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10.2005.194

disobbedienza a decisioni autorità, perturbamento pubblici servizi, possesso di armi

Rubrum

AIUTO RICERCA

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 25.10.2005, PRPEN

Titolo:

disobbedienza a decisioni autorità, perturbamento pubblici servizi, possesso di armi

DISOBBEDIENZA A DECISIONI DELL'AUTORITÀ PERTURBAMENTO DI PUBBLICI SERVIZI IN GENERALE POSSESSO ILLECITO DI ARMI

art. 33 LARM

CIVI 1

Incarto n.

10.2005.194/195/196/

197/198/199/200/201

DA 1141/1188/1021/1017/1019/1140/ del 2005

Bellinzona ottobre 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Curzio Andreoli in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1

ACCU 2

ACCU 3

ACCU 4

ACCU 5

ACCU 6

ACCU 7

ACCU 8

tutti difesi da: DI 1

ACCU 1

prevenuto colpevole di 1. perturbamento dei pubblici servizi

per avere, a __________, il 23.10.2004, partecipando ad una manifestazione non autorizzata, ponendosi sul campo stradale con altri partecipanti che tenevano teso uno striscione bloccando la circolazione, impedendo all'autopostale della linea __________ di proseguire, intenzionalmente perturbato l'esercizio di un'impresa pubblica di comunicazione;

reato previsto dall’art. 239 cifra 1 CP,

fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

2. disobbedienza a decisioni dell'autorità

per avere, nelle circostanze di cui sopra, sostando sul campo stradale nonostante l'ordine impartito dall'ufficiale della Polizia cantonale con la comminatoria del presente articolo, omesso di ottemperare ad un ordine della competente autorità;

reato previsto dall’art. 292 CP,

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

3. Infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni

per avere, nelle medesime circostanze, senza autorizzazione, tenendo sulla persona una fionda con accessori e proiettili, portato un'arma in luogo pubblico;

reato previsto dall’art. 33 LArm,

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa del 29 marzo 2005 n. 1141/2005 del AINQ 1, che propone la condanna:

1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3. Ordina la confisca e la distruzione di 1 fionda marca "strike" con accessori e proiettili, sequestrata all'accusato il 23.10.2004 (art. 58 CP).

4. Rinvia la parte civile "CIVI 1 " al competente foro per le pretese di tale natura.

ACCU 2,

prevenuta colpevole di 1. perturbamento dei pubblici servizi

per avere, a __________, il 23.10.2004, partecipando ad una manifestazione non autorizzata, ponendosi sul campo stradale con altri partecipanti che tenevano teso uno striscione bloccando la circolazione, impedendo all'autopostale della linea __________ di proseguire, intenzionalmente perturbato l'esercizio di un'impresa pubblica di comunicazione;

reato previsto dall’art. 239 cifra 1 CP,

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

2. disobbedienza a decisioni dell'autorità

per avere, nelle circostanze di cui sopra, sostando sul campo stradale nonostante l'ordine impartito dall'ufficiale della Polizia cantonale con la comminatoria del presente articolo, omesso di ottemperare ad un ordine della competente autorità;

reato previsto dall’art. 292 CP,

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita con decreto d’accusa del 29 marzo 2005 n. 1188/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3. Rinvia la parte civile "CIVI 1 ", al competente foro per le pretese di tale natura;

ACCU 3

prevenuto colpevole di 1. perturbamento dei pubblici servizi

per avere, a __________, il 23.10.2004, partecipando ad una manifestazione non autorizzata, ponendosi sul campo stradale con altri partecipanti che tenevano teso uno striscione bloccando la circolazione, impedendo all'autopostale della linea __________ di proseguire, intenzionalmente perturbato l'esercizio di un'impresa pubblica di comunicazione;

reato previsto dall’art. 239 cifra 1 CP,

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

2. disobbedienza a decisioni dell'autorità

per avere, nelle circostanze di cui sopra, sostando sul campo stradale nonostante l'ordine impartito dall'ufficiale della Polizia cantonale con la comminatoria del presente articolo, omesso di ottemperare ad un ordine della competente autorità;

reato previsto dall’art. 292 CP,

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa del 21 marzo 2005 n. 1021/2005 del AINQ 1, che propone la condanna:

1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3. Ordina la confisca e la distruzione, cresciuto in giudicato il decreto d’accusa, dello scalpello di metallo, colore arancio sequestrato dalla Polizia il 23.10.2004 (art. 58 CP).

