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10.2005.206

colpito con diversi pugni

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 11.11.2005, PRPEN

Titolo:

colpito con diversi pugni

LESIONE SEMPLICE VIE DI FATTO

1. Guy CIVI 1Schmid, Vicolo Fontanile 4A, 6855 Stabio

patr. da: Avv. Andrea PR 1Carri, Chiasso,

2. Alessandro LESA 1Vaccarino, Via Al Roseto 12, 6877 Coldrerio

3. Avv. Roberto LESA 2Torrente, Via Beltramina 20b, 6900 Lugano

Incarto n.

10.2005.206

DA

Bellinzona novembre 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Curzio Andreoli in qualità di segretario, per giudicare

Matteo ACCU 1Pons, di Giorgio e Elisabetta nata Bombardieri, nato a Mendrisio il 6 marzo 1982, attinente di Faido, celibe, agente di polizia

(difeso da: DI 1Avv. Egidio Mombelli, Chiasso)

prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici

per avere, a __________Balerna in data __________11 aprile 2004, colpito al volto con diversi pugni CIVI 1SCHMID Guy che era disteso a terra inerme, provocandogli le lesioni attestate dai certificati medici del __________17.05.2004 e del __________06.07.2004 del Dr. Med. __________Michel-Eric Fritz nonché del __________25.06.2004 della Dr.ssa __________Manuela Undurraga dell'Ospedale __________Beata Vergine;

2. vie di fatto

per avere, a __________Balerna in data __________11 aprile 2004, commesso vie di fatto contro LESA 1VACCARINO Alessandro, che era trattenuto da terzi, colpendolo al volto con diversi pugni;

reati previsti dagli art. 123 cifra 1 e 126 cpv. 1 CP;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa n. 1086/2005 di data 14 aprile 2005 del Procuratore pubblico Marco AINQ 1Villa, Lugano, che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1Schmid Guy, __________Stabio è rinviata al competente foro civile.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.--;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 28 aprile 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento 11 ottobre 2005, al quale sono comparsi l’accusato, il difensore, il patrocinatore e il Procuratore pubblico;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa;

il Giudicepreso atto prende atto che tra l’accusato e la parte civile CIVI 1Schmid è stato raggiunto in separata sede un accordo e che in conseguenza dello stesso è stata ritirata la querela per il reato di lesioni semplici;

rilevato che il procedimento dipendente dalla querela di CIVI 1 viene stralciato dai ruoli e che il dibattimento prosegue quindi per il solo reato di vie di fatto;, ritenuto che lo stralcio per l’altro reato avverrà con atto separato o con decisione di merito;

il Procuratore pubblicoritenuto che il prende atto del ritiro della querela per il reato principale e confermando la sussistenza del reato restante di vie di fatto in base agli atti dell’incarto, a parziale modifica del decreto di accusa oggetto del procedimento, propone come proposta di pena la condanna di ACCU 1Pons Matteo alla pena di fr. 500.— di multa oltre al pagamento delle tasse e delle spese di giustizia di fr. 450.— complessivi, oltre a quelli di questa sede;

il difensoreconsiderato che il difensore dopo aver preso atto della proposta di pena dichiara a nome e per conto di ACCU 1Pons Matteo di accettare la stessa, oltre alle tasse e alle spese di giustizia, chiedendo al Giudice giudice di contenere le spese di questa procedura;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1Matteo Pons è autore colpevole di vie di fatto

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. 2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 63, 126 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1Matteo Pons,

autore colpevole di vie di fatto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1086/2005 del 14 aprile 2005;

condanna ACCU 1Matteo Pons,

1. alla multa di fr. 500.--;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.--;.

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Procuratore pubblico Marco Villa, Via Pretorio 16, Lugano,

Matteo Pons, c/o avv. Egidio Mombelli, Via Motta 10, Chiasso,

Avv. Egidio Mombelli, Via Motta 10, Chiasso,

Guy Schmid, Vicolo Fontanile 4A, Stabio,

Avv. Andrea Carri, Corso San Gottardo 38, Chiasso,

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il segretario:

Distinta spese a carico di Matteo ACCU 1Pons,

fr. 500.00 multa

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 350.00 spese giudiziarie

fr. 950.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 63 e Art. 126 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.