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10.2005.539

ripetuta circolazione con il motorino nonostante la revoca della licenza di condurre e senza la prescritta assicurazione RC

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.539

Data decisione, Autorità: 03.03.2006, PRPEN

Titolo:

ripetuta circolazione con il motorino nonostante la revoca della licenza di condurre e senza la prescritta assicurazione RC

GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE

art. 95 cf. 2 LCSTR art. 145 cf. 4 OAC

Incarto n.

10.2005.539

DA

Bellinzona marzo 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di 1. ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,

per aver ripetutamente condotto il ciclomotore Piaggio targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 6 novembre 1997 per un periodo indeterminato;

fatti avvenuti a __________ il 20 settembre 2005 ed in altre imprecisate località e date precedenti;

reato previsto dall’art 95 cifra 2 LCStr;

2. ripetuta circolazione senza licenza di circolazione

per aver ripetutamente condotto il ciclomotore surriferito senza la licenza di circolazione richiesta, sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

fatti avvenuti a __________ il 20 settembre 2005 ed in altre imprecisate località e date precedenti;

reato previsto dall’art 145 cifra 3 cpv. 1 e cifra 4 OAC;

perseguito con decreto d’accusa del 31 ottobre 2005 n. DA 4054/2005 del Procuratore pubblico AINQ 1, che propone la condanna:

1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena di 6 (sei) mesi di detenzione inflittagli dalle Assise Correzionali di Riviera il 23 settembre 2003, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).

5. La condanna verrà iscritta al casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art 80 CPS, rispettivamente dall’art 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 15 novembre 2005 dall’accusato;

indetto il dibattimento 3 marzo 2006, al quale ha partecipato l’imputato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da l'accusato, il quale non contesta il reato di circolazione di circolazione, mentre per l’accusa di ripetuta circolazione nonostante la revoca, chiede, in via principale, il proscioglimento dall’accusa e, in via subordinata, postula una massiccia riduzione della pena e della multa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore colpevole di:

1.1. Ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca

1.2. Ripetuta circolazione senza licenza di circolazione,

per i fatti commessi nella circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 4054/2005 del 31 ottobre 2005?

2. In caso affermativo deve, e se sì, in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

4. L’eventuale condanna deve essere iscritta al casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5. Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena di 6 mesi di detenzione inflittagli dalle Assise Correzionali di Riviera il 23 settembre 2003, e se sì a quali condizioni ?

6. A chi vanno caricate le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 95 LCStr; 145 OAC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. ripetuta guida nonostante la revoca della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr,

per aver ripetutamente condotto il ciclomotore Piaggio targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 6 novembre 1997 per un periodo indeterminato;

fatti avvenuti ad __________ il 20 settembre 2005 ed in altre imprecisate località e date precedenti;

2. ripetuta circolazione senza l’assicurazione sulla responsabilità civile, art. 145 cifra 4 OAC,

per aver ripetutamente condotto il ciclomotore surriferito, sapendo o dovendo sapere, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

fatti avvenuti ad __________ il 20 settembre 2005 ed in altre imprecisate località e date precedenti;

condanna ACCU 1

1. alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

2. alla multa di fr. 100.-- (cento);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

non revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena di 6 (sei) mesi di detenzione inflittagli dalle Assise Correzionali di Riviera il 23 settembre 2003, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 multa

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 350.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 95 — letto nella versione del 1 dicembre 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 aprile 2008, 1 settembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.