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10.2005.540

Portare fuori dalla propria dimora un fucile senza possedere la necessaria autorizzazione.

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 27.10.2006, PRPEN

Titolo:

Portare fuori dalla propria dimora un fucile senza possedere la necessaria autorizzazione.

POSSESSO ILLECITO DI ARMI

art. 33 cpv. 1 LARM

LESA 1

Incarto n.

10.2005.540

DA

Bellinzona ottobre 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di delitto contro la LF sulle armi, art. 33 cpv. 1 LArm

per avere, il 1. agosto 2005, tra __________ e __________, senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione di porto d’armi, portato fuori dalla propria dimora un fucile sovrapposto cal. 12;

perseguito con decreto d’accusa del 7 novembre 2005 n. DA 4134/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 4 CP).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sartà cancellata entro un anno se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, 106 cpv. 3 CP).

Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 15/16 novembre 2005;

indetto il dibattimento 27 ottobre 2006, al quale hanno preso parte l’accusato e il suo patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 2/3 agosto 2006, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e del teste;

sentito il difensore, avv. DI 1, __________, il quale, alla luce delle incongruenze temporali, vuole escludere d’entrata che si sia trattato di una macchinazione. Il giorno del trasporto sarebbe stato un sabato, il 30 di luglio 2005, e ciò è incontrovertibilmente attestato dalla fattura emessa il 31 luglio 2005 dalla ditta __________ per un trasporto sul monte effettuato il giorno prima. Aggiunge che, a prescindere dal motivo di non andare a __________, l’istruttoria ha potuto accertare che l’imputato e il teste volevano andare al tiro di __________. Il patrocinatore dell’imputato invoca l’art. 28 LArm, specificando che i due volevano andare a tirare a __________ dove era previsto una competizione di tiro al piattello proprio il 30 luglio 2005. Conclude che gli art. 27 e 33 LArm non risulterebbero nella fattispecie applicabili, chiedendo, in sostanza, il proscioglimento del suo cliente o, in via sussidiaria, di mandarlo esente da pena in virtù dell’art. 33 cpv. 2 LArm;

sentito per ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale si rimette al giudizio del giudice;

posti a giudizio, con il consenso del difensore, i seguenti quesiti

1. È ACCU 1, __________, autore colpevole di delitto contro la LF sulle armi, art. 33 cpv. 1 LArm,

per avere, il 1. agosto 2005, tra __________ e __________, senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione di porto d’armi, portato fuori dalla propria dimora un fucile sovrapposto cal. 12?

2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere comminata?

3. In caso di condanna, la pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?

4. A chi il carico della tassa e delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 32 cpv. 1 Cost, 6 cifra 2 CEDU, 27 e 33 LArm, 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti,

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di delitto contro la LF sulle armi, art. 33 cpv. 1 LArm,

e carica le spese processuali allo Stato.

Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 250.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 252 e Art. 276 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 32 — letto nella versione del 21 maggio 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, Art. 27, Art. 28 e Art. 33 — letto nella versione del 1 marzo 2002; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 maggio 2007, 12 dicembre 2008, 28 luglio 2010, 1 dicembre 2010, 16 luglio 2012, 1 settembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2016, 15 agosto 2019, 14 dicembre 2019, 1 settembre 2020, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023 e 1 settembre 2023.