Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

10.2005.8

rinvio TF - spese e ripetibili

Rubrum

Incarto n.

rinvio TF

Lugano

3 maggio 2005/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Walser e Chiesa, quest’ultimo in sostituzione della giudice Epiney-Colombo, astenuta

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 28 giugno 1999, da

AT 1

rappr. da RA 2

contro

CV 1

rappr. da RA 1

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di US $ 330'000.- (pari a fr. 505'725.-) oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 1997, domanda avversata dalla controparte, la quale, dopo aver denunciato la lite a __________ LI 1, e a LI 2 , denuncie la prima rimasta inevasa e la seconda cui la convenuta ha in seguito rinunciato, ha postulato la reiezione della petizione;

Ed ora in materia di spese e ripetibili della procedura cantonale

Considerandi

che con sentenza 31 agosto 2004 (inc. n. 10.1999.22) la scrivente Camera ha accolto la petizione per US $ 180'000.- oltre interessi, caricando le spese giudiziarie per 5/11 all’attore e per la rimanenza alla convenuta, pure condannata a rifondere alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili;

che la Prima Corte Civile del Tribunale federale, con decisione 25 febbraio 2005 (4C.365/2004), ha riformato il giudizio d’appello nel senso che la petizione è stata accolta per US $ 133’200.- oltre interessi, rinviando la causa a questa Camera per nuova decisione sulle spese e sulle ripetibili della sede cantonale;

che la determinazione delle spese e ripetibili avviene secondo la reciproca soccombenza delle parti, salvo che giusti motivi -che nella fattispecie non ricorrono- impongano una diversa soluzione (art. 148 CPC);

che la convenuta è risultata vittoriosa nella lite per ca. 3/5, mentre l’attore lo è stato per i rimanenti ca. 2/5, per cui è in definitiva in base a queste proporzioni che dev’essere stabilita la ripartizione delle spese e delle ripetibili della sede cantonale;

che per questo giudizio non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili;

Per i quali motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la LTG

Dispositivo

dichiara e pronuncia

1.

Le spese giudiziarie di complessivi fr. 12'000.- (tassa di giustizia di fr. 11’750.-, indennità per testimoni di fr. 80.- e spese di fr. 170.-), già anticipate dall'attore, restano a suo carico in ragione di 3/5 e per la rimanenza sono a carico della convenuta, a cui l’attore rifonderà fr. 4’000.- a titolo di ripetibili parziali.

2.

Non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili per questa decisione.

3.Intimazione:

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 148 — letto nella versione del 1 luglio 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.