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10.2005.597

Sottrazione di giocattoli in un negozio per un importo complessivo di fr. 128.60

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Numero d'incarto: 10.2005.597

Data decisione, Autorità: 28.04.2006, PRPEN

Titolo:

Sottrazione di giocattoli in un negozio per un importo complessivo di fr. 128.60

REATO DI POCA ENTITÀ

art. 139 agg. 172 cpv. ter CPS

CIVI 1

Incarto n.

10.2005.597

DA

Bellinzona aprile 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1

prevenuta colpevole di furto di poca entità, art. 139 e 172ter CP,

per avere, a __________ il __________,

per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene sottratto ai danni del negozio CIVI 1 diversi giocattoli per bambini per un importo complessivo di fr. 128.60

perseguita con decreto d’accusa del 5 dicembre 2005 n. DA 4681/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 150.-- (centocinquanta), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49 cfra 3 e 106 CPS).

2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 25.-- e delle spese giudiziarie di fr. 25.--.

4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta in data 14 dicembre 2005;

indetto il dibattimento in data 28 aprile 2006, al quale l’accusata, dopo essersi giustificata, non ha partecipato con l’autorizzazione di questo giudice conformemente all’art. 229 CPP; il Procuratore pubblico ha comunicato di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento, mentre la parte civile non si è presentata;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. È ACCU 1, __________, autrice colpevole di furto di lieve entità, art. 139 e 172ter CP,

per avere, a __________ il __________,

per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene sottratto ai danni del negozio CIVI 1 diversi giocattoli per bambini per un importo complessivo di fr. 128.60?

2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena le deve essere comminata?

3. In caso di condanna, deve essere ordinata la sua iscrizione a casellario giudiziale?

4. A chi il carico della tassa e delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 10 segg., 18, 139 e 172ter CPS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito n. 1 e ritenuti superati tutti gli altri,

proscioglie ACCU 1,

dal reato di furto di lieve entità, art. 139 combinato con l’art. 172ter CPS,

e carica allo Stato la tassa e le spese di giustizia di complessivi fr. 100.-.

Le parti sono state avvertite da questo giudice del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 50.00 tassa di giustizia

fr. 50.00 spese giudiziarie

fr. 100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 139 e Art. 172ter — letto nella versione del 1 aprile 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 229 e Art. 276 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.