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10.2004.510

per avere in veste di commessa venditrice presso un canapaio aver venduto e trasportato canapa ed aver copolpito in testa con un utensile

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 21.04.2005, PRPEN

Titolo:

per avere in veste di commessa venditrice presso un canapaio aver venduto e trasportato canapa ed aver copolpito in testa con un utensile

LESIONE SEMPLICE OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI

art. 125 cf. 2 CPS art. 19 cf. 1 LSTUP

Incarto n.

10.2004.510/CEG

DA

Bellinzona aprile 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1

difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di 1. infrazione alla LF sugli stupefacenti,

per avere a __________, nel periodo da febbraio al 14.7.2003, senza essere autorizzata, in veste di commessa venditrice presso il canapaio __________ rispettivamente di conducente incaricata del trasporto della canapa unitamente alla titolare del negozio, venduto ad un imprecisato numero di persone e trasportato col proprio veicolo un imprecisato quantitativo di canapa, che sapeva o doveva sapere essere destinata all’uso quale sostanza stupefacente, percependo per tali mansioni uno stipendio mensile netto di fr. 600.--;

2. lesioni semplici,

per avere, a __________, il 13.8.2003, all’interno del negozio __________, al culmine di un diverbio durante il quale era stata colpita ad un piede con una prezzatrice, raccogliendo tale utensile e colpendola ripetutamente sulla testa fino a procurarle una commozione cerebrale, intenzionalmente cagionato con uno strumento pericoloso un danno al corpo di __________, come attestato da certificato medico in atti;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 19 cifra 1 LStup rispettivamente 123 cifra 2 CP;

perseguita con decreto d’accusa del 10.11.2004 no. DA 3695/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento);

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 23 novembre 2004;

indetto il dibattimento 21 aprile 2005, al quale sono comparsi l’accusata personalmente, assistita dal proprio difensore avv. __________, l’, , nonché la parte civile, __________;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

prospettata la derubricazione del reato di lesioni semplici dal cpv. 2 al cpv. 1 dell’art. 123 CP;

sentiti la parte civile, la quale ha chiesto semplicemente che la giustizia facesse il suo corso, dicendosi disposta a perdonare l’accusato per quanto accaduto, dopo che anche lei si è scusata;

il Procuratore Pubblico, il quale si è rimesso al giudizio del giudice per quanto attiene l’infrazione alla LStup e non si è opposto al fatto che per le lesioni semplici l’accusata venga condannata in base al cpv. 1 e non al cpv. 2 dell’art. 123 CP;

il difensore, il quale ha domandato il proscioglimento dall’accusa legata alla LStup per il ruolo del tutto marginale avuto dall’accusata, che si limitava a fare l’autista ad inizio e a fine giornata della titolare e ad aiutare, saltuariamente, nella preparazione dei sacchetti profumati di canapa.

Non contesta i fatti oggetto del reato di lesioni semplici per quanto a’ sensi del cpv. 1 dell’art. 123 CP, ma chiede venga applicato l’art. 66 CP e che sia quindi pronunciata una condanna di una multa di al massimo fr. 200.--. Infine ha dichiarato che l’accusata voleva scusarsi, come poi avvenuto in aula, e risarcire la signora __________ con fr. 200.— pari alla multa da lei comminata per la sua condanna;

per ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ __________ autrice colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti, per avere a __________, nel periodo da febbraio al 14.7.2003, senza essere autorizzata, in veste di commessa venditrice presso il canapaio__________ rispettivamente di conducente incaricata del trasporto della canapa unitamente alla titolare del negozio, venduto ad un imprecisato numero di persone e trasportato col proprio veicolo un imprecisato quantitativo di canapa, che sapeva o doveva sapere essere destinata all’uso quale sostanza stupefacente, percependo per tali mansioni uno stipendio mensile netto di fr. 600.--?

1.2. lesioni semplici, per avere, a __________, il 13.8.2003, all’interno del negozio __________, al culmine di un diverbio durante il quale era stata colpita ad un piede con una prezzatrice, raccogliendo tale utensile e colpendola ripetutamente sulla testa fino a procurarle una commozione cerebrale, intenzionalmente cagionato con uno strumento pericoloso un danno al corpo di __________, come attestato da certificato medico in atti (art. 123 cpv. 2 CP)?

1.2.1. lesioni semplici, nelle circostanze di cui al punto 1.2., senza uso di strumento pericoloso (art. 123 cpv. 1 CP)?

2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

2.1. Può trovare applicazione al reato di lesioni semplici l’art. 66 CP (libera attenuazione della pena per caso lieve)?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 49 cifra 4, 66, 123 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1.2.1., 2., 2.1. e 4.; negativamente ai quesiti posti sub 1.1. e 1.2.; decaduto il quesito posto sub 3.;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP), per i fatti compiuti a __________ il 13.8.2003 all’interno del negozio __________, al culmine di un diverbio durante il quale era stata colpita ad un piede con una prezzatrice, raccogliendo tale utensile e colpendola ripetutamente sulla testa, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di __________, come attestato da certificato medico in atti;

condanna ACCU 1 ,

1. alla multa di fr. 200.— (duecento);

2. al pagamento delle tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--, per complessivi fr. 200.-- (duecento);

dà atto che al dibattimento le parti hanno raggiunto un accordo giudiziale secondo cui, a titolo di scuse e risarcimento, la Signora __________ s’impegna a pagare la multa di fr. 200.— (duecento) inflitta con decreto d’accusa cresciuto in giudicato alla parte civile Signora __________;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);

assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

proscioglie __________ dall’accusa di infrazione alla LF sugli stupefacenti;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.-- multa

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 400.-- totale

Il giudice: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 66 e Art. 123 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.