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10.2005.52

Esercitare illegalmente la prostituzione e svolgere attività lucrativa sprovvista di permesso di Polizia degli stranieri

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 01.07.2005, PRPEN

Titolo:

Esercitare illegalmente la prostituzione e svolgere attività lucrativa sprovvista di permesso di Polizia degli stranieri

ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE LAVORO SENZA PERMESSO

art. 199 CPC-TI art. 23 cpv. 6 LDDS

Incarto n.

10.2005.52

DA

Bellinzona

1° luglio 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Lucia Andina per giudicare

ACCU 1

(difesa da: DI 1)

prevenuta colpevole di 1. esercizio illecito della prostituzione

per avere,

· a __________, presso __________, dal __________ per un imprecisato periodo

· a __________, presso __________ dal __________ per un imprecisato periodo

· a __________, presso __________ dal __________ per un imprecisato periodo

· a __________, presso __________ dal __________ per un imprecisato periodo

· a __________, presso __________ dal __________ al __________

infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell'esercizio della prostituzione, omettendo di notificarsi alla polizia cantonale;

2. contravvenzione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al sub. 1 svolto attività lucrativa abusiva, omettendo di notificarsi ed essendo priva del richiesto permesso di polizia degli stranieri;

reati previsti dagli art. 199 CP; 23 cpv. 6 LDDS; richiamati gli art. 5 e 8 LEsProst;

fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita con decreto d’accusa n. 291/2005 di data 22 gennaio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla multa di fr. 300.--.

2. Non si prelevano né tasse di giustizia né spese giudiziarie;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 2 febbraio 2005 dall'accusata;

indetto il dibattimento 1° luglio 2005, al quale sono comparsi il difensore e il Sost. Procuratore pubblico mentre l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 4/7 marzo 2005, non è comparsa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 63, 199 CP; 23 cpv. 6 LDDS; richiamati gli art. 5 e 8 LEsProst; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di:

1.1. esercizio illecito della prostituzione

1.2. contravvenzione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

dichiara ACCU autrice colpevole di esercizio illecito della prostituzione e contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 291/2005 del 22 gennaio 2005;

condanna ACCU

1. alla multa di fr. 300.-;

2.

al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 63 e Art. 199 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.