuto che a sostegno delle sue affermazioni l'accusato ha inviato alla __________ un preventivo datato 8 marzo 2004 di riparazione della Carrozzeria __________, di cui è titolare suo figlio __________, per una spesa complessiva di fr. 5433.80 e un falso scritto datato 25 febbraio 2004 della compagnia __________ che affermava che il danno non sarebbe stato coperto, segnatamente in quanto il veicolo era privo di assicurazione casco parziale,

ritenuto altresì che il 12 marzo 2004, ossia dopo che il 10 marzo 2004 la compagnia __________ gli aveva confermato la copertura del danno, l'accusato ha scritto alla __________, minacciando la disdetta del contratto nel caso in cui non gli fosse stato riconosciuto l'indennizzo richiesto;

2. falsità in documenti

per avere, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui sub 1, allo scopo di perfezionare l'inganno astuto e di procacciarsi un indebito profitto, formato una lettera falsa della compagnia __________, nella quale si afferma contrariamente al vero che il danno da lui annunciato non sarebbe stato risarcito, segnatamente per l'assenza di un'assicurazione casco parziale;

reati previsti dagli art. 146 cpv. 1 (in relazione con l’art. 22 cpv. 1) e 251 n. 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 4050/2004 del 2 dicembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell’imputato:

1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 13 dicembre 2004;

indetto il dibattimento 27 maggio 2005, cui è comparso l’accusato, mentre il Procuratore pubblico vi ha rinunciato chiedendo la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato e proceduto al suo interrogatorio;

rispondendo ai seguenti quesiti:

1. se l'imputato è autore colpevole di truffa mancata e/o di falsità in documenti;

2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;

3. il giudizio sugli oneri processuali;

preso atto che nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 22 cpv. 1, 23 cpv. 1, 41, 63, 68, 146 cpv. 1 e 251 n. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

dichiara ACCU 1 autore colpevole di

1. reato impossibile di mancata truffa, art. 146 cpv. 1 in relazione con gli art. 22 cpv. 1 e 23 cpv. 1 CP,

per avere inoltrato il 26/28 febbraio 2004 un avviso di sinistro nel quale dichiarava che la vettura Mercedes-Benz 380 SE, targata TI __________, intestata alla società __________ Sagl era stata danneggiata a seguito della caduta il 24 febbraio 2004 alle ore 23.00 di un ramo all'interno di una sua proprietà privata a __________ e – contrariamente al vero – che il veicolo in questione non disponeva dell'assicurazione casco parziale, sottacendo di aver annunciato alla medesima data (26 febbraio 2004) un danno analogo, prodottosi il 21 febbraio 2004 alle ore 22.30/23.00 sulla tratta __________, alla compagnia __________ (assicuratore casco parziale), la quale ha risarcito il danno nella misura di fr. 5400.– il 15 marzo 2004, ritenuto che a sostegno delle sue affermazioni l'accusato ha inviato alla __________ un falso scritto datato 25 febbraio 2004 della compagnia __________ che affermava che il danno non sarebbe stato coperto, fra l’altro, perché il veicolo era privo di assicurazione casco parziale,

non essendo data la possibilità di consumazione del reato, giacché l’assenza di un’assicurazione casco parziale – contrariamente a quanto ritenuto dall’assi­curato nel momento in cui ha comunicato tale circostanza inveritiera alla __________ – non era di per sé idonea a modificare la posizione espressa da quest’ultima il 26 febbraio 2004 di diniego della copertura assicurativa;

2. falsità in documenti, art. 251 n. 1 CP,

per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 4050/2004 del 2 dicembre 2004;

condanna ACCU

1. alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.–;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

Intimazione a:

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

– Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

– Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta di pagamento a carico del condannato:

fr. 200.– tassa di giustizia

fr. 150.– spese giudiziarie

fr. 350.– totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 22 e Art. 23 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 273 e Art. 276 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.