4. Rinvia la parte civile "La CIVI 1 ", al competente foro per le pretese di tale natura;

ACCU 4,

prevenuto colpevole di 1. perturbamento dei pubblici servizi

per avere, a __________, il 23.10.2004, partecipando ad una manifestazione non autorizzata, ponendosi sul campo stradale con altri partecipanti che tenevano teso uno striscione bloccando la circolazione, impedendo all'autopostale della linea __________ di proseguire, intenzionalmente perturbato l'esercizio di un'impresa pubblica di comunicazione;

reato previsto dall’art. 239 cifra 1 CP,

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

2. disobbedienza a decisioni dell'autorità

per avere, nelle circostanze di cui sopra, sostando sul campo stradale nonostante l'ordine impartito dall'ufficiale della Polizia cantonale con la comminatoria del presente articolo, omesso di ottemperare ad un ordine della competente autorità;

reato previsto dall’art. 292 CP,

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa del 21 marzo 2005 n. 1017/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3. Rinvia la parte civile "CIVI 1", al competente foro per le pretese di tale natura.

4. Ordina il dissequestro e le restituzione all'accusato, cresciuto in giudicato il decreto d’accusa, del rullino fotografico sequestrato nel corso del controllo;

ACCU 5

prevenuta colpevole di perturbamento dei pubblici servizi

per avere, a __________, il 23.10.2004, partecipando ad una manifestazione non autorizzata, ponendosi sul campo stradale con altri partecipanti che tenevano teso uno striscione bloccando la circolazione, impedendo all'autopostale della linea __________ di proseguire, intenzionalmente perturbato l'esercizio di un'impresa pubblica di comunicazione;

reato previsto dall’art. 239 cifra 1 CP,

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita con decreto d’accusa del 21 marzo 2005 n. 1019/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3. Rinvia la parte civile "CIVI 1 ", al competente foro per le pretese di tale natura.

ACCU 6

prevenuto colpevole di 1. perturbamento dei pubblici servizi

per avere, a __________, il 23.10.2004, partecipando ad una manifestazione non autorizzata, ponendosi sul campo stradale con altri partecipanti che tenevano teso uno striscione bloccando la circolazione, impedendo all'autopostale della linea __________ di proseguire, intenzionalmente perturbato l'esercizio di un'impresa pubblica di comunicazione;

reato previsto dall’art. 239 cifra 1 CP,

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

2. disobbedienza a decisioni dell’autorità

per avere, nelle circostanze di cui sopra, sostando sul campo stradale nonostante l'ordine impartito dall'ufficiale della Polizia cantonale con la comminatoria del presente articolo, omesso di ottemperare ad un ordine della competente autorità;

reato previsto dall’art. 292 CP,

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa del 29 marzo 2005 n. 1140/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3. Rinvia la parte civile "CIVI 1 ", al competente foro per le pretese di tale natura;

ACCU 8

prevenuta colpevole di perturbamento di pubblici servizi

per avere, a __________, il 23.10.2004, partecipando ad una manifestazione non autorizzata, ponendosi sul campo stradale con altri partecipanti che tenevano teso uno striscione bloccando la circolazione, impedendo all'autopostale della linea __________ di proseguire, intenzionalmente perturbato l'esercizio di un'impresa pubblica di comunicazione;

reato previsto dall’art. 239 cifra 1 CP,

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita con decreto d’accusa del 21 marzo 2005 n. 1018/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano il 23.02.2004, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.

ACCU 7

prevenuto colpevole di 1. perturbamento dei pubblici servizi

per avere, a __________, il 23.10.2004, partecipando ad una manifestazione non autorizzata, ponendosi sul campo stradale con altri partecipanti che tenevano teso uno striscione bloccando la circolazione, impedendo all'autopostale della linea __________ di proseguire, intenzionalmente perturbato l'esercizio di un'impresa pubblica di comunicazione;

reato previsto dall’art. 239 cifra 1 CP,

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

2. disobbedienza a decisioni dell’autorità

per avere, nelle circostanze di cui sopra, sostando sul campo stradale nonostante l'ordine impartito dall'ufficiale della Polizia cantonale con la comminatoria del presente articolo, omesso di ottemperare ad un ordine della competente autorità;

reato previsto dall’art. 292 CP,

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa del 29 marzo 2005 n. 1187/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3. Rinvia la parte civile "CIVI 1 ", al competente foro per le pretese di tale natura;

viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 31 marzo 2004, 5 aprile 2005, 6 aprile 2005, 11 aprile 2005;

indetto il pubblico dibattimento 25 ottobre 2005, al quale hanno partecipato:

,;

,;

preso atto dell’assenza ingiustificata delle accusate:

- ACCU 5;

