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10.2005.534

aiutare un minorenne a rompere il vetro di un distributore automatico di cibi e bibite e a tentare di sottrarne il contenuto.

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 16.05.2006, PRPEN

Titolo:

aiutare un minorenne a rompere il vetro di un distributore automatico di cibi e bibite e a tentare di sottrarne il contenuto.

DANNEGGIAMENTO FURTO

art. 139 cf. 1 CPS art. 144 cpv. 1 CPS

CIVI 1

Incarto n.

10.2005.534/CEG

DA

Bellinzona maggio 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di 1 . complicità in tentato furto,

per avere, a __________, il 13.7.2005, a scopo d’indebito profitto, in danno del distributore automatico di cibi e bibite della CIVI 1, accompagnandolo in luogo col proprio autoveicolo ed attendendolo all’interno dello stesso, aiutato il minore __________ a tentare di sottrarre il contenuto del citato distributore al fine di appropriarsene;

2. complicità in danneggiamento,

per avere, nelle circostanze di cui sopra, trasportandolo in luogo munito di martello da gessatore, aiutato il minore __________ a cagionare un danno al cristallo del distributore sopraccitato;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 139 cifra 1 e 144 cpv. 1 CP, richiamati gli art. 21 e 25 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 22 agosto 2005 n. DA 2943/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento);

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 5 settembre 2005;

indetto il dibattimento 16 maggio 2006, al quale è comparso il solo accusato, mentre il AINQ 1 con lettera 2 febbraio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; il quale postula il proprio proscioglimento da entrambi i capi d’accusa;

sentito da ultimo nuovamente l’accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1. complicità in tentato furto, per avere, a __________, il 13.7.2005, a scopo d’indebito profitto, in danno del distributore automatico di cibi e bibite della CIVI 1, accompagnandolo in luogo col proprio autoveicolo ed attendendolo all’interno dello stesso, aiutato il minore __________ a tentare di sottrarre il contenuto del citato distributore al fine di appropriarsene?

1.2. complicità in danneggiamento, per avere, nelle circostanze di cui sopra, trasportandolo in luogo munito di martello da gessatore, aiutato il minore __________ a cagionare un danno al cristallo del distributore sopraccitato?

2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente ai quesiti posti sub

1.1. e 1.2., decaduti gli altri;

proscioglie ACCU 1

dalle accuse di complicità in tentato furto (art. 139 cifra 1 in relazione con art. 21 e 25 CP) e di complicità in danneggiamento (art. 144 cpv. 1 in relazione con art. 25 CP) per quanto avvenuto a __________ il 13 luglio 2005;

assegna le tasse e le spese allo Stato;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 1, Art. 21, Art. 25 e Art. 144 — letto nella versione del 1 aprile 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.