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10.2004.512

Condurre un'autovettura in stato di ubriachezza

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2004.512

Data decisione, Autorità: 28.11.2006, PRPEN

Titolo:

Condurre un'autovettura in stato di ubriachezza

EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL

art. 91 cpv. 1 LCSTR

Incarto n.

10.2004.512/CEG

DA

Bellinzona novembre 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con il Segretario assessore Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1

difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di circolazione in stato di ebrietà

per aver condotto l’autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.29 - max. 1.61 grammi per mille);

fatti avvenuti a __________ il __________;

reato previsto all’art. 91 cpv. 1 vLCStr;

perseguita con decreto d’accusa del 13 dicembre 2004 n. DA 4214/2004 del che propone la condanna:

1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 600.-- (seicento).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.-- (duecento);

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 17 dicembre 2004;

indetto il dibattimento 28 novembre 2006, al quale è comparsa l’accusata personal-mente, assistita dal proprio difensore DI 1, ____ , mentre il Procuratore pubblico con lettera 7 giugno 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentiti il difensore, il quale non contesta i fatti e chiede che venga pronunciata la sola multa, limitata ad un massimo di fr. 1'000.--;

per ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. È ACCU 1 autrice colpevole di circolazione in stato di ebrietà per aver condotto l’autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.29 - max. 1.61 grammi per mille)?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. L’eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1, 3 e 4, come segue ai quesiti posti sub 2 e 5;

dichiara ACCU 1,

autrice colpevole di circolazione in stato di ebrietà (art. 91 cpv. 1 vLCStr) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 4214/ 2004 del 13 dicembre 2004;

condanna ACCU 1,

1. alla pena di 7 (sette) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2. alla multa di fr. 400.— (quattrocento);

3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.-- per complessivi fr. 400.-- (quattrocento);

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;

assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (81014),

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 400.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 250.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 800.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 91 — letto nella versione del 1 dicembre 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 aprile 2008, 1 settembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.