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10.2005.506

soggiorno illegale (5 giorni) di una straniera dopo il matrimonio con uno svizzero

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.506

Data decisione, Autorità: 03.03.2006, PRPEN

Titolo:

soggiorno illegale (5 giorni) di una straniera dopo il matrimonio con uno svizzero

SOGGIORNO ILLEGALE

art. 23 cpv. 1 LDDS

Incarto n.

10.2005.506

DA

Bellinzona marzo 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

per aver soggiornato illegalmente in Svizzera, segnatamente a Locarno, ininterrottamente nel periodo 20 giugno 2005 - 5 ottobre2005, priva del necessario permesso di Polizia degli stranieri;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 23 cpv. 1 LDDS;

perseguita con decreto d’accusa del 24 ottobre 2005 n. DA 3977/2005 del AINQ 1, che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro tre mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 28 ottobre 2005 dal difensore;

indetto il dibattimento 3 marzo 2006, al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale postula il proscioglimento, in quanto si è trattato di un errore sui fatti commesso in buona fede. In via subordinata egli chiede di mandare la sua assistita esenta da pena;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputata è autrice colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3977/2005 del 24 ottobre 2005?

2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L’eventuale condanna deve essere iscritta al casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 23 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS,

per aver soggiornato illegalmente in Svizzera, segnatamente a Locarno, ininterrottamente nel periodo 21 settembre 2005 - 26 settembre 2005, priva del necessario permesso di Polizia degli stranieri;

manda ACCU 1

esente da pena;

carica all’imputata la tassa e le spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio federale della migrazione, Berna,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 50.00 tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

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