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10.2005.202

impiego di carte di credito di illecita provenienza

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 20.10.2005, PRPEN

Titolo:

impiego di carte di credito di illecita provenienza

FALSITÀ IN DOCUMENTI TRUFFA

art. 146 cpv. 1 CPS art. 251 cf. 1 CPS

CIVI 1

Incarto n.

10.2005.202/rol

DA

Bellinzona ottobre 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Marisa Romeo in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1

(difeso da: DI 1,)

prevenuto colpevole di 1. ripetuta truffa, consumata e mancata,

per avere,

a __________, in diverse occasioni nel periodo dal __________,

al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, astutamente ingannato per complessivi frs. 5'674,50 rispettivamente tentato di ingannare per complessivi frs. 1'659,50 gli organi ed i funzionari della società di emissione di carte di credito CIVI 1, inducendoli a credere, contrariamente al vero, che le carte di credito fossero utilizzate dai legittimi proprietari, mentre in realtà sapeva o doveva presumere trattarsi di carte di credito di illecita provenienza, ottenendo il versamento da parte della società di emissione delle carte per complessivi frs. 5'674,50; e meglio per avere,

1.1. in cinque occasioni nel periodo dal __________,

utilizzato, mediante strisciata nell'apposito lettore computerizzato (terminalcard), la carta di credito __________ intestata a tale __________ di illecita provenienza,

per il pagamento di prestazioni acquistate presso il Ristorante __________ di sua proprietà, per complessivi frs. 2'436.--;

1.2. in cinque occasioni nel periodo dal __________,

utilizzato, mediante strisciata nell'apposito lettore computerizzato (terminalcard), la carta di credito __________ intestata a tale __________ di illecita provenienza,

per il pagamento di prestazioni acquistate presso il Ristorante __________ di sua proprietà per complessivi frs. 2'450.--;

1.3. in cinque occasioni nel periodo dal 29 giugno 2001 al 13 luglio 2001,

utilizzato, mediante strisciata nell'apposito lettore computerizzato (terminalcard), la carta di credito __________ intestata a tale __________ di illecita provenienza,

per il pagamento di prestazioni acquistate presso il Ristorante __________ di sua proprietà, per complessivi frs. 2'448.--;

reato previsto art. 146 cpv. 1 CP;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

2. ripetuta falsità in documenti

per avere,

agendo quale titolare del Ristorante __________, in diverse occasioni nel periodo dal __________, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, fatto uso di documenti falsi, in particolare facendo uso dei vouchers dipendenti dall'utilizzo delle carte di illecita provenienza di cui ai punti 1.1, 1.2. e 1.3, sapendo o dovendo presumere dalle circostanze che le firme riportate sugli stessi erano false in quanto non apposte dai legittimi titolari delle carte di credito, inserendoli poi nella documentazione contabile del proprio esercizio pubblico e trasmettendoli alla società di emissione delle carte di credito;

reato previsto art. 251 cifra 1 CP; in parte in relazione con l'art. 22 CP;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa n. 1533/2005 di data 18 aprile 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 2 (due) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 200.--.

3. Rinvia la parte civile al competente foro per eventuali pretese di

risarcimento.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 aprile 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento 20 ottobre 2005, al quale sono comparsi il Sostituto Procuratore pubblico __________ in sostituzione del Procuratore pubblico AINQ 1, l’accusato personalmente e il difensore DI 1;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il Sostituto Procuratore pubblico, il quale ritiene la pena commisurata e chiede la conferma integrale del decreto d’accusa;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1. ripetuta truffa, consumata e mancata

1.2. ripetuta falsità in documenti

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 146 cpv. 1, 251 cifra 1 CP; in parte in relazione con l'art. 22 CP; richiamati gli art. 18, 36, 41, 62 e 63 CP; 9 e segg., 178, 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ripetuta truffa, consumata e mancata e ripetuta falsità in documenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1533/2005 del 18 aprile 2005;

condanna ACCU 1

1. alla pena di 2 (due) mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni;

2.al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.-;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

dà atto che la parte civile con scritto 15 luglio 2005 ha ritirato la costituzione di parte civile;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1,

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 250.00 spese giudiziarie

fr. 450.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 18, Art. 22, Art. 36, Art. 41, Art. 62, Art. 63 e Art. 146 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.