Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

10.2005.175

per aver venduto ripetutamente "bolas" e cosumato ripetutamente cocaina

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.175

Data decisione, Autorità: 10.05.2005, PRPEN

Titolo:

per aver venduto ripetutamente "bolas" e cosumato ripetutamente cocaina

CONSUMO DI STUPEFACENTI OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI

art. 19 cf. 1 LSTUP art. 19a cf. 1 LSTUP

Incarto n.

10.2005.175, 10.2005.203/pg

DA

Bellinzona maggio 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1

(difeso da: DUF 1 )

prevenuto colpevole di

1. ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, ripetutamente venduto cocaina sottoforma di "bolas" per un quantitativo complessivo pari a ca. 7 grammi,

e meglio per avere, nelle sottoelencate occasioni e circostanze:

1.1

fra il mese di agosto 2003 e il mese di settembre 2003 a __________, ripetutamente venduto a __________, un quantitativo complessivo di ca. 10 "bolas" di cocaina;

1.2

fra il mese di agosto 2003 e il mese di novembre 2004 a __________ ripetutamente venduto a __________, un quantitativo complessivo di ca. 5 "bolas" di cocaina;

reato previsto dall'art. 19 cifra 1 LStup;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

2. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, in località imprecisate del canton Ticino nel corso del 2005, ripetutamente consumato un quantitativo imprecisato di cocaina:

reato previsto dall'art. 19a cifra 1 LStup;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa del 6 aprile 2005 n. DA 1371/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

A valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella inflittagli il 20.09.2004 dalla Magistratura dei minorenni del Canton Ticino.

1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione.

2. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di

3 (tre) anni.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

4. Ordina la confisca del telefono cellulare marca Nokia con relativa scheda

Sunrise ed un foglietto contenente codici PIN sequestrati dalla polizia il 10

marzo 2005;

e

infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a __________ nel corso del 2004, ripetutamente venduto a __________ cocaina sottoforma di "bolas" per un quantitativo complessivo pari ad almeno ca. 10 grammi,

reato previsto dall'art. 19 cifra 1 LStup;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa del 28 aprile 2005 n. DA 1695/2005 del Procuratore pubblico Mario Branda, Bellinzona, che propone la condanna:

A valere quale pena aggiuntiva a quella inflittagli il 6 aprile 2005 n. DA 1371/2005 del Procuratore pubblico Mario Branda, Bellinzona.

1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, da espiare.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

viste le opposizioni ai decreti di accusa interposta tempestivamente in data 11 aprile 2005 e 2 maggio 2005;

indetto il dibattimento 10 maggio 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore, l’interprete, mentre il Procuratore pubblico con lettere 20 aprile 2005 e 9 maggio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma dei decreti di accusa impugnati;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede in sostanza il proscioglimento dell’accusato per mancanza di prove per il reato di ripetuta infrazione alla LStup e in via subordinata, nel caso il suo patrocinato fosse riconosciuto colpevole dei reati oggetto del presente procedimento, la riduzione della pena a sessanta giorni di detenzione rimettendosi al giudice per quanto riguarda la pena accessoria dell’espulsione;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. Se __________ è autore colpevole di:

1.1. ripetuta infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti

1.2. ripetuta contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti

per i fatti descritti nei decreti di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere inflitta la pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero.

4. Se deve essere ordinata la confisca del telefono cellulare marca Nokia con relativa scheda Sunrise ed un foglietto contenente codici PIN sequestrati dalla polizia il 10 marzo 2005.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 19 cifra 1, 19 a cifra 1 LStup; 1 OCP 1; 55, 58, 63, 68 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti e ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nei decreti di accusa n. DA 1371/2005 del 6 aprile 2005 e n. DA 1695/2005 del 28 aprile 2005;

condanna ACCU 1

1. alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da dedurre il carcere preventivo sofferto.

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.- .

condanna __________ alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

ordina la confisca del telefono cellulare marca Nokia con relativa scheda Sunrise ed un foglietto contenente codici PIN sequestrati dalla polizia il 10 marzo 2005.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 300.00 spese giudiziarie

fr. 600.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.