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10.2005.421

ripetutamente offeso e graffiato in profondità un braccio

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Numero d'incarto: 10.2005.421

Data decisione, Autorità: 08.11.2005, PRPEN

Titolo:

ripetutamente offeso e graffiato in profondità un braccio

INGIURIA LESIONE SEMPLICE MINACCIA

1. LESA 1

2. LESA 2

Incarto n.

10.2005.421, 10.2005.491

DA

DA

Bellinzona novembre 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1

prevenuta colpevole di ripetuta ingiuria

per avere, a __________, nel periodo __________, ripetutamente offeso l’onore di LESA 2 proferendo al suo indirizzo le seguenti espressioni “terrona, bastarda, troia, puttana, porca libidinosa, porca, cesso” e similari;

reato previsto dall’art. 177 CP;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita con decreto d’accusa n. 3092/2005 di data 25 agosto 2005 del AINQ 2 che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla multa di fr. 600.--.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

e inoltre

prevenuta colpevole di 1. lesioni semplici

per avere, in data __________, ad __________, in __________, durante la manifestazione “__________” graffiando in profondità il braccio sinistro di LESA 1 cagionatole lesioni di cui al certificato medico agli atti;

2. ingiuria

per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al sub 1, tacciandola di “cretina” offeso l’onore di LESA 1;

3. minaccia

per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al sub 1, proferendo l’espressione “ti ammazzo” incusso spavento a LESA 1;

reati previsti dagli art. 123 cifra 1 cpv. 2, 177, 180 cpv. 1 CP;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita con decreto d’accusa n. 3575/2005 di data 26 settembre 2005 del AINQ 1, Lugano, che propone la condanna dell’accusata:

1. Alla multa di fr. 500.--.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di arresto decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino il __________, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova;

viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 30 agosto 2005 e 12 ottobre 2005;

indetto il dibattimento 8 novembre 2005, al quale è comparsa l’accusata e la parte lesa mentre AINQ 2 con lettera 3 ottobre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentita da ultima l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di:

1.1. lesioni semplici

1.2. ripetuta ingiuria

1.3. minaccia

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di arresto decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino il __________.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 11, 41, 63, 66, 68, 123 cifra 1 cpv. 2, 177, 180 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1,

dal reato di minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3575/2005 del 26 settembre 2005.

dichiara ACCU 1,

autrice colpevole di lesioni semplici e ripetuta ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nei decreti di accusa n. 3092/2005 del 25 agosto 2005 e n. 3575/2005 del 26 settembre 2005.

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 700.-;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di arresto decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino il __________.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 700.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 1'050.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 177 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.