Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

10.2006.126

Diffamare una persona dandole del "fuco", "re dei falsi invalidi", "demente" e minacciare

Rubrum

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 17.11.2006, PRPEN

Titolo:

Diffamare una persona dandole del "fuco", "re dei falsi invalidi", "demente" e minacciare

DIFFAMAZIONE MINACCIA

art. 173 cf. 1 CPS art. 180 CPS

Incarto n.

10.2006.126

DA

Bellinzona novembre 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi in qualità di segretari per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di 1. diffamazione

per avere, quale autore delle lettere __________ e __________ indirizzate a CIVI 1 medesimo con copie inviate a più parti, lettera quest’ultima pure pubblicata sul settimanale “__________”, reso sospetto di condotta disonorevole CIVI 1, in particolare affermando e lasciando chiaramente intendere che quest’ultimo era “...re dei falsi invalidi…”,

e tacciandolo di “fuco” e affibbiandogli l’epiteto di “demente”, inoltre affermando che “…piuttosto paga le imposte che devi ancora pagare al Comune di __________ e taci, fuco…”;

2. minaccia

per avere, quale autore delle lettere __________ e __________ indirizzate a CIVI 1, lettera quest’ultima pure pubblicata sul settimanale “__________”, incusso spavento e timore a CIVI 1 affermando “Non azzardarti a rivolgermi la parola perché la considererò una provocazione e reagirò di conseguenza”;

reati previsti dall’art. 173 cifra 1 e 180 CP;

fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa n. 1036/2006 di data 9 marzo 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1.

Alla multa di fr. 200.-- (duecento).

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3. La condanna verrà iscritta al casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 13 marzo 2006 dall'accusato;

indetto il dibattimento al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il patrocinatore di parte civile, mentre il Procuratore publico con lettera 24 ottobre 2006 ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto di accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il patrocinatore di parte civile, il quale fa rilevare che l’accusato ammette i fatti imputati e che le lettere da lui scritte sono esageratamente offensive e non possono di certo essere inserite nel contesto della critica, trattandosi di veri e propri insulti. Lo stesso patrocinatore fa inoltre notare che nell’incarto congiunto CIVI 1, qui parte civile, ha ritirato l’opposizione, chiedendo di fare altrettanto ad ACCU 1, ma questi non l’ha fatto e si è resa così necessaria l’arringa odierna, motivo per il quale il patrocinatore chiede il riconoscimento di congrue ripetibili;

sentito da ultimo l'accusato, il quale ribadisce la propria legittimità nel dire di CIVI 1 ciò che ha scritto;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. ACCU 1 è autore colpevole di diffamazione e minaccia per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto di accusa a suo carico?

2. In caso di risposta affermativa deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L’eventuale condanna deve essere iscritta al casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4.A chi vanno caricate le tasse e le spese di giudizio?

5.Se devono essere riconosciute delle ripetibili alla parte civile?

letti ed esaminati gli atti;

rilevato che, indipendentemente dagli obiettivi ricercati dall’accusato (che non possono in questa sede – penale – essere valutati), gli epiteti da lui utilizzati e gli scritti inviati a terzi vanno oltre alla legittima facoltà di critica che la legge conferisce ai privati cittadini e alle autorità pubbliche;

che il clima fra le parti, assai teso, impone di essere maggiormente severi nell’ammettere anche l’esistenza di una minaccia, nel senso che una frase che in altre circostanze potrebbe non incutere particolare timore o sgomento, nella fattispecie era sicuramente suscettibile di fare credere al destinatario dell’esistenza di un concreto pericolo;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 173, 180 CP, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU autore colpevole diffamazione e minaccia per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1036/2006 del 9 marzo 2006.

condanna ACCU 1

1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento) con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento,sarà commutata in arresto.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.;

3. La condanna verrà iscritta al casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta.

4. Al pagamento di fr. 200.—a titolo di ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 173 e Art. 180 — letto nella versione del 1 luglio 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.