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10.2005.281

Abbandono del luogo dell'incidente dopo aver perso la padronanza di guida a causa dell'alcool.

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 19.01.2006, PRPEN

Titolo:

Abbandono del luogo dell'incidente dopo aver perso la padronanza di guida a causa dell'alcool.

EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE INOSSERVANZA DEI DOVERI IN CASO DI INFORTUNIO

art. 32 cpv. 1 LCSTR art. 90 cf. 1 LCSTR art. 91 cpv. 1 LCSTR

LESA 1

Incarto n.

10.2005.281/CEG

DA

Bellinzona gennaio 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,

per aver condotto l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min.

1.69 - max. 2.19 grammi per mille);

2. infrazione alle norme della circolazione,

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a destra, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua sinistra cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva laterale;

3. inosservanza dei doveri in caso d’infortunio,

per aver abbandonato il luogo dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

fatti avvenuti a __________, autostrada A2, il __________;

reati previsti dagli art. 91 cpv. 1 LCStr, risp. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; risp. 92 cpv. 1 LCStr in relazione con l’art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 23 maggio 2005 n. DA 1934/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento);

vista l’opposizione parziale (limitatamente ai capi d’accusa n. 2 e 3) al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 3 giugno 2005;

indetto il dibattimento 19 gennaio 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, assistito dal proprio difensore DI 1__________, mentre il Procuratore pubblico AINQ 1 con lettera 18 novembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa;

preliminarmente la difesa dà atto che l’opposizione al decreto è solo parziale e non riguarda il reato di guida in stato di inattitudine, per aver condotto, a __________, autostrada A2, il __________, l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.69 - max. 2.19 grammi per mille);

proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dall’accusa di inosservanza dei doveri in caso d’infortunio argomentando che difetta completamente l’elemento soggettivo del reato, ritenuto che non è mai stata intenzione dell’accusato darsi alla fuga. La polizia è tuttavia intervenuta immediatamente, pochi attimi dopo l’infortunio, senza nemmeno permettere all’accusato di fare in tempo ad urinare, prova ne sia, a valere anche del brevissimo tempo trascorso dall’infortunio, che egli non ha avuto modo di contenersi facendosela addosso.

La commisurazione della pena non deve tener conto di quanto giudicato dalla Pretura penale in data 7.4.2005, poiché trattasi di mero giudizio amministrativo (contravvenzionale) e non penale.

Egli chiede quindi che la pena sia ridotta ad un massimo di 15 giorni sospesa condizionalmente e che la pena pecuniaria venga limitata a fr. 500.--, percependo l’accusato, padre di una bambina di cinque anni e sposato con una casalinga, fr. 3'000.— mensili di stipendio quale dipendente di un ristorante a Locarno. Postula infine la rifusione di ripetibili;

per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1. infrazione alle norme della circolazione, per avere, a __________, autostrada A2, il __________, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a destra, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua sinistra cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva laterale?

1.2. inosservanza dei doveri in caso d’infortunio, per avere, a __________, autostrada A2, il __________, abbandonato il luogo dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia?

2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

2.1. La pena deve essere considerata aggiuntiva a quella inflittagli il 7.4.2005 dalla Pretura penale?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. Devono essere assegnate ripetibili e se sì in quale misura?

6. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1.1., 2., 3. e 4. ; negativamente ai quesiti posti sub 1.2., 2.1. e 5.;

dichiara ACCU 1,

autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 1 LCStr), per avere, a __________, autostrada A2, il __________, circolando in stato di inattitudine, in una curva per lui piegante a destra, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua sinistra cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva laterale;

dà atto che il decreto d’accusa è cresciuto in giudicato per quanto attiene il reato di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) per aver condotto, a __________ il __________ l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.69 - max. 2.19 grammi per mille), in quanto non oggetto di opposizione;

condanna ACCU 1,

1. alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2. alla multa di fr. 700.— (settecento);

3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.-- per complessivi fr. 550.-- (cinquecentocinquanta);

4. non vengono assegnate ripetibili;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

proscioglie ACCU 1 dall’accusa di inosservanza dei doveri in caso d’infortunio;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (1105),

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 700.-- multa

fr. 300.-- tassa di giustizia

fr. 250.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 1'250.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 26, Art. 27, Art. 31, Art. 32, Art. 34, Art. 51 e Art. 91 — letto nella versione del 1 dicembre 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 aprile 2008, 1 settembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 2, Art. 3 e Art. 7 — letto nella versione del 1 ottobre 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 aprile 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.