- ACCU 8

nei confronti delle quali si procede nelle forme contumaciali;

accertate le generalità degli accusati e data lettura dei decreti d'accusa;

preso atto che il Procuratore pubblico, avendo eseguito ulteriori accertamenti, ha abbandonato l’imputazione di violazione della Legge federale sulle armi e sulle munizioni nei confronti di ACCU 1;

proceduto all'interrogatorio degli accusati;

sentito il teste __________

sentito il Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma dei decreti di accusa, ritenuto che per ACCU 1, tenuto conto dell’abbandono del reato di violazione della LF sulle armi e munizioni, è chiesta la stessa pena che per gli altri imputati, ossia 3 giorni di detenzione sospesi per un periodo di prova di 2 anni; non si oppone al dissequestro della fionda avendo accertato che il tipo posto sotto sequestro non rientra nella legislazione sulle armi;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento di tutti gli imputati;

sentiti da ultimo gli accusati;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. Se ACCU 1, ACCU 2, ACCU 3, ACCU 4 , ACCU 6 e ACCU 7 sono autori colpevoli di:

1.1. perturbamento di pubblici servizi?

1.2. disobbedienza a decisioni dell’autorità?

per i fatti descritti nei decreti di accusa a loro carico.

2. Se ACCU 5 e ACCU 8 sono autrici colpevoli di perturbamento di pubblici servizi per i fatti descritti nei decreti di accusa a loro carico.

3. Sulla pena e sulle spese.

4. Se deve essere ordinato il dissequestro della fionda marca “strike” con accessori e proiettili, sequestrata all’accusato ACCU 1 il 23 ottobre 2004.

5. Se deve essere ordinata la confisca e la distruzione dello scalpello di metallo, colore arancio, sequestrato dalla Polizia il 23 ottobre 2004 a ACCU 3.

6. Se deve essere ordinato il dissequestro e la restituzione all’accusato ACCU 4 a crescita in giudicato della sentenza, del rullino fotografico sequestrato nel corso del suo controllo.

7. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena di 20 (venti) giorni di detenzione decretata nei confronti dell’accusata ACCU 8 dal Ministero pubblico del Canton Ticino il 23 febbraio 2004.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 63, 239 cifra 1, 292 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1 ACCU 2, ACCU 3, ACCU 4, ACCU 5 ACCU 6, ACCU 8, ACCU 7,

dall’imputazione di perturbamento di pubblici servizi per i fatti descritti nei decreti di accusa a loro carico.

dichiara ACCU 1, ACCU 2, ACCU 3, ACCU 4, ACCU 6, ACCU 7,

autori colpevoli di disobbedienza a decisioni dell'autorità per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nei decreti di accusa n. 1141/2005 – 1188/2005 – 1021/2005 – 1017/2005 – 1140/2005 - 1187/2005 del 21 e 29 marzo 2005.

condanna ACCU

1. alla multa di fr. 200.-;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

condanna ACCU

1. alla multa di fr. 200.-;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

condanna ACCU

1. alla multa di fr. 200.-;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

condanna ACCU

1. alla multa di fr. 200.-;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

condanna ACCU 6,

1. alla multa di fr. 200.-;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

condanna ACCU

1. alla multa di fr. 200.-;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

ordina il dissequestro e la riconsegna immediata a ACCU 1 di una fionda marca “strike”, sequestrata il 23 ottobre 2004.

ordina il dissequestro e la restituzione a ACCU 3 dello scalpello di metallo, colore arancio, sequestrato dalla Polizia il 23 ottobre 2004.

ordina il dissequestro e la restituzione a ACCU 4 del rullino fotografico sequestrato nel corso del suo controllo.

assegna ai condannati il termine di tre mesi per il pagamento della multa e li avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

carica allo Stato gli oneri dei procedimenti nei confronti di ACCU 5 e ACCU 8;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 7

fr. 200.00 multa

fr. 50.00 tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 300.00 totale

Distinta spese a carico di ACCU 6,

fr. 200.00 multa

fr. 50.00 tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 300.00 totale

Distinta spese a carico di ACCU 4

fr. 200.00 multa

fr. 50.00 tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 300.00 totale

Distinta spese a carico di ACCU 3,

fr. 200.00 multa

fr. 50.00 tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 300.00 totale

Distinta spese a carico di ACCU 2,

fr. 200.00 multa

fr. 50.00 tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 300.00 totale

Distinta spese a carico di ACCU 1,

fr. 200.00 multa

fr. 50.00 tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 58 e Art. 292 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, Art. 33 — letto nella versione del 1 marzo 2002; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 maggio 2007, 12 dicembre 2008, 28 luglio 2010, 1 dicembre 2010, 16 luglio 2012, 1 settembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2016, 15 agosto 2019, 14 dicembre 2019, 1 settembre 2020, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023 e 1 settembre 2023.