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10.2005.183

Vendere, in correità con un terzo, 3 Promissory Notes sapendo che tali titoli non erano validi

AIUTO RICERCA

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Numero d'incarto: 10.2005.183

Data decisione, Autorità: 01.07.2008, PRPEN

Titolo:

Vendere, in correità con un terzo, 3 Promissory Notes sapendo che tali titoli non erano validi

FALSITÀ IN DOCUMENTI

art. 251 cf. 1 CPS

Incarto n.

10.2005.183

DA

Bellinzona luglio 2008

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di 1. ripetuta truffa,

per avere, in due occasioni ed in correità con altri, indotto con astuzia terzi a compiere atti pregiudizievoli per il loro patrimonio, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto;

in specie per avere venduto, a __________, in correità con __________:

1.1. in data 5 maggio 1995, ad un cittadino tedesco rimasto sconosciuto, una Promissory Note emessa a nome della “__________”, __________, nel corso del mese di maggio 1991, a favore di __________, __________ (società di spettanza di ACCU 1), del valore facciale di ITL 576'727'411 (serie SM 1/A), tratta sulla __________, __________, per la somma di DM 125'000.--di cui DM 60'000.-- trattenuti da lui),

1.2. in data 9 maggio 1995, ai cittadini tedeschi __________ e CIVI 1, due Promissory Notes emesse a nome della “__________”, __________, nel corso del mese di maggio 1991, a favore di __________, __________ (società di spettanza di ACCU 1), del valore facciale di ITL 576'727'411 cadauna (serie SM 3/A e 4/A), entrambe tratte sulla __________, __________, per la somma di complessivi DM 260'000.-- (di cui DM 200'000.-- trattenuti da lui),

sapendo che detti titoli non erano validi, in quanto erano stati emessi per una fornitura di merce a __________ di fatto mai eseguita;

fatti avvenuti a Lugano, in data 5 maggio 1995 e, rispettivamente, il 9 maggio 1995;

reato previsto dall’art. 146 cpv. 1 CPS;

2. falsità in documenti,

per avere, in correità con altri, fatto uso di un falso documento a scopo di inganno, al fine di procacciare a sé e ad altri, un indebito profitto;

e meglio,

per avere, a __________, in data 9 maggio 1995, in correità con __________, consegnato ai cittadini tedeschi __________ e CIVI 1, una falsa dichiarazione bancaria, datata, 20 aprile 1995, a nome del __________ di __________, attestante, in urto con la verità, l’impegno della banca di scontare 10 Promissory Notes, emesse a nome della “__________”, __________, tratte sulla __________, __________, al fine di perfezionare la truffa di cui al punto 1.2;

fatti avvenuti a __________, in data 9 maggio 1995;

reato previsto dall’art. 251 cifra 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 30 marzo 2005 n. 1146/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 5 (cinque) anni (art. 55 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4. Rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per la liquidazione di eventuali pretese di risarcimento (art. 267 CPP).

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 14 aprile 2005 dall’accusato;

indetto il dibattimento 1 luglio 2008, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 18 marzo 2008, non è comparso, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di:

1.1. Ripetuta truffa,

1.2. Falsità in documenti,

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

4. Può essere comminata la pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero e, se sì, a quali condizioni?

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 42, 146 cpv. 1, 251 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

1. ripetuta truffa, art. 146 cpv. 1 CPS,

2. falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1146/2005 del 30 marzo 2005;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 300.-- (trecento), per un totale di fr. 27'000.-- (ventisettemila);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2. alla multa di fr. 5’000.-- (cinquemila);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 50 (cinquanta) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio reperti, c/o Comando Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 5000.00 multa

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 500.00 spese giudiziarie

fr. 5800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 267 e Